Nella relazione si critica l’inedito orientamento della Terza Sezione civile della Cassazione in materia di responsabilità sanitaria che, senza aver rimesso la questione alle Sezioni Unite, predica una strana teoria dell’inadempimento extra-contrattuale per colpa del debitore (assicurato), la quale si pone in contrasto con i dicta di due fondamentali decisioni delle SS.UU. (n. 13533 del 2001; n. 577 del 2008). Il contestato indirizzo opera un’indebita confusione tra la struttura e la disciplina delle responsabilità contrattuale e delittuale (art. 2043 c.c.), tra inadempimento e colpa, tra causalità c.d. “materiale” e c.d. “giuridica”, accollando al creditore la prova del c.d. nesso di causalità “materiale” e, quindi, il rischio della causa ignota, anche in tema di responsabilità contrattuale. Questo orientamento, che rappresenta un regresso rispetto alla stessa giurisprudenza sulle prestazioni c.d. routinarie, si rivela contra legem poiché, oltre a violare l’art. 1218 c.c., disattende la recente riforma della responsabilità sanitaria (l. n. 24 del 2017) la quale ha inteso collocare in ambito extracontrattuale la sola responsabilità dell’ausiliare del debitore, ma in ambito contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria pubblica o privata, concedendo al creditore danneggiato un’azione diretta nei riguardi dell’assicuratore del debitore.
Danno dinamico-relazionale, inadempimento, onere della prova (a dieci anni dalle Sezioni Unite) / PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Antonino. - (2019). (Intervento presentato al convegno La responsabilità sanitaria. Incontri tenutosi a Università degli Studi di Camerino - Scuola di Giurisprudenza - Aula 4 nel Mercoledì 3 aprile 2019, ore 16).
Danno dinamico-relazionale, inadempimento, onere della prova (a dieci anni dalle Sezioni Unite)
PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, ANTONINO
2019
Abstract
Nella relazione si critica l’inedito orientamento della Terza Sezione civile della Cassazione in materia di responsabilità sanitaria che, senza aver rimesso la questione alle Sezioni Unite, predica una strana teoria dell’inadempimento extra-contrattuale per colpa del debitore (assicurato), la quale si pone in contrasto con i dicta di due fondamentali decisioni delle SS.UU. (n. 13533 del 2001; n. 577 del 2008). Il contestato indirizzo opera un’indebita confusione tra la struttura e la disciplina delle responsabilità contrattuale e delittuale (art. 2043 c.c.), tra inadempimento e colpa, tra causalità c.d. “materiale” e c.d. “giuridica”, accollando al creditore la prova del c.d. nesso di causalità “materiale” e, quindi, il rischio della causa ignota, anche in tema di responsabilità contrattuale. Questo orientamento, che rappresenta un regresso rispetto alla stessa giurisprudenza sulle prestazioni c.d. routinarie, si rivela contra legem poiché, oltre a violare l’art. 1218 c.c., disattende la recente riforma della responsabilità sanitaria (l. n. 24 del 2017) la quale ha inteso collocare in ambito extracontrattuale la sola responsabilità dell’ausiliare del debitore, ma in ambito contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria pubblica o privata, concedendo al creditore danneggiato un’azione diretta nei riguardi dell’assicuratore del debitore.File | Dimensione | Formato | |
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