La pubblicizzazione della gratuità del servizio offerto fin dalla home page dei principali siti di social networks ha condotto alla prospettazione di una peculiare regolamentazione che escluderebbe obblighi di prestazione a carico delle parti. Da tale rilievo ne è scaturita ora la negazione della natura contrattuale dell’accordo tra il social e l’utente, ora l’esclusione della riconducibilità nell’alveo dei contratti di scambio in favore della assimilazione al “contratto gratuito atipico”, al “contratto di rete”, ai “rapporti di cortesia”, al “contratto di accesso ad Internet”, “ad accordi bilaterali e schemi, per certi versi, associativi”. In realtà la valutazione degli interessi in gioco e della concreta operazione economica posta in essere induce a riconoscere che l’accordo tra il social network e l’utente prospetta un regolamento mediante il quale l’utente, al fine di ottenere l’accesso alla piattaforma, dispone del diritto alla privacy ed al controllo dei dati personali, consentendo al social network di “raccogliere, usare e condividere i suoi dati”. Tra il gestore del sito del social network e l’utente è concluso un accordo di scambio non più soltanto “di fatto” o economico, bensì un contratto di scambio “giuridico”. Tale conclusione induce a dubitare seriamente dell’affermazione secondo la quale il social network non è obbligato a fornire il servizio, né deve assicurare il corretto funzionamento della piattaforma, dal momento che queste prestazioni costituiscono il corrispettivo della licenza concessa dall’utente. Al fine di comprendere tale operazione economica si affronta la questione centrale relativa al ruolo del consenso al momento della registrazione al social network quale accettazione della proposta contrattuale del social ovvero quale semplice autorizzazione al trattamento dei dati personali. A fondamento della prima soluzione sono prospettate diverse motivazioni anche mediante l’analisi delle recenti “Normative sui dati” dei più diffusi social e il loro raffronto con il Reg. 679/2016 che valorizza ulteriori condizioni di liceità del trattamento diverse dal consenso al fine consentire la libera circolazione dei dati nell’Unione e il loro trasferimento verso paesi terzi nel rispetto del diritto alla loro protezione.
Social network e riutilizzo dei dati / Perlingieri, Carolina. - (2018).
Social network e riutilizzo dei dati
Carolina Perlingieri
2018
Abstract
La pubblicizzazione della gratuità del servizio offerto fin dalla home page dei principali siti di social networks ha condotto alla prospettazione di una peculiare regolamentazione che escluderebbe obblighi di prestazione a carico delle parti. Da tale rilievo ne è scaturita ora la negazione della natura contrattuale dell’accordo tra il social e l’utente, ora l’esclusione della riconducibilità nell’alveo dei contratti di scambio in favore della assimilazione al “contratto gratuito atipico”, al “contratto di rete”, ai “rapporti di cortesia”, al “contratto di accesso ad Internet”, “ad accordi bilaterali e schemi, per certi versi, associativi”. In realtà la valutazione degli interessi in gioco e della concreta operazione economica posta in essere induce a riconoscere che l’accordo tra il social network e l’utente prospetta un regolamento mediante il quale l’utente, al fine di ottenere l’accesso alla piattaforma, dispone del diritto alla privacy ed al controllo dei dati personali, consentendo al social network di “raccogliere, usare e condividere i suoi dati”. Tra il gestore del sito del social network e l’utente è concluso un accordo di scambio non più soltanto “di fatto” o economico, bensì un contratto di scambio “giuridico”. Tale conclusione induce a dubitare seriamente dell’affermazione secondo la quale il social network non è obbligato a fornire il servizio, né deve assicurare il corretto funzionamento della piattaforma, dal momento che queste prestazioni costituiscono il corrispettivo della licenza concessa dall’utente. Al fine di comprendere tale operazione economica si affronta la questione centrale relativa al ruolo del consenso al momento della registrazione al social network quale accettazione della proposta contrattuale del social ovvero quale semplice autorizzazione al trattamento dei dati personali. A fondamento della prima soluzione sono prospettate diverse motivazioni anche mediante l’analisi delle recenti “Normative sui dati” dei più diffusi social e il loro raffronto con il Reg. 679/2016 che valorizza ulteriori condizioni di liceità del trattamento diverse dal consenso al fine consentire la libera circolazione dei dati nell’Unione e il loro trasferimento verso paesi terzi nel rispetto del diritto alla loro protezione.File | Dimensione | Formato | |
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