Quanto alla responsabilità civile il settore della responsabilità sanitaria - definito come un sottosistema in ragione delle regole operazionali create soprattutto dalla giurisprudenza al fine di offrire una maggiore tutela al paziente-danneggiato – progressivamente è stato attratto nell’ottica della responsabilità contrattuale. Ciò sia quando l'attività è esercitata in forma privata sia quando essa si concretizza nell’erogazione di un pubblico servizio sia ancora con riferimento ai singoli professionisti operanti nelle strutture pubbliche. Questa tendenza - correttamente motivata da ragioni di giustizia sostanziale - certamente ha portato ad agevolazioni processuali per il paziente danneggiato ma anche ad un risultato di overdeterrence con le relative conseguenze sul piano della medicina difensiva. In quest’ottica, infatti, si deve leggere il recente intervento legislativo del d.d. l. balduzzi che ha depenalizzato in caso di osservanza delle linee giuda e delle pratiche mediche accreditate la colpa lieve per le ipotesi di omicidio o di lesioni personali ed ha fatto riferimento all’art. 2043 c.c. per il risarcimento del danno.
La responsabilità professionale del medico / Salvatore, Barbara. - (2013). (Intervento presentato al convegno La responsabilità professionale del medico tenutosi a Tribunale di Napoli nel 13 dicembre 2013).
La responsabilità professionale del medico
SALVATORE, BARBARA
2013
Abstract
Quanto alla responsabilità civile il settore della responsabilità sanitaria - definito come un sottosistema in ragione delle regole operazionali create soprattutto dalla giurisprudenza al fine di offrire una maggiore tutela al paziente-danneggiato – progressivamente è stato attratto nell’ottica della responsabilità contrattuale. Ciò sia quando l'attività è esercitata in forma privata sia quando essa si concretizza nell’erogazione di un pubblico servizio sia ancora con riferimento ai singoli professionisti operanti nelle strutture pubbliche. Questa tendenza - correttamente motivata da ragioni di giustizia sostanziale - certamente ha portato ad agevolazioni processuali per il paziente danneggiato ma anche ad un risultato di overdeterrence con le relative conseguenze sul piano della medicina difensiva. In quest’ottica, infatti, si deve leggere il recente intervento legislativo del d.d. l. balduzzi che ha depenalizzato in caso di osservanza delle linee giuda e delle pratiche mediche accreditate la colpa lieve per le ipotesi di omicidio o di lesioni personali ed ha fatto riferimento all’art. 2043 c.c. per il risarcimento del danno.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.