Oggetto della comunicazione sono le diverse fattispecie in cui “il danno” subito dal nato per effetto della procreazione sia addebitabile ad anomalie ovvero a malformazioni genetiche che, in base alla scienza medica, non sono evitabili dall’operato dei sanitari. Una corretta informazione sulle patologie del nascituro avrebbe però, nei limiti dati dalla legge, potuto consentire la scelta della madre sull'interruzione volontaria della gravidanza. La violazione dell’obbligo di informazione circa le malformazioni fetali – rilevabili con una indagine prenatale – tali da rendere prevedibile lo sviluppo e la venuta alla luce di un bambino gravemente malato o handicappato rende il medico responsabile civilmente per i danni sofferti non solo dalla madre per la violazione del suo diritto all’autodeterminazione procreativa ( ipotesi di wrongful birth) ma dall’intera comunità familiare. Da queste premesse la relazione ha inteso approfondire in chiave critica le ipotesi in cui la richiesta di risarcimento sia avanzata dal nato alla luce della più recente giurisprudenza sul punto.

Danno da procreazione: responsabilità medica per nascita indesiderata / Salvatore, Barbara. - (2016). ( Le scienze della vita al vaglio della bioetica e della medicina legale Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche 24 e 25 novembre 2016).

Danno da procreazione: responsabilità medica per nascita indesiderata

SALVATORE, BARBARA
2016

Abstract

Oggetto della comunicazione sono le diverse fattispecie in cui “il danno” subito dal nato per effetto della procreazione sia addebitabile ad anomalie ovvero a malformazioni genetiche che, in base alla scienza medica, non sono evitabili dall’operato dei sanitari. Una corretta informazione sulle patologie del nascituro avrebbe però, nei limiti dati dalla legge, potuto consentire la scelta della madre sull'interruzione volontaria della gravidanza. La violazione dell’obbligo di informazione circa le malformazioni fetali – rilevabili con una indagine prenatale – tali da rendere prevedibile lo sviluppo e la venuta alla luce di un bambino gravemente malato o handicappato rende il medico responsabile civilmente per i danni sofferti non solo dalla madre per la violazione del suo diritto all’autodeterminazione procreativa ( ipotesi di wrongful birth) ma dall’intera comunità familiare. Da queste premesse la relazione ha inteso approfondire in chiave critica le ipotesi in cui la richiesta di risarcimento sia avanzata dal nato alla luce della più recente giurisprudenza sul punto.
2016
Danno da procreazione: responsabilità medica per nascita indesiderata / Salvatore, Barbara. - (2016). ( Le scienze della vita al vaglio della bioetica e della medicina legale Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche 24 e 25 novembre 2016).
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