In prima approssimazione, il 'Fair and Equitable Treatment' (FET) è la clausola convenzionale per cui lo Stato che ospita un investimento straniero si impegna a trattarlo in modo giusto ed equo. Si tratta di una clausola largamente diffusa negli accordi relativi agli investimenti stranieri, ma il cui preciso contenuto normativo è tutt'altro che chiaro, specie in ragione del carattere vago e generico delle pertinenti disposizioni convenzionali. Il volume mira anzitutto a fare chiarezza su tale contenuto, individuando i tre elementi essenziali che contribuiscono a definirlo, vale a dire il 'due process of law', il legittimo affidamento e la proporzionalità. D'altra parte, si intende precisare la natura giuridica del FET, che viene inteso alla stregua di un principio generale specifico del diritto internazionale degli investimenti, o meglio la sua 'Grundnorm'. Detta circostanza viene desunta dal complesso percorso argomentativo seguito dalla giurisprudenza arbitrale nella materia de qua e che si dipana costantemente lungo taluni passaggi: il giudice prende le mosse da un principio generale dell'ordinamento internazionale, ne ricava una regola da applicare al caso particolare e infine, attraverso una prassi giudiziaria costante ed uniforme, quella regola si 'stabilizza', confluendo come tale nell'ambito del FET.
Il trattamento «giusto ed equo» degli investimenti stranieri / Palombino, FULVIO MARIA. - (2012).
Il trattamento «giusto ed equo» degli investimenti stranieri
PALOMBINO, FULVIO MARIA
2012
Abstract
In prima approssimazione, il 'Fair and Equitable Treatment' (FET) è la clausola convenzionale per cui lo Stato che ospita un investimento straniero si impegna a trattarlo in modo giusto ed equo. Si tratta di una clausola largamente diffusa negli accordi relativi agli investimenti stranieri, ma il cui preciso contenuto normativo è tutt'altro che chiaro, specie in ragione del carattere vago e generico delle pertinenti disposizioni convenzionali. Il volume mira anzitutto a fare chiarezza su tale contenuto, individuando i tre elementi essenziali che contribuiscono a definirlo, vale a dire il 'due process of law', il legittimo affidamento e la proporzionalità. D'altra parte, si intende precisare la natura giuridica del FET, che viene inteso alla stregua di un principio generale specifico del diritto internazionale degli investimenti, o meglio la sua 'Grundnorm'. Detta circostanza viene desunta dal complesso percorso argomentativo seguito dalla giurisprudenza arbitrale nella materia de qua e che si dipana costantemente lungo taluni passaggi: il giudice prende le mosse da un principio generale dell'ordinamento internazionale, ne ricava una regola da applicare al caso particolare e infine, attraverso una prassi giudiziaria costante ed uniforme, quella regola si 'stabilizza', confluendo come tale nell'ambito del FET.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.