Un itinerario, condotto con metodo comparativo, al confine tra contratto e torto. Nell’opera si ricostruiscono la nascita e l’evoluzione dell’obbligazione “determinata” di sécurité e della stipulation pour autrui tacite in Francia, degli obblighi di protezione (Schutzpflichten) e del contratto con effetti di protezione per terzi (Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte) nel diritto tedesco, dai primi tentativi in materia di infortuni sul lavoro e di contratto di trasporto all'estensione di tali figure ad ipotesi sempre più varie e diversificate (cap. I). L’affermazione delle obbligazioni di sécurité, degli obblighi di protezione e di inediti rimedi contrattuali per terzi testimonia una tendenza comune della giurisprudenza europea volta ad attrarre, all’interno di una struttura complessa del rapporto obbligatorio, interessi diversi rispetto alla prestazione, che trovano la loro tutela direttamente nella legge (§§ 242, 241, comma 2, e 311 BGB; art. 1175 c.c., ad es.), ai quali la disciplina della responsabilità contrattuale può conferire un più intenso livello di protezione (rispetto alla responsabilità delittuale per colpa). Il fenomeno della “proliferazione” delle obbligazioni di sécurité-moyens nei contratti considerati analoghi al trasporto (cap. III, sez. I) e negli altri contratti (sez. II) è esaminato criticamente, soprattutto con riferimento agli indirizzi, non sempre coerenti, della giurisprudenza d’oltralpe. Ma l’analisi delle vicende relative agli accidents de gare consente di porre in evidenza l’evoluzione della struttura delle obbligazioni del vettore (cap. II): dal grado di diligenza esigibile dal debitore nell’adempimento dell’obbligazione di sécurité-moyens, al superamento (nel caso Valverde) del frazionamento dell’obbligazione di sécurité tra “mezzi” e “risultato”, alla conseguente generalizzazione di una regola di responsabilità oggettiva che ha fonte ora nel contratto, ora nel torto (ex art. 1384, comma 1, code civil). Un ulteriore contributo può essere colto nella ricostruzione dell’obbligazione determinata di sécurité “nell’uniformazione dei modelli di imputazione della responsabilità” (cap. IV). Il superamento della discussa partizione tra obbligazioni “di mezzi” e “di risultato” è posto a fondamento del tentativo di edificare un diritto comune delle responsabilità, ispirato non più alla tradizionale partizione tra le fonti, ma ai modelli d’imputazione diversi dalla colpa. Le affinità esistenti, ad esempio, sotto i profili dell’oggetto (cause étrangère, caso fortuito e forza maggiore) e dell’onere della prova, tra la responsabilità “oggettiva” derivante dall’inadempimento di un’obbligazione determinata di sécurité e la responsabilità “oggettiva” delittuale possono favorire una “fungibilità” tra le soluzioni, che è ispirata all’esigenza di garantire la parità di trattamento tra “contraente” e terzo. Da qui la proposta di elaborare un unitario modello di responsabilità civile, comune alle responsabilità contrattuale e delittuale, che, pur nel rispetto delle diversità di disciplina presenti nei vari ordinamenti, possa preludere ad un’uniformazione tra i due regimi di responsabilità, senza che l’uno debba necessariamente prevalere sull’altro. Il percorso verso la responsabilità contrattuale non si rivela, sia in Italia, sia negli altri diritti europei, sempre univoco e irreversibile. Se si esamina il diritto delle obbligazioni sotto il profilo dei diversi modelli d’imputazione, anziché sotto l’aspetto tradizionale delle fonti, la summa divisio è non più tra responsabilità delittuale e contrattuale, bensì tra responsabilità oggettiva e responsabilità per colpa, nella consapevolezza della persistenza, in giurisprudenza, di regimi intermedi che coinvolgono, parallelamente, sia il torto, sia il contratto.
Le obbligazioni di sécurité / Feola, Maria. - (2012).
Le obbligazioni di sécurité
FEOLA, MARIA
2012
Abstract
Un itinerario, condotto con metodo comparativo, al confine tra contratto e torto. Nell’opera si ricostruiscono la nascita e l’evoluzione dell’obbligazione “determinata” di sécurité e della stipulation pour autrui tacite in Francia, degli obblighi di protezione (Schutzpflichten) e del contratto con effetti di protezione per terzi (Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte) nel diritto tedesco, dai primi tentativi in materia di infortuni sul lavoro e di contratto di trasporto all'estensione di tali figure ad ipotesi sempre più varie e diversificate (cap. I). L’affermazione delle obbligazioni di sécurité, degli obblighi di protezione e di inediti rimedi contrattuali per terzi testimonia una tendenza comune della giurisprudenza europea volta ad attrarre, all’interno di una struttura complessa del rapporto obbligatorio, interessi diversi rispetto alla prestazione, che trovano la loro tutela direttamente nella legge (§§ 242, 241, comma 2, e 311 BGB; art. 1175 c.c., ad es.), ai quali la disciplina della responsabilità contrattuale può conferire un più intenso livello di protezione (rispetto alla responsabilità delittuale per colpa). Il fenomeno della “proliferazione” delle obbligazioni di sécurité-moyens nei contratti considerati analoghi al trasporto (cap. III, sez. I) e negli altri contratti (sez. II) è esaminato criticamente, soprattutto con riferimento agli indirizzi, non sempre coerenti, della giurisprudenza d’oltralpe. Ma l’analisi delle vicende relative agli accidents de gare consente di porre in evidenza l’evoluzione della struttura delle obbligazioni del vettore (cap. II): dal grado di diligenza esigibile dal debitore nell’adempimento dell’obbligazione di sécurité-moyens, al superamento (nel caso Valverde) del frazionamento dell’obbligazione di sécurité tra “mezzi” e “risultato”, alla conseguente generalizzazione di una regola di responsabilità oggettiva che ha fonte ora nel contratto, ora nel torto (ex art. 1384, comma 1, code civil). Un ulteriore contributo può essere colto nella ricostruzione dell’obbligazione determinata di sécurité “nell’uniformazione dei modelli di imputazione della responsabilità” (cap. IV). Il superamento della discussa partizione tra obbligazioni “di mezzi” e “di risultato” è posto a fondamento del tentativo di edificare un diritto comune delle responsabilità, ispirato non più alla tradizionale partizione tra le fonti, ma ai modelli d’imputazione diversi dalla colpa. Le affinità esistenti, ad esempio, sotto i profili dell’oggetto (cause étrangère, caso fortuito e forza maggiore) e dell’onere della prova, tra la responsabilità “oggettiva” derivante dall’inadempimento di un’obbligazione determinata di sécurité e la responsabilità “oggettiva” delittuale possono favorire una “fungibilità” tra le soluzioni, che è ispirata all’esigenza di garantire la parità di trattamento tra “contraente” e terzo. Da qui la proposta di elaborare un unitario modello di responsabilità civile, comune alle responsabilità contrattuale e delittuale, che, pur nel rispetto delle diversità di disciplina presenti nei vari ordinamenti, possa preludere ad un’uniformazione tra i due regimi di responsabilità, senza che l’uno debba necessariamente prevalere sull’altro. Il percorso verso la responsabilità contrattuale non si rivela, sia in Italia, sia negli altri diritti europei, sempre univoco e irreversibile. Se si esamina il diritto delle obbligazioni sotto il profilo dei diversi modelli d’imputazione, anziché sotto l’aspetto tradizionale delle fonti, la summa divisio è non più tra responsabilità delittuale e contrattuale, bensì tra responsabilità oggettiva e responsabilità per colpa, nella consapevolezza della persistenza, in giurisprudenza, di regimi intermedi che coinvolgono, parallelamente, sia il torto, sia il contratto.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.