Nella normativa interna è definito «minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato, il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell’Unione europea il quale, non avendo presentato domanda di asilo, si trova in Italia privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano». Le politiche migratorie sono più orientate ad individuare meccanismi di controllo per limitare gli ingressi e per favorire i rimpatri anche di tali minorenni, piuttosto che a garantirne il principio del superiore interesse. Sul piano dell’accertamento processuale dei reati commessi dagli ‘invisibili’ emerge la centralità del problema di risalire all’età, al fine dell’applicazione delle disposizioni sostanziali e processuali inerenti ai minori. L’indagine deve tendere a definire l’età del soggetto con un’approssimazione quanto più vicina alla certezza, ricorrendo alla perizia, necessariamente di carattere auxologico. All’esito della perizia, il permanere del dubbio si risolve a favore dell’imputato, operando la presunzione della minore età. Da essa dipende l'applicazione delle garanzie procedurali La minore età è regola astratta di attribuzione funzionale, attraverso cui il legislatore assegna la cognizione dei reati commessi dai minori di anni diciotto al giudice naturale – il tribunale per i minorenni – (art. 3 comma 1 d.P.R. n. 448 del 1988), già individuato secondo i criteri di ripartizione per materia e territorio, con competenza funzionale per i compiti finalisticamente orientati allo sviluppo del processo minorile, ai singoli atti, alla funzione, alla fase e al grado. Risalire all'età del minore
Minori non accompagnati autori di reato: le difficoltà dell'accertamento processuale / Iasevoli, Clelia. - (2014). (Intervento presentato al convegno Biopolitica dell'immigrazione tenutosi a aula De Sanctis, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli Federico II nel 19 dicembre).
Minori non accompagnati autori di reato: le difficoltà dell'accertamento processuale
IASEVOLI, CLELIA
2014
Abstract
Nella normativa interna è definito «minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato, il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell’Unione europea il quale, non avendo presentato domanda di asilo, si trova in Italia privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano». Le politiche migratorie sono più orientate ad individuare meccanismi di controllo per limitare gli ingressi e per favorire i rimpatri anche di tali minorenni, piuttosto che a garantirne il principio del superiore interesse. Sul piano dell’accertamento processuale dei reati commessi dagli ‘invisibili’ emerge la centralità del problema di risalire all’età, al fine dell’applicazione delle disposizioni sostanziali e processuali inerenti ai minori. L’indagine deve tendere a definire l’età del soggetto con un’approssimazione quanto più vicina alla certezza, ricorrendo alla perizia, necessariamente di carattere auxologico. All’esito della perizia, il permanere del dubbio si risolve a favore dell’imputato, operando la presunzione della minore età. Da essa dipende l'applicazione delle garanzie procedurali La minore età è regola astratta di attribuzione funzionale, attraverso cui il legislatore assegna la cognizione dei reati commessi dai minori di anni diciotto al giudice naturale – il tribunale per i minorenni – (art. 3 comma 1 d.P.R. n. 448 del 1988), già individuato secondo i criteri di ripartizione per materia e territorio, con competenza funzionale per i compiti finalisticamente orientati allo sviluppo del processo minorile, ai singoli atti, alla funzione, alla fase e al grado. Risalire all'età del minoreI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.