Premessi alcuni riferimenti comparativi riguardo a quei paesi che, per primi, hanno introdotto l'istituto del "matrimonio" per le coppie dello stesso sesso (Olanda, Belgio e Spagna, ma anche Francia e Germania, sia pure con differenti discipline), si è condotto un esame parallelo tra la normativa dedicata, in Italia (l. n. 76 del 2016, c.d. legge Cirinnà), alle unioni civili ed a quella destinata alle convivenze "di fatto". Il legislatore, pur attenendosi ai principi sanciti, in precedenza, dalla Corte costituzionale, segue sostanzialmente il modello germanico: mentre, per le unioni civili, procede ad una sostanziale equiparazione alla disciplina prevista per la famiglia fondata sul matrimonio, per le convivenze "di fatto" dispone una normativa parziale e di non facile interpretazione che, da un lato, intende salvaguardare la scelta di libertà dei due conviventi che non hanno inteso sottoporsi alla normativa derivante dal matrimonio, dall'altro vuole sottolineare le profonde differenze rispetto alla famiglia che trova la sua copertura costituzionale nell'art. 29 cost. Da qui un'analisi critica dei diversi istituti dedicati ai conviventi "di fatto" con riguardo, soprattutto, al c.d. contratto di convivenza (di cui al comma 50 ss.) ed all'art. 230 ter c.c. il quale, a differenza dell'art. 230 bis c.c. riguardante l'impresa familiare, non riconosce al convivente non imprenditore il diritto al mantenimento, il diritto di partecipare alle decisioni riguardanti la gestione dell'impresa, il diritto di prelazione in caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda.
LEGGE CIRINNA' E (PRETESE) LACUNE / PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Antonino. - (2023). (Intervento presentato al convegno LA TUTELA DEI CONVIVENTI TRA DIRITTI RELIGIOSI E DIRITTO CIVILE tenutosi a AULA PESSINA - Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Napoli Federico II - Corso Umberto I, 40 - nel Martedì 9 maggio 2023).
LEGGE CIRINNA' E (PRETESE) LACUNE
PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, ANTONINO
2023
Abstract
Premessi alcuni riferimenti comparativi riguardo a quei paesi che, per primi, hanno introdotto l'istituto del "matrimonio" per le coppie dello stesso sesso (Olanda, Belgio e Spagna, ma anche Francia e Germania, sia pure con differenti discipline), si è condotto un esame parallelo tra la normativa dedicata, in Italia (l. n. 76 del 2016, c.d. legge Cirinnà), alle unioni civili ed a quella destinata alle convivenze "di fatto". Il legislatore, pur attenendosi ai principi sanciti, in precedenza, dalla Corte costituzionale, segue sostanzialmente il modello germanico: mentre, per le unioni civili, procede ad una sostanziale equiparazione alla disciplina prevista per la famiglia fondata sul matrimonio, per le convivenze "di fatto" dispone una normativa parziale e di non facile interpretazione che, da un lato, intende salvaguardare la scelta di libertà dei due conviventi che non hanno inteso sottoporsi alla normativa derivante dal matrimonio, dall'altro vuole sottolineare le profonde differenze rispetto alla famiglia che trova la sua copertura costituzionale nell'art. 29 cost. Da qui un'analisi critica dei diversi istituti dedicati ai conviventi "di fatto" con riguardo, soprattutto, al c.d. contratto di convivenza (di cui al comma 50 ss.) ed all'art. 230 ter c.c. il quale, a differenza dell'art. 230 bis c.c. riguardante l'impresa familiare, non riconosce al convivente non imprenditore il diritto al mantenimento, il diritto di partecipare alle decisioni riguardanti la gestione dell'impresa, il diritto di prelazione in caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda.File | Dimensione | Formato | |
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