La disciplina della “difesa domiciliare”, introdotta con la legge n. 59/2006 presenta molteplici aspetti problematici anche dopo la successiva riforma di cui alla legge n. 36/2019. L’orientamento politico-criminale, infatti, conferisce alla nuova disciplina tipiche connotazioni da diritto penale simbolico e del nemico: se, tuttavia, la funzione ansiolitica della legislazione penale è solitamente affidata a nuove incriminazioni, in questo caso una propaganda rassicurante è perseguita con una fattispecie scriminante, con il rischio di attribuire alla legittima difesa una funzione di sanzione penale, anche capitale, nelle mani del privato. Un’applicazione del dato positivo fedele al testo delle nuove disposizioni violerebbe fondamentali garanzie costituzionali; pertanto, in attesa di auspicabili interventi di riforma per il superamento della disciplina vigente da parte del legislatore o della Consulta, si impone la valorizzazione di una interpretazione sistematica, in cui la proporzione – come concetto di sintesi – svolga il fondamentale ruolo di strumento di verifica di conformità a sistema. Da soluzioni interpretative, in grado di restituire alle disposizioni sulla legittima difesa il ruolo che ad essa può essere legittimamente attribuito nel contesto dell’ordinamento giuridico-costituzionale, potrebbero derivare utili indicazioni nella prospettiva di una opportuna riforma legislativa.
Contributo ad uno studio sulla "legittima difesa domiciliare". Profili problematici / Palmieri, GIUSEPPE MARIA. - (2025).
Contributo ad uno studio sulla "legittima difesa domiciliare". Profili problematici
Giuseppe Maria Palmieri
2025
Abstract
La disciplina della “difesa domiciliare”, introdotta con la legge n. 59/2006 presenta molteplici aspetti problematici anche dopo la successiva riforma di cui alla legge n. 36/2019. L’orientamento politico-criminale, infatti, conferisce alla nuova disciplina tipiche connotazioni da diritto penale simbolico e del nemico: se, tuttavia, la funzione ansiolitica della legislazione penale è solitamente affidata a nuove incriminazioni, in questo caso una propaganda rassicurante è perseguita con una fattispecie scriminante, con il rischio di attribuire alla legittima difesa una funzione di sanzione penale, anche capitale, nelle mani del privato. Un’applicazione del dato positivo fedele al testo delle nuove disposizioni violerebbe fondamentali garanzie costituzionali; pertanto, in attesa di auspicabili interventi di riforma per il superamento della disciplina vigente da parte del legislatore o della Consulta, si impone la valorizzazione di una interpretazione sistematica, in cui la proporzione – come concetto di sintesi – svolga il fondamentale ruolo di strumento di verifica di conformità a sistema. Da soluzioni interpretative, in grado di restituire alle disposizioni sulla legittima difesa il ruolo che ad essa può essere legittimamente attribuito nel contesto dell’ordinamento giuridico-costituzionale, potrebbero derivare utili indicazioni nella prospettiva di una opportuna riforma legislativa.| File | Dimensione | Formato | |
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