La ricerca è volta a mettere in luce le problematiche connesse all’attività delle imprese multinazionali e alla sussistenza in capo alle stesse di una responsabilità sociale internazionale (RSI). Nell’attuale panorama economico e politico mondiale, caratterizzato dalla globalizzazione e dalla stretta interdipendenza dei mercati, dalla sempre più frequente internazionalizzazione dei processi produttivi e aziendali e dalla contestuale operatività delle società in più Paesi, dalla accresciuta consapevolezza del consumatore circa il rispetto, nei processi produttivi, di istanze ritenuti fondamentali dalla società civile, come i diritti fondamentali dell’uomo e dei lavoratori o la protezione dell’ambiente, l’impresa multinazionale assume un ruolo fondamentale sia nell’indirizzare i trends economici globali (si pensi al fatto che alcune società hanno profitti superiori al PIL di buona parte degli Stati della comunità internazionale); la configurazione di una responsabilità sociale in capo a tali società vuol dire mescolare la libertà di impresa e il libero mercato con l’etica. La necessità di inserire la questione dell’etica negli affari nasce, dunque, dalla convinzione - sempre più diffusa in ambito internazionale e nazionale - che l’attenzione dell’impresa verso le istanze sociali, ambientali ed etiche delle comunità umane costituisca una condizione imprescindibile per uno sviluppo durevole e sostenibile. In tale prospettiva, dunque, il concetto di responsabilità sociale d’impresa richiama le imprese a considerare attentamente - nella definizione della propria strategia, nell’articolazione delle politiche e nelle procedure gestionali quotidiane - gli interessi diffusi della collettività, nonché l’impatto delle proprie attività, non solo in termini economici, ma anche sociali, ambientali ed etici. La responsabilità sociale rappresenta, quindi, per l’impresa uno strumento utile ed efficace per rispondere alle istanze e alle esigenze della società civile. Con la RSI nasce quindi una teoria di impresa che vede la produzione di beni non solo come strumento di profitto ma anche come occasione di realizzazione del benessere sociale; lo stesso operato dell'impresa inizia ad essere valutato globalmente non solo in rapporto ai risultati economici della stessa ma anche in base alla qualità del prodotto, alla qualità dell'ambiente lavorativo e alle istanze ambientali, seconda i dettami di quella scuola di pensiero del cd. business ethics per cui le imprese sono chiamate a compiere azioni che contribuiscano ad eliminare e prevenire le iniquità sociali e a promuovere lo sviluppo della collettività. Tale necessità è stata anche consequenziale a comportamenti ed abusi messi in atto dalle società transnazionali che hanno arrecato gravi danni alle comunità umane degli Stati ospiti delle attività produttive. Gli abusi commessi dalle imprese, non sempre riconducibili a precise violazioni degli ordinamenti nazionali, sono stati progressivamente interpretati e costruiti come violazioni o mancanze nei confronti di un complesso di principi definiti come appartenenti ad una ampia sfera di responsabilità sociale internazionale dell’impresa, che implica la perdita di reputazione e, quindi, la possibile riduzione delle sue quote sul mercato qualora gli stakeholders più interessati riescano a mobilitare l’opinione pubblica su larga scala. Fin dagli anni ’70, diverse organizzazioni internazionali hanno iniziato ad occuparsi della regolamentazione dell’attività delle imprese transnazionali, evidenziando il ruolo che le imprese multinazionali sono chiamate a rivestire nei processi di tutela dei diritti umani e dell'ambiente che emergono nello svolgimento delle loro attività economiche; appare evidente come sia basilare, nel piano dell’opera, definire l’impresa multinazionale, analizzando i diversi strumenti adottati dalle organizzazioni internazionali e i contributi dottrinali in materia, alla luce dei quali sembra potersi dire che il carattere di “multinazionalità” o “transnazionalità” è dato dalla presenza di diverse unità operative, dislocate in più Paesi, che si trovano sotto il controllo (azionario o di gestione) di un’unica società holding; tale distinzione tra unità operative si estende fino al profilo giuridico, in quanto le singole consociate sono autonomi soggetti di diritto sottoposti, relativamente ai profili della regolamentazione e della costituzione, all'ordinamento giuridico dello Stato di nazionalità. Ciò spesso comporta che le società scelgano come sede un Paese sulla base della convenienza che ciascuno di essi offre in relazione al trattamento fiscale, al costo della manodopera e delle materie prime, alla regolamentazione in materia di protezione dell'ambiente. Sembra quindi necessario un tentativo di regolamentazione da parte di organismi sovranazionali, a fronte del numero sempre maggiore di imprese operanti in più mercati (più di 80.000 società con circa 900.000 società sussidiarie), al loro peso economico e occupazionale (si stimano circa 80.000.000 di posti di lavoro) e a seguito di numerosi episodi che hanno coinvolto tali imprese dagli anni ’70 ad oggi, come nei casi della Drummond o della Del Monte, accusate di gravi repressioni dei diritti sindacali e sociali dei lavoratori, o della Chevron/Texaco e della Union Carbride, responsabili di disastri ambientali tra cui quello di Bophal, in India, fino al caso, recentissimo, del disastro ambientale causato dalla piattaforma Deepwater Horizon al largo delle coste della Florida e della Louisiana tra il 2010 e il 2011, o i casi di violazioni dei diritti umani e commissione di crimini internazionali (arresti arbitrari, torture, violenze sessuali, trattamenti inumani e degradanti), commesse da società transnazionali operanti nel settore estrattivo e minerario in Africa e nel Sud Est Asiatico, commessi direttamente o a mezzo di milizie assoldate per la protezione degli impianti. L’attività delle Organizzazioni internazionali, a partire dagli anni ’70, si è focalizzata sul tema; l’OCSE, l’Organizzazione internazionale del lavoro, la Camera di Commercio internazionale hanno adottato in quegli anni raccomandazioni e dichiarazioni rivolte agli Stati membri e alle imprese per l’adesione a certi principi e diritti già sanciti da altri strumenti convenzionali; le Nazioni Unite, prima attraverso l’attività della Commissione sulle imprese multinazionali e poi della Sottocommissione per la protezione e promozione dei diritti umani, si sono occupate della materia, giungendo alla elaborazione di un Codice di condotta per le imprese multinazionali (mai adottato) e di Norme sulla responsabilità delle imprese multinazionali e altre imprese in relazione ai diritti umani, che si affiancano alla partnership pubblico-privata del Global Compact. Ancora, anche altre organizzazioni internazionali, come l’Organizzazione mondiale della sanità, l’OMC, la Banca mondiale, l’International Standard Organisation, hanno adottato atti che invitano le imprese a svolgere la propria attività produttiva nel pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, delle comunità locali e dell’ambiente, e quindi prendendo in considerazione non solo interessi e diritti dei soci ma di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti o toccati dall'attività aziendale. In ultimo, è il lavoro del Rappresentante Speciale del Segretario Generale ONU John Ruggie ad elaborare un quadro normativo (denominato Protect, Respect, Remedy) generale relativo al rapporto tra business e diritti umani. La caratteristica degli strumenti analizzati è la loro natura non vincolante, quindi meramente esortativa e ad applicazione volontaria. Tale situazione si ricollega sostanzialmente a due ragioni: la discussa soggettività internazionale delle imprese multinazionali e le opposte visioni dei Governi in materia (con evidenti difformità di vedute tra Paesi in via di sviluppo e Paesi industrializzati). Riguardo alla soggettività delle imprese multinazionali, ovvero lo status di essere titolari di diritti e obblighi nascenti dal diritto internazionale, la dottrina internazionalistica è fortemente divisa. Secondo un primo orientamento, le IMN non sarebbero soggetti di diritto internazionali in quanto sono solo destinatarie di norme, e quindi “oggetto” del diritto internazionale; sarebbero soggette solo alla giurisdizione dello Stato, e vincolate dal diritto internazionale solamente in virtù del richiamo da parte dell’ordinamento giuridico interno. Dagli anni ’60, inizia a farsi largo un diverso filone dottrinale che, partendo dal noto parere della Corte internazionale di giustizia Reparations for Injuries, considera l’impresa quale soggetto di diritto internazionale, in virtù di una serie di diritti e obblighi che le vengono attribuiti dal diritto internazionale, soprattutto in materia di investimenti e di contratti internazionali (tra tutti, il diritto di adire un’istanza arbitrale o giurisdizionale a carattere arbitrale). Inoltre, la costante attenzione per l’attività delle IMN da parte delle Organizzazioni internazionali, potrebbe testimoniare la nascente opinio juris di conferire una, seppur limitata, soggettività internazionale alle imprese. Dall’analisi della prassi internazionale si sono tratte conclusioni provvisorie, in particolare che l’impresa, soprattutto nel settore del diritto economico e degli investimenti, possegga una personalità giuridica internazionale limitata e soprattutto derivata dalla volontà degli Stati, ma soprattutto funzionale, poiché contenuta nei limiti stabiliti dal trattato internazionale (BITs) o del contratto internazionale che stabilisce diritti e obblighi per la stessa. Negli ultimi anni anche l’Unione Europea ha iniziato a promuovere una adesione delle imprese ai valori fondamentali dei diritti dell’uomo, dei lavoratori e dello sviluppo sostenibile. A partire dal Libro Verde del 2001, l’UE ha elaborato progressivamente una strategia europea per la responsabilità sociale di impresa, qualificata come adozione spontanea di prassi volte a contribuire al miglioramento della società e alla qualità dell’ambiente. La strategia dell’UE si caratterizza per avere una dimensione sia interna all’impresa, stabilendo una serie di programmi d’azione e l’adozione di sistemi di gestione dei processi produttivi, sia esterna alla stessa, prevedendo il coinvolgimento di comunità locali, partner commerciali, clienti, fornitori, ONG, autorità statali. A tali fini, l’UE lanciò una serie di iniziative, quali i sistemi EMAS e ECOLABEL di certificazione ecologica e di audit ambientale, il Multistakeholders’ forum, per formare un quadro giuridico regolamentare in materia di appalti pubblici e sostenibilità ambientale, di tutela del consumatore, di pubblicità ingannevole, nonché l’adozione di codici di condotta settoriali, ispirato ai principi della RSI. L’attività di regolamentazione della RSI ha ricevuto un contributo dalle stesse imprese multinazionali, nel senso di una autoregolamentazione delle proprie attività, attraverso dei codici di condotta autonomamente adottati dalla singola impresa in funzione delle proprie strategie e valori. Tali codici si distinguono nettamente dalle linee guida adottate dalle Organizzazioni internazionali perché in essi l’impresa si fa creatrice e destinataria di norme, create non perché la necessità provenga dal diritto, ma dall’interesse dell’impresa (che, in molti casi, si caratterizza per essere meramente reputazionale). Tali codici, di chiara natura volontaristica, garantiscono il rispetto degli standard di tutela e di promozione dei principi in esso contenuti, stabilendo il più delle volte un meccanismo di monitoraggio e controllo del rispetto delle norme in esso contenute, meccanismo che può essere a carattere interno (gestito quindi da un ufficio interno all’impresa) o a carattere esterno (gestito, il più delle volte, da una ONG o da un sindacato). Infine, la ricerca si conclude con l’analisi dei principali temi che riguardano la RSI negli ultimi anni, ovvero quelli relativi ai profili di responsabilità delle imprese per violazione dei diritti fondamentali e per danni ambientali (con particolare riguardo alla disciplina statunitense contenuta nell’Alien Torts Statute), con particolare riferimento agli obblighi internazionali che incombono sugli Stati attraverso la ricostruzione della prassi internazionale. Inoltre, ulteriore profilo di studio è quello che si concentra sulla possibile estensione della giurisdizione dei tribunali internazionali per crimini internazionali alle persone giuridiche, con particolare riguardo ai lavori preparatori della Conferenza di Roma che ha portato all’istituzione della Corte Penale Internazionale. In conclusione, oggetto della ricerca è stato la ricostruzione del concetto di RSI, il quale è un prodotto degli ordinamenti nazionali ed in particolare degli ordinamenti giuridici degli Stati industrializzati, identificando un framework giuridico che include strumenti normativi di varia natura e in svariati settori, come quelli che disciplinano le società commerciali; le normative nazionali di prevenzione e repressione della corruzione; le normative del settore finanziario ed in particolare quelle sulle borse valori; le discipline a tutela del lavoro, dell’ambiente e del consumatore. Negli Stati più avanzati dal punto di vista economico e istituzionale la RSI, dunque, non è codificata in uno specifico settore regolamentare ma rappresenta un sistema complesso di normative che regolano i diversi aspetti di quelle attività di impresa; nei PVS, invece, tali normative sono spesso frammentarie o addirittura assenti: questa situazione ha permesso alle IMN di avvantaggiarsi dei vuoti legislativi o delle regole stringenti presenti in questi Paesi. Appare evidente come la comunità internazionale abbia constatato la necessità di regolare l’attività delle imprese multinazionali, per la promozione e la protezione dei propri valori fondamentali e di uno sviluppo in un’ottica di sostenibilità ambientale, nell’intenzione di creare un quadro giuridico internazionale che permetta alle imprese di perseguire le proprie finalità aziendali senza perdere di vista le esigenze collettive (in particolare dei Paesi in cui operano). Per raggiungere tale obiettivo, appare inevitabile un’evoluzione del diritto internazionale vigente, i cui processi di formazione, gestiti sostanzialmente dai Governi, non possono non tenere conto dell’accresciuto ruolo e peso delle IMN e della società civile.
La responsabilità sociale delle imprese multinazionali / Pauciulo, Domenico. - (2013).
La responsabilità sociale delle imprese multinazionali
PAUCIULO DOMENICO
2013
Abstract
La ricerca è volta a mettere in luce le problematiche connesse all’attività delle imprese multinazionali e alla sussistenza in capo alle stesse di una responsabilità sociale internazionale (RSI). Nell’attuale panorama economico e politico mondiale, caratterizzato dalla globalizzazione e dalla stretta interdipendenza dei mercati, dalla sempre più frequente internazionalizzazione dei processi produttivi e aziendali e dalla contestuale operatività delle società in più Paesi, dalla accresciuta consapevolezza del consumatore circa il rispetto, nei processi produttivi, di istanze ritenuti fondamentali dalla società civile, come i diritti fondamentali dell’uomo e dei lavoratori o la protezione dell’ambiente, l’impresa multinazionale assume un ruolo fondamentale sia nell’indirizzare i trends economici globali (si pensi al fatto che alcune società hanno profitti superiori al PIL di buona parte degli Stati della comunità internazionale); la configurazione di una responsabilità sociale in capo a tali società vuol dire mescolare la libertà di impresa e il libero mercato con l’etica. La necessità di inserire la questione dell’etica negli affari nasce, dunque, dalla convinzione - sempre più diffusa in ambito internazionale e nazionale - che l’attenzione dell’impresa verso le istanze sociali, ambientali ed etiche delle comunità umane costituisca una condizione imprescindibile per uno sviluppo durevole e sostenibile. In tale prospettiva, dunque, il concetto di responsabilità sociale d’impresa richiama le imprese a considerare attentamente - nella definizione della propria strategia, nell’articolazione delle politiche e nelle procedure gestionali quotidiane - gli interessi diffusi della collettività, nonché l’impatto delle proprie attività, non solo in termini economici, ma anche sociali, ambientali ed etici. La responsabilità sociale rappresenta, quindi, per l’impresa uno strumento utile ed efficace per rispondere alle istanze e alle esigenze della società civile. Con la RSI nasce quindi una teoria di impresa che vede la produzione di beni non solo come strumento di profitto ma anche come occasione di realizzazione del benessere sociale; lo stesso operato dell'impresa inizia ad essere valutato globalmente non solo in rapporto ai risultati economici della stessa ma anche in base alla qualità del prodotto, alla qualità dell'ambiente lavorativo e alle istanze ambientali, seconda i dettami di quella scuola di pensiero del cd. business ethics per cui le imprese sono chiamate a compiere azioni che contribuiscano ad eliminare e prevenire le iniquità sociali e a promuovere lo sviluppo della collettività. Tale necessità è stata anche consequenziale a comportamenti ed abusi messi in atto dalle società transnazionali che hanno arrecato gravi danni alle comunità umane degli Stati ospiti delle attività produttive. Gli abusi commessi dalle imprese, non sempre riconducibili a precise violazioni degli ordinamenti nazionali, sono stati progressivamente interpretati e costruiti come violazioni o mancanze nei confronti di un complesso di principi definiti come appartenenti ad una ampia sfera di responsabilità sociale internazionale dell’impresa, che implica la perdita di reputazione e, quindi, la possibile riduzione delle sue quote sul mercato qualora gli stakeholders più interessati riescano a mobilitare l’opinione pubblica su larga scala. Fin dagli anni ’70, diverse organizzazioni internazionali hanno iniziato ad occuparsi della regolamentazione dell’attività delle imprese transnazionali, evidenziando il ruolo che le imprese multinazionali sono chiamate a rivestire nei processi di tutela dei diritti umani e dell'ambiente che emergono nello svolgimento delle loro attività economiche; appare evidente come sia basilare, nel piano dell’opera, definire l’impresa multinazionale, analizzando i diversi strumenti adottati dalle organizzazioni internazionali e i contributi dottrinali in materia, alla luce dei quali sembra potersi dire che il carattere di “multinazionalità” o “transnazionalità” è dato dalla presenza di diverse unità operative, dislocate in più Paesi, che si trovano sotto il controllo (azionario o di gestione) di un’unica società holding; tale distinzione tra unità operative si estende fino al profilo giuridico, in quanto le singole consociate sono autonomi soggetti di diritto sottoposti, relativamente ai profili della regolamentazione e della costituzione, all'ordinamento giuridico dello Stato di nazionalità. Ciò spesso comporta che le società scelgano come sede un Paese sulla base della convenienza che ciascuno di essi offre in relazione al trattamento fiscale, al costo della manodopera e delle materie prime, alla regolamentazione in materia di protezione dell'ambiente. Sembra quindi necessario un tentativo di regolamentazione da parte di organismi sovranazionali, a fronte del numero sempre maggiore di imprese operanti in più mercati (più di 80.000 società con circa 900.000 società sussidiarie), al loro peso economico e occupazionale (si stimano circa 80.000.000 di posti di lavoro) e a seguito di numerosi episodi che hanno coinvolto tali imprese dagli anni ’70 ad oggi, come nei casi della Drummond o della Del Monte, accusate di gravi repressioni dei diritti sindacali e sociali dei lavoratori, o della Chevron/Texaco e della Union Carbride, responsabili di disastri ambientali tra cui quello di Bophal, in India, fino al caso, recentissimo, del disastro ambientale causato dalla piattaforma Deepwater Horizon al largo delle coste della Florida e della Louisiana tra il 2010 e il 2011, o i casi di violazioni dei diritti umani e commissione di crimini internazionali (arresti arbitrari, torture, violenze sessuali, trattamenti inumani e degradanti), commesse da società transnazionali operanti nel settore estrattivo e minerario in Africa e nel Sud Est Asiatico, commessi direttamente o a mezzo di milizie assoldate per la protezione degli impianti. L’attività delle Organizzazioni internazionali, a partire dagli anni ’70, si è focalizzata sul tema; l’OCSE, l’Organizzazione internazionale del lavoro, la Camera di Commercio internazionale hanno adottato in quegli anni raccomandazioni e dichiarazioni rivolte agli Stati membri e alle imprese per l’adesione a certi principi e diritti già sanciti da altri strumenti convenzionali; le Nazioni Unite, prima attraverso l’attività della Commissione sulle imprese multinazionali e poi della Sottocommissione per la protezione e promozione dei diritti umani, si sono occupate della materia, giungendo alla elaborazione di un Codice di condotta per le imprese multinazionali (mai adottato) e di Norme sulla responsabilità delle imprese multinazionali e altre imprese in relazione ai diritti umani, che si affiancano alla partnership pubblico-privata del Global Compact. Ancora, anche altre organizzazioni internazionali, come l’Organizzazione mondiale della sanità, l’OMC, la Banca mondiale, l’International Standard Organisation, hanno adottato atti che invitano le imprese a svolgere la propria attività produttiva nel pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, delle comunità locali e dell’ambiente, e quindi prendendo in considerazione non solo interessi e diritti dei soci ma di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti o toccati dall'attività aziendale. In ultimo, è il lavoro del Rappresentante Speciale del Segretario Generale ONU John Ruggie ad elaborare un quadro normativo (denominato Protect, Respect, Remedy) generale relativo al rapporto tra business e diritti umani. La caratteristica degli strumenti analizzati è la loro natura non vincolante, quindi meramente esortativa e ad applicazione volontaria. Tale situazione si ricollega sostanzialmente a due ragioni: la discussa soggettività internazionale delle imprese multinazionali e le opposte visioni dei Governi in materia (con evidenti difformità di vedute tra Paesi in via di sviluppo e Paesi industrializzati). Riguardo alla soggettività delle imprese multinazionali, ovvero lo status di essere titolari di diritti e obblighi nascenti dal diritto internazionale, la dottrina internazionalistica è fortemente divisa. Secondo un primo orientamento, le IMN non sarebbero soggetti di diritto internazionali in quanto sono solo destinatarie di norme, e quindi “oggetto” del diritto internazionale; sarebbero soggette solo alla giurisdizione dello Stato, e vincolate dal diritto internazionale solamente in virtù del richiamo da parte dell’ordinamento giuridico interno. Dagli anni ’60, inizia a farsi largo un diverso filone dottrinale che, partendo dal noto parere della Corte internazionale di giustizia Reparations for Injuries, considera l’impresa quale soggetto di diritto internazionale, in virtù di una serie di diritti e obblighi che le vengono attribuiti dal diritto internazionale, soprattutto in materia di investimenti e di contratti internazionali (tra tutti, il diritto di adire un’istanza arbitrale o giurisdizionale a carattere arbitrale). Inoltre, la costante attenzione per l’attività delle IMN da parte delle Organizzazioni internazionali, potrebbe testimoniare la nascente opinio juris di conferire una, seppur limitata, soggettività internazionale alle imprese. Dall’analisi della prassi internazionale si sono tratte conclusioni provvisorie, in particolare che l’impresa, soprattutto nel settore del diritto economico e degli investimenti, possegga una personalità giuridica internazionale limitata e soprattutto derivata dalla volontà degli Stati, ma soprattutto funzionale, poiché contenuta nei limiti stabiliti dal trattato internazionale (BITs) o del contratto internazionale che stabilisce diritti e obblighi per la stessa. Negli ultimi anni anche l’Unione Europea ha iniziato a promuovere una adesione delle imprese ai valori fondamentali dei diritti dell’uomo, dei lavoratori e dello sviluppo sostenibile. A partire dal Libro Verde del 2001, l’UE ha elaborato progressivamente una strategia europea per la responsabilità sociale di impresa, qualificata come adozione spontanea di prassi volte a contribuire al miglioramento della società e alla qualità dell’ambiente. La strategia dell’UE si caratterizza per avere una dimensione sia interna all’impresa, stabilendo una serie di programmi d’azione e l’adozione di sistemi di gestione dei processi produttivi, sia esterna alla stessa, prevedendo il coinvolgimento di comunità locali, partner commerciali, clienti, fornitori, ONG, autorità statali. A tali fini, l’UE lanciò una serie di iniziative, quali i sistemi EMAS e ECOLABEL di certificazione ecologica e di audit ambientale, il Multistakeholders’ forum, per formare un quadro giuridico regolamentare in materia di appalti pubblici e sostenibilità ambientale, di tutela del consumatore, di pubblicità ingannevole, nonché l’adozione di codici di condotta settoriali, ispirato ai principi della RSI. L’attività di regolamentazione della RSI ha ricevuto un contributo dalle stesse imprese multinazionali, nel senso di una autoregolamentazione delle proprie attività, attraverso dei codici di condotta autonomamente adottati dalla singola impresa in funzione delle proprie strategie e valori. Tali codici si distinguono nettamente dalle linee guida adottate dalle Organizzazioni internazionali perché in essi l’impresa si fa creatrice e destinataria di norme, create non perché la necessità provenga dal diritto, ma dall’interesse dell’impresa (che, in molti casi, si caratterizza per essere meramente reputazionale). Tali codici, di chiara natura volontaristica, garantiscono il rispetto degli standard di tutela e di promozione dei principi in esso contenuti, stabilendo il più delle volte un meccanismo di monitoraggio e controllo del rispetto delle norme in esso contenute, meccanismo che può essere a carattere interno (gestito quindi da un ufficio interno all’impresa) o a carattere esterno (gestito, il più delle volte, da una ONG o da un sindacato). Infine, la ricerca si conclude con l’analisi dei principali temi che riguardano la RSI negli ultimi anni, ovvero quelli relativi ai profili di responsabilità delle imprese per violazione dei diritti fondamentali e per danni ambientali (con particolare riguardo alla disciplina statunitense contenuta nell’Alien Torts Statute), con particolare riferimento agli obblighi internazionali che incombono sugli Stati attraverso la ricostruzione della prassi internazionale. Inoltre, ulteriore profilo di studio è quello che si concentra sulla possibile estensione della giurisdizione dei tribunali internazionali per crimini internazionali alle persone giuridiche, con particolare riguardo ai lavori preparatori della Conferenza di Roma che ha portato all’istituzione della Corte Penale Internazionale. In conclusione, oggetto della ricerca è stato la ricostruzione del concetto di RSI, il quale è un prodotto degli ordinamenti nazionali ed in particolare degli ordinamenti giuridici degli Stati industrializzati, identificando un framework giuridico che include strumenti normativi di varia natura e in svariati settori, come quelli che disciplinano le società commerciali; le normative nazionali di prevenzione e repressione della corruzione; le normative del settore finanziario ed in particolare quelle sulle borse valori; le discipline a tutela del lavoro, dell’ambiente e del consumatore. Negli Stati più avanzati dal punto di vista economico e istituzionale la RSI, dunque, non è codificata in uno specifico settore regolamentare ma rappresenta un sistema complesso di normative che regolano i diversi aspetti di quelle attività di impresa; nei PVS, invece, tali normative sono spesso frammentarie o addirittura assenti: questa situazione ha permesso alle IMN di avvantaggiarsi dei vuoti legislativi o delle regole stringenti presenti in questi Paesi. Appare evidente come la comunità internazionale abbia constatato la necessità di regolare l’attività delle imprese multinazionali, per la promozione e la protezione dei propri valori fondamentali e di uno sviluppo in un’ottica di sostenibilità ambientale, nell’intenzione di creare un quadro giuridico internazionale che permetta alle imprese di perseguire le proprie finalità aziendali senza perdere di vista le esigenze collettive (in particolare dei Paesi in cui operano). Per raggiungere tale obiettivo, appare inevitabile un’evoluzione del diritto internazionale vigente, i cui processi di formazione, gestiti sostanzialmente dai Governi, non possono non tenere conto dell’accresciuto ruolo e peso delle IMN e della società civile.File | Dimensione | Formato | |
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