Quando un paziente si trova nella impossibilità a causa del suo stato patologico di manifestare autonomamente la propria volontà si pone la necessità che la decisione terapeutica sia presa e che un diverso soggetto decida al suo posto. Tradizionalmente e nella normalità dei casi è il medico che decide al suo posto talvolta anche autonomamente talvolta con la collaborazione dei familiari più stretti. Questa pratica però non sembra avere solide basi legali. Moltissimi paesi oggi si sono dotati di una legislazione specifica sul punto. In Italia, al contrario, non abbiamo - come noto - una legge sulle direttive anticipate di trattamento e il dibattito politico filosofico e giuridico non può dirsi sopito. Il problema si concentra, quindi, sulle ipotesi in cui un soggetto nel pieno delle proprie capacità intellettive e autonomamente decida quali trattamenti accettare o rifiutare per l’ipotesi di una eventuale e futura perdita di capacità. Nonché della possibilità di nominare un fiduciario che possa esprimere al suo posto le proprie volontà. Basandosi sulla legislazione attualmente in vigore e in assenza di una normativa specifica la dottrina italiana, seguita molto copiosamente dalla giurisprudenza, ha utilizzato per far fronte a queste necessità, un istituto già presente nel nostro sistema: l’amministrazione di sostegno.
Direttive anticipate di trattamento e Amministrazione di sostegno / Salvatore, Barbara. - (2014). (Intervento presentato al convegno Sapere umanistico e sapere scientifico quale rapporto? tenutosi a Università degli studi di Napoli Dipartimento di Giurisprudenza nel 5 maggio 2014).
Direttive anticipate di trattamento e Amministrazione di sostegno
SALVATORE, BARBARA
2014
Abstract
Quando un paziente si trova nella impossibilità a causa del suo stato patologico di manifestare autonomamente la propria volontà si pone la necessità che la decisione terapeutica sia presa e che un diverso soggetto decida al suo posto. Tradizionalmente e nella normalità dei casi è il medico che decide al suo posto talvolta anche autonomamente talvolta con la collaborazione dei familiari più stretti. Questa pratica però non sembra avere solide basi legali. Moltissimi paesi oggi si sono dotati di una legislazione specifica sul punto. In Italia, al contrario, non abbiamo - come noto - una legge sulle direttive anticipate di trattamento e il dibattito politico filosofico e giuridico non può dirsi sopito. Il problema si concentra, quindi, sulle ipotesi in cui un soggetto nel pieno delle proprie capacità intellettive e autonomamente decida quali trattamenti accettare o rifiutare per l’ipotesi di una eventuale e futura perdita di capacità. Nonché della possibilità di nominare un fiduciario che possa esprimere al suo posto le proprie volontà. Basandosi sulla legislazione attualmente in vigore e in assenza di una normativa specifica la dottrina italiana, seguita molto copiosamente dalla giurisprudenza, ha utilizzato per far fronte a queste necessità, un istituto già presente nel nostro sistema: l’amministrazione di sostegno.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.