La Riforma Nordio ha modificato il comma 2 dell’art. 593 c.p.p., privando il pubblico ministero della legittimazione ad appellare le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’art. 550 commi 1 e 2, rispetto ai quali si procede con citazione diretta a giudizio. Prima facie sembrerebbe che l’innovazione si spieghi nell’ottica della minor rilevanza sociale del disvalore delle fattispecie penali assegnate alla competenza del tribunale in composizione monocratica. L’osservazione è subito smentita da figure criminose come la lesione stradale gravissima, il furto aggravato, l’evasione aggravata da violenza o minaccia; la truffa aggravata, la frode in assicurazione, l’appropriazione indebita, per le quali oggi si sacrifica la collegialità del giudice. Ed è proprio il deficit di collegialità in fase di prime cure ad evidenziare l’interesse al mantenimento di un gravame nel merito affidato al giudice collegiale. In buona sostanza, trattandosi di fattispecie di non contenuta gravità, l’accesso ad un secondo giudizio davanti ad un organo collegiale andrebbe a compensare la sommarietà dell’accertamento davanti al giudizio monocratico avvenuto in assenza della garanzia dell’udienza preliminare. L'irragionevolezza è il risultato di una visione limitata del legislatore, che non si è spinto oltre, teorizzando la radicale abolizione dell’appello del pubblico ministero, essendo lo stesso privo di un fondamento costituzionale. Il doppio grado di giurisdizione non costituisce una garanzia oggettiva dell’ordinamento; il potere di appellare riconosciuto all’imputato trova fondamento, oltre che in esigenze di carattere internazionale, nel diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost.; l’esercizio dell’azione penale non investe il sistema delle impugnazioni; l’appello del pm non ha fondamento costituzionale e si radica, puramente e semplicemente, nel dato che è previsto dalla legge.
Limiti all'appello del pubblico ministero / Iasevoli, Clelia. - (2024). (Intervento presentato al convegno Abuso d'ufficio, misure cautelari, appello: la contrazione del modello repressivo nella l.9 agosto 2024, n. 114 tenutosi a Diretta Streaming e successivamente in differita tramite la piattaforma FAD dell’Ordine degli Avvocati di Roma www.centroformazioneavvocatura.it nel 15 novembre 2024).
Limiti all'appello del pubblico ministero
Clelia Iasevoli
2024
Abstract
La Riforma Nordio ha modificato il comma 2 dell’art. 593 c.p.p., privando il pubblico ministero della legittimazione ad appellare le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’art. 550 commi 1 e 2, rispetto ai quali si procede con citazione diretta a giudizio. Prima facie sembrerebbe che l’innovazione si spieghi nell’ottica della minor rilevanza sociale del disvalore delle fattispecie penali assegnate alla competenza del tribunale in composizione monocratica. L’osservazione è subito smentita da figure criminose come la lesione stradale gravissima, il furto aggravato, l’evasione aggravata da violenza o minaccia; la truffa aggravata, la frode in assicurazione, l’appropriazione indebita, per le quali oggi si sacrifica la collegialità del giudice. Ed è proprio il deficit di collegialità in fase di prime cure ad evidenziare l’interesse al mantenimento di un gravame nel merito affidato al giudice collegiale. In buona sostanza, trattandosi di fattispecie di non contenuta gravità, l’accesso ad un secondo giudizio davanti ad un organo collegiale andrebbe a compensare la sommarietà dell’accertamento davanti al giudizio monocratico avvenuto in assenza della garanzia dell’udienza preliminare. L'irragionevolezza è il risultato di una visione limitata del legislatore, che non si è spinto oltre, teorizzando la radicale abolizione dell’appello del pubblico ministero, essendo lo stesso privo di un fondamento costituzionale. Il doppio grado di giurisdizione non costituisce una garanzia oggettiva dell’ordinamento; il potere di appellare riconosciuto all’imputato trova fondamento, oltre che in esigenze di carattere internazionale, nel diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost.; l’esercizio dell’azione penale non investe il sistema delle impugnazioni; l’appello del pm non ha fondamento costituzionale e si radica, puramente e semplicemente, nel dato che è previsto dalla legge.| File | Dimensione | Formato | |
|---|---|---|---|
|
convegno Tor Vergata Roma.pdf
accesso aperto
Descrizione: locandina
Tipologia:
Altro materiale allegato
Licenza:
Dominio pubblico
Dimensione
224.02 kB
Formato
Adobe PDF
|
224.02 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


