Una riflessione sul precetto neminem laedere e sulle sue formulazioni, dal Digesto alle codificazioni moderne. Dalla discordante ricezione del principio in ambito extracontrattuale, nei codici francese e tedesco, alla sua estensione al campo contrattuale, ora al fine di correggere un sistema delittuale ispirato al principio di tipicità (in Germania), ora allo scopo di prevedere un modello di imputazione della responsabilità che prescindesse dalla prova della faute précise da parte del danneggiato (si pensi, ad es., alle obbligazioni di sécurité-résultat, in Francia). La confusione tra atto illecito e danno risarcibile, che coinvolge per oltre un secolo la scienza giuridica franco-italiana, trova soluzione nell’interpretazione che la migliore dottrina degli anni ‘60 darà della disciplina introdotta dal codice del 1942. Dalla nuova nozione di “responsabilità”; agli illeciti senza danno e ai danni (ingiusti e, quindi, risarcibili) senza illecito; al superamento del dogma della colpa come fondamento unitario del sistema; ai vari criteri di collegamento che, in quanto statuti speciali di responsabilità, relegano l’art. 2043 c.c. ad un ruolo residuale e sussidiario. Ciò non impedisce, però, alla giurisprudenza di incorrere in alcuni “paradossi assiologici” che involgono sia l’inconsistente categoria delle obbligazioni di “facere professionale” e, quindi, la responsabilità contrattuale sanitaria, sia la risarcibilità del danno da perdita della vita, negata sulla base del “paradosso epicureo” e della pretesa assenza di un “danno-conseguenza”. Ma l’“ingiustizia del danno” - quale clausola generale che, riferita al danno e non (più) alla condotta, consente di riparare, sulla base del dettato costituzionale e del principio di solidarietà, qualsiasi “interesse giuridicamente rilevante” - rappresenta il fondamento del nuovo sistema di responsabilità civile, con riguardo alla risarcibilità dei danni sia patrimoniali, sia non patrimoniali. A questo modello fa eccezione l’art. 2059 c.c. che, richiamando, attraverso la mediazione dell’art. 185 c.p., tipiche e tassative fattispecie di reato, dà evidente rilievo alla antigiuridicità della condotta e prevede una riparazione con funzione non soltanto compensativa e satisfattoria, ma anche preventivo-punitiva.
PRINCIPIO DEL NEMINEM LAEDERE / Procida Mirabelli Di Lauro, Antonino. - (2025), pp. 479-560.
PRINCIPIO DEL NEMINEM LAEDERE
PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, ANTONINO
2025
Abstract
Una riflessione sul precetto neminem laedere e sulle sue formulazioni, dal Digesto alle codificazioni moderne. Dalla discordante ricezione del principio in ambito extracontrattuale, nei codici francese e tedesco, alla sua estensione al campo contrattuale, ora al fine di correggere un sistema delittuale ispirato al principio di tipicità (in Germania), ora allo scopo di prevedere un modello di imputazione della responsabilità che prescindesse dalla prova della faute précise da parte del danneggiato (si pensi, ad es., alle obbligazioni di sécurité-résultat, in Francia). La confusione tra atto illecito e danno risarcibile, che coinvolge per oltre un secolo la scienza giuridica franco-italiana, trova soluzione nell’interpretazione che la migliore dottrina degli anni ‘60 darà della disciplina introdotta dal codice del 1942. Dalla nuova nozione di “responsabilità”; agli illeciti senza danno e ai danni (ingiusti e, quindi, risarcibili) senza illecito; al superamento del dogma della colpa come fondamento unitario del sistema; ai vari criteri di collegamento che, in quanto statuti speciali di responsabilità, relegano l’art. 2043 c.c. ad un ruolo residuale e sussidiario. Ciò non impedisce, però, alla giurisprudenza di incorrere in alcuni “paradossi assiologici” che involgono sia l’inconsistente categoria delle obbligazioni di “facere professionale” e, quindi, la responsabilità contrattuale sanitaria, sia la risarcibilità del danno da perdita della vita, negata sulla base del “paradosso epicureo” e della pretesa assenza di un “danno-conseguenza”. Ma l’“ingiustizia del danno” - quale clausola generale che, riferita al danno e non (più) alla condotta, consente di riparare, sulla base del dettato costituzionale e del principio di solidarietà, qualsiasi “interesse giuridicamente rilevante” - rappresenta il fondamento del nuovo sistema di responsabilità civile, con riguardo alla risarcibilità dei danni sia patrimoniali, sia non patrimoniali. A questo modello fa eccezione l’art. 2059 c.c. che, richiamando, attraverso la mediazione dell’art. 185 c.p., tipiche e tassative fattispecie di reato, dà evidente rilievo alla antigiuridicità della condotta e prevede una riparazione con funzione non soltanto compensativa e satisfattoria, ma anche preventivo-punitiva.| File | Dimensione | Formato | |
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