La tutela dei minori nel social web esige una strategia pluridimensionale. L'assolvimento delle responsabilità educative dei genitori deve essere accompagnato non soltanto dalla collaborazione offerta dal sistema scolastico e dalla tutela dei minori derivante dalle regole e principi posti da fonti nazionali e sovranazionali ma anche dalla concreta collaborazione dei social network mediante la predisposizione di regolamenti a misura di minori nonché di sistemi tecnici idonei a realizzare per loro una navigazione più sicura, non soltanto in virtù di obblighi legali ma anche e soprattutto su base volontaria. L'insufficienza del livello di protezione dei minori assicurato dalle clausole di social, è confermata dal nuovo Regolamento europeo 2016/679 sulla protezione dei dati il cui art. 8 eleva l'età minima a sedici anni e consente al minore infra-sedicenne di accedere soltanto con il consenso del soggetto titolare della responsabilità genitoriale. Pertanto centrale è la questione del ruolo del consenso del minore al momento dell'iscrizione alla piattaforma sociale il quale, dimostrato che trattasi di consenso alla conclusione di un accordo con il il social site e non di semplice consenso al trattamento dei dati, richiede la valutazione dell'ammissibilità di un simile contratto di scambio. La sostanziale disposizione di attributi essenziali della persona per lo sviluppo delle relazioni sociali on line, induce a reputare che il contratto può essere validamente concluso soltanto con il consenso dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale. In tale senso anche l'ultimo paragrafo dell'art. 8 del predetto regolamento che stabilisce che la nuova normativa non pregiudica le disposizioni generali del diritto dei contratti degli Stati membri quali le norme sulla validità, la formazione o l'efficacia di un contratto rispetto a un minore. Conseguentemente il contratto concluso tra il social e il soggetto che dichiara di essere minore di età in assenza di consenso del genitore, è invalido sì che il soggetto titolare della responsabilità genitoriale può richiedere al social la chiusura dell'account e il riconoscimento dei danni subiti dal minore a causa dell'uso inappropriato del social. Resta l'ulteriore responsabilità del social per i danni cagionati dal minore ad altri utenti o a terzi e, ove ravvisabile in concreto, l'eventuale responsabilità dei genitori per culpa in educando e in vigilando. Il social non può invocare l'esenzione di responsabilità dei providers in quanto non è un provider dal momento che la sua attività principale, che gli consente di entrare e di operare nel mercato dei dati, è quella di acquisire contenuti degli utenti allo scopo di controllarli e soprattutto di analizzarli a fondo al fine di profilarli.
Social network e protezione dei minori in rete / Perlingieri, Carolina. - (2016). (Intervento presentato al convegno La tutela dei minori nel mondo digitale tenutosi a Università degli Studi di Napoli "Federico II" nel 7 novembre 2016).
Social network e protezione dei minori in rete
PERLINGIERI, CAROLINA
2016
Abstract
La tutela dei minori nel social web esige una strategia pluridimensionale. L'assolvimento delle responsabilità educative dei genitori deve essere accompagnato non soltanto dalla collaborazione offerta dal sistema scolastico e dalla tutela dei minori derivante dalle regole e principi posti da fonti nazionali e sovranazionali ma anche dalla concreta collaborazione dei social network mediante la predisposizione di regolamenti a misura di minori nonché di sistemi tecnici idonei a realizzare per loro una navigazione più sicura, non soltanto in virtù di obblighi legali ma anche e soprattutto su base volontaria. L'insufficienza del livello di protezione dei minori assicurato dalle clausole di social, è confermata dal nuovo Regolamento europeo 2016/679 sulla protezione dei dati il cui art. 8 eleva l'età minima a sedici anni e consente al minore infra-sedicenne di accedere soltanto con il consenso del soggetto titolare della responsabilità genitoriale. Pertanto centrale è la questione del ruolo del consenso del minore al momento dell'iscrizione alla piattaforma sociale il quale, dimostrato che trattasi di consenso alla conclusione di un accordo con il il social site e non di semplice consenso al trattamento dei dati, richiede la valutazione dell'ammissibilità di un simile contratto di scambio. La sostanziale disposizione di attributi essenziali della persona per lo sviluppo delle relazioni sociali on line, induce a reputare che il contratto può essere validamente concluso soltanto con il consenso dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale. In tale senso anche l'ultimo paragrafo dell'art. 8 del predetto regolamento che stabilisce che la nuova normativa non pregiudica le disposizioni generali del diritto dei contratti degli Stati membri quali le norme sulla validità, la formazione o l'efficacia di un contratto rispetto a un minore. Conseguentemente il contratto concluso tra il social e il soggetto che dichiara di essere minore di età in assenza di consenso del genitore, è invalido sì che il soggetto titolare della responsabilità genitoriale può richiedere al social la chiusura dell'account e il riconoscimento dei danni subiti dal minore a causa dell'uso inappropriato del social. Resta l'ulteriore responsabilità del social per i danni cagionati dal minore ad altri utenti o a terzi e, ove ravvisabile in concreto, l'eventuale responsabilità dei genitori per culpa in educando e in vigilando. Il social non può invocare l'esenzione di responsabilità dei providers in quanto non è un provider dal momento che la sua attività principale, che gli consente di entrare e di operare nel mercato dei dati, è quella di acquisire contenuti degli utenti allo scopo di controllarli e soprattutto di analizzarli a fondo al fine di profilarli.File | Dimensione | Formato | |
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