L'esistenza ormai consolidata di un corpus di leggi che regola i rapporti del consumatore con le cosiddette categorie "professional" può interpretarsi come una revisione del principio illuminista di eguaglianza formale. Queste norme infatti presuppongono una disuguaglianza sostanziale fra le parti, che sono titolari di diritti ed oneri diversi, ed a questa disuguaglianza sostanziale corrisponde poi una disuguaglianza legale. Accogliendo l’indicazione espressa dal Consiglio di Stato nel proprio parere consultivo sull’articolato trasmessogli dalla Commissione redattrice, il codice del consumo ha adottato l’opzione dello scorporo delle disposizioni in materia di clausole vessatorie, originariamente contenute in un capo del codice civile (art. 1469 bis e ss.), nonostante vi si opponessero obiezioni relative, principalmente, alla più pacifica interpretazione estensiva che la collocazione dell’articolato nel codice civile poteva consentire, mentre l’inserimento in un codice di settore parrebbe limitarne l’applicazione ai casi espressamente indicati, trattandosi di normativa di natura speciale.
Commento all'art. 33, commi 3-4-5-6, par. 1-8 / Rispoli, Marilena. - STAMPA. - 1:(2007), pp. 383-443.
Commento all'art. 33, commi 3-4-5-6, par. 1-8
RISPOLI, MARILENA
2007
Abstract
L'esistenza ormai consolidata di un corpus di leggi che regola i rapporti del consumatore con le cosiddette categorie "professional" può interpretarsi come una revisione del principio illuminista di eguaglianza formale. Queste norme infatti presuppongono una disuguaglianza sostanziale fra le parti, che sono titolari di diritti ed oneri diversi, ed a questa disuguaglianza sostanziale corrisponde poi una disuguaglianza legale. Accogliendo l’indicazione espressa dal Consiglio di Stato nel proprio parere consultivo sull’articolato trasmessogli dalla Commissione redattrice, il codice del consumo ha adottato l’opzione dello scorporo delle disposizioni in materia di clausole vessatorie, originariamente contenute in un capo del codice civile (art. 1469 bis e ss.), nonostante vi si opponessero obiezioni relative, principalmente, alla più pacifica interpretazione estensiva che la collocazione dell’articolato nel codice civile poteva consentire, mentre l’inserimento in un codice di settore parrebbe limitarne l’applicazione ai casi espressamente indicati, trattandosi di normativa di natura speciale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.