Condivise le ragioni che hanno indotto la Corte costituzionale ad una nuova pronuncia di illegittimità dell’art. 83 cod. proc. pen. – nella parte in cui non consente la chiamata in giudizio del responsabile civile ad opera dell’imputato – in riferimento, questa volta, all’assicurazione per la responsabilità civile da attività venatoria, l’Autrice esamina criticamente le posizioni assunte dalla giurisprudenza costituzionale sin dalla prima declaratoria di incostituzionalità. Gli argomenti svolti allora, in riguardo all’assicurazione per la responsabilità civile da circolazione di veicoli e natanti, non hanno guidato con la coerenza attesa le determinazioni successive, che hanno interessato altre ipotesi di responsabilità del terzo per i danni prodotti dall’imputato. Il timore che l’apertura del processo penale ad una pluralità di soggetti potesse frustrare l’aspirazione ad una maggiore speditezza ed efficienza ha impedito il riconoscimento in capo all’imputato, le cui esigenze di difesa avrebbero meritato maggiore attenzione, di un più ampio potere di chiamata in giudizio del responsabile civile.
Limiti e condizioni al potere di citazione del responsabile civile da parte dell'imputato / Maffeo, Vania. - In: RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE. - ISSN 2499-281X. - 3(2022), pp. 1334-1338.