La Corte costituzionale ha anzitutto preso in esame la legislazione in tema di giustizia prodotta in vigenza dell’ordinamento autoritario, valutandone la compatibilità con la sopravvenuta Costituzione repubblicana. In quest’opera ha dovuto anzitutto demolire le chiavi di volta del regime pregresso, ma anche moderare incombenti derive corporative. Lo ha fatto con una giurisprudenza spesso ispirata a un atteggiamento di self-restraint, ma non aliena, sui problemi chiave, a una creatività espressa anche nei moduli decisori (decisioni interpretative e manipolative, in ispecie additive di garanzia). Con riferimento alla legislazione ordinaria prodotta in regime repubblicano, a lungo caratterizzata dall’assenza di una “legge di sistema” e invece intesa a interventi parziali su specifici punti forti, la Corte non ha operato in chiave demolitoria, ma in chiave di rimodellamento nella più stretta aderenza ai parametri costituzionali, contrastando le possibilità di un’applicazione riduttiva, in alcune parti indifferente ai principî: ha così definito il concetto di “indipendenza”, affrontando la questione della “leale cooperazione” nei rapporti tra Ministro della giustizia e Consiglio superiore della magistratura; ha affrontato il “caso difficile” della posizione del pubblico ministero, intorno alla quale si sono venute concentrando elevate tensioni; ha orientato la complessa fase di messa in opera del nuovo Codice di procedura penale. In questo lungo itinerario, si sono determinati punti di contrasto tra Corte e legislatore: quando il giudice costituzionale è stato chiamato a dirimere conflitti di attribuzione interorganici da atto legislativo, soprattutto con riferimento a leggi intese a incidere su specifiche vicende processuali in atto; quando si è trattato di dare campo al principio del “giusto processo” – dapprima affermato nella giurisprudenza costituzionale, poi realizzato con la riforma del Codice di procedura penale e l’introduzione del rito accusatorio – e la Corte ha ritenuto di bilanciare i principî di oralità e del contraddittorio con il principio di “non dispersione dei mezzi di prova” (principio a formazione precipuamente giurisprudenziale). In quest’ultimo caso, tra Corte e sedi della decisione politica si è pervenuti a una tensione tanto alta da indurre il Parlamento a modificare l’art. 111 Cost., in modo da precludere al giudice costituzionale interpretazioni non condivise. Da ultimo, viene in considerazione il complesso tema del rapporto coi principî costituzionali della legge organica sull’ordinamento giudiziario, rapporto complesso e controverso. Sembra, nel complesso, confermato un dato di sistema: nella naturale tensione tra Corte costituzionale e legislatore in tema di giustizia – tensione di varia intensità, oscillante tra fasi cooperative e fasi di contrasto aperto – la prevalenza assoluta della decisione politico-parlamentare è destinata a rivelarsi illusoria o provvisoria.

I duellanti empatici: Corte costituzionale e legislatore in tema di giustizia / Staiano, Sandro. - STAMPA. - (2007), pp. 437-483.

I duellanti empatici: Corte costituzionale e legislatore in tema di giustizia

STAIANO, SANDRO
2007

Abstract

La Corte costituzionale ha anzitutto preso in esame la legislazione in tema di giustizia prodotta in vigenza dell’ordinamento autoritario, valutandone la compatibilità con la sopravvenuta Costituzione repubblicana. In quest’opera ha dovuto anzitutto demolire le chiavi di volta del regime pregresso, ma anche moderare incombenti derive corporative. Lo ha fatto con una giurisprudenza spesso ispirata a un atteggiamento di self-restraint, ma non aliena, sui problemi chiave, a una creatività espressa anche nei moduli decisori (decisioni interpretative e manipolative, in ispecie additive di garanzia). Con riferimento alla legislazione ordinaria prodotta in regime repubblicano, a lungo caratterizzata dall’assenza di una “legge di sistema” e invece intesa a interventi parziali su specifici punti forti, la Corte non ha operato in chiave demolitoria, ma in chiave di rimodellamento nella più stretta aderenza ai parametri costituzionali, contrastando le possibilità di un’applicazione riduttiva, in alcune parti indifferente ai principî: ha così definito il concetto di “indipendenza”, affrontando la questione della “leale cooperazione” nei rapporti tra Ministro della giustizia e Consiglio superiore della magistratura; ha affrontato il “caso difficile” della posizione del pubblico ministero, intorno alla quale si sono venute concentrando elevate tensioni; ha orientato la complessa fase di messa in opera del nuovo Codice di procedura penale. In questo lungo itinerario, si sono determinati punti di contrasto tra Corte e legislatore: quando il giudice costituzionale è stato chiamato a dirimere conflitti di attribuzione interorganici da atto legislativo, soprattutto con riferimento a leggi intese a incidere su specifiche vicende processuali in atto; quando si è trattato di dare campo al principio del “giusto processo” – dapprima affermato nella giurisprudenza costituzionale, poi realizzato con la riforma del Codice di procedura penale e l’introduzione del rito accusatorio – e la Corte ha ritenuto di bilanciare i principî di oralità e del contraddittorio con il principio di “non dispersione dei mezzi di prova” (principio a formazione precipuamente giurisprudenziale). In quest’ultimo caso, tra Corte e sedi della decisione politica si è pervenuti a una tensione tanto alta da indurre il Parlamento a modificare l’art. 111 Cost., in modo da precludere al giudice costituzionale interpretazioni non condivise. Da ultimo, viene in considerazione il complesso tema del rapporto coi principî costituzionali della legge organica sull’ordinamento giudiziario, rapporto complesso e controverso. Sembra, nel complesso, confermato un dato di sistema: nella naturale tensione tra Corte costituzionale e legislatore in tema di giustizia – tensione di varia intensità, oscillante tra fasi cooperative e fasi di contrasto aperto – la prevalenza assoluta della decisione politico-parlamentare è destinata a rivelarsi illusoria o provvisoria.
2007
9788477870333
I duellanti empatici: Corte costituzionale e legislatore in tema di giustizia / Staiano, Sandro. - STAMPA. - (2007), pp. 437-483.
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