Il lavoro analizza il dibattito sull’art. 30, commi 3 e 5 del codice del processo amministrativo, alla luce delle pronunce recenti del giudice amministrativo e della Corte costituzionale. In particolare, l’osservazione delle conclusioni raggiunte dal giudice costituzionale che ha dovuto valutare in diverse occasioni la compatibilità a Costituzione di una tale normativa mostra la persistenza di alcune perplessità. Sembra, infatti, emergere una più marcata differenza tra interesse legittimo e diritto soggettivo quanto a garanzia, in una logica di bilanciamento tra interesse pubblico e diritti dei privati, non pienamente in linea con le conclusioni del giudice amministrativo sul punto. Peraltro, la Corte costituzionale considera ragionevole una distanza non irrilevante, quanto a modalità di tutela, tra le due situazioni giuridiche soggettive, che rischia di essere troppo ampia, pur nella loro fisiologica differenza. Dall’analisi emerge una peculiarità nel modo di rapportarsi dei giudici amministrativi tra loro e con il giudice costituzionale, con zone di limitata interrelazione, che favoriscono conclusioni non esenti da perplessità.
Giudice amministrativo e Corte Costituzionale a confronto sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 c.p.a / Cocozza, Giovanni. - In: GIUSTAMM.IT. - ISSN 1972-3431. - 8(2017).
Giudice amministrativo e Corte Costituzionale a confronto sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 c.p.a.
COCOZZA, GIOVANNI
2017
Abstract
Il lavoro analizza il dibattito sull’art. 30, commi 3 e 5 del codice del processo amministrativo, alla luce delle pronunce recenti del giudice amministrativo e della Corte costituzionale. In particolare, l’osservazione delle conclusioni raggiunte dal giudice costituzionale che ha dovuto valutare in diverse occasioni la compatibilità a Costituzione di una tale normativa mostra la persistenza di alcune perplessità. Sembra, infatti, emergere una più marcata differenza tra interesse legittimo e diritto soggettivo quanto a garanzia, in una logica di bilanciamento tra interesse pubblico e diritti dei privati, non pienamente in linea con le conclusioni del giudice amministrativo sul punto. Peraltro, la Corte costituzionale considera ragionevole una distanza non irrilevante, quanto a modalità di tutela, tra le due situazioni giuridiche soggettive, che rischia di essere troppo ampia, pur nella loro fisiologica differenza. Dall’analisi emerge una peculiarità nel modo di rapportarsi dei giudici amministrativi tra loro e con il giudice costituzionale, con zone di limitata interrelazione, che favoriscono conclusioni non esenti da perplessità.File | Dimensione | Formato | |
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