Cautela, ma non esclusione esprime il pensiero dei giuristi romani (Scevola in particolare) nell’ammettere che disposizioni testamentarie possano provare l’esistenza di una precedente obbligazione del 'de cuius' verso il beneficiario: è il caso del 'legatum debiti'. Altri profili vengono colti in tema di 'utilitas' di un siffatto legato, di obbligazioni naturali, di onere della prova.
'Legatum debiti' e riconoscimento dell'obbligazione / DI SALVO, Settimio. - STAMPA. - III:(2007), pp. 1531-1542.
'Legatum debiti' e riconoscimento dell'obbligazione
DI SALVO, SETTIMIO
2007
Abstract
Cautela, ma non esclusione esprime il pensiero dei giuristi romani (Scevola in particolare) nell’ammettere che disposizioni testamentarie possano provare l’esistenza di una precedente obbligazione del 'de cuius' verso il beneficiario: è il caso del 'legatum debiti'. Altri profili vengono colti in tema di 'utilitas' di un siffatto legato, di obbligazioni naturali, di onere della prova.File in questo prodotto:
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