Con il lavoro si intende verificare e valutare complessivamente le ipotesi nelle quali, in forza della legge o in virtù dell’autonomia privata, si determinano limiti alla circolazione giuridica dei beni, sia in funzione della natura e della destinazione del bene oggetto di disposizione, sia nella prospettiva della qualità e della posizione soggettiva degli autori dell’atto dispositivo. Il dilemma è tra la tutela degli interessi realizzati dai vincoli al trasferimento e la protezione di quelli connessi alla circolazione dei beni, che, quand’anche non considerata un principio di ordine pubblico, è certamente una esigenza economica strutturale di una economia di mercato. Attraverso l’analisi delle figure più significative di vincoli di origine legale e di derivazione negoziale emergono regimi dei vincoli al trasferimento dei diritti essenzialmente riconducibili a tre fondamentali atteggiamenti. La categoria più incisiva di sanzione per violazione del vincolo è la nullità dell’atto dispositivo. Ciò avviene quando il vincolo alla disposizione sottende interessi così ontologicamente connessi a beni o a soggetti da involgere valori fondamentali dell’ordinamento, perciò indisponibili da parte dei privati. Talvolta sono in gioco interessi della collettività (es. divieto di alienazione di immobili abusivi, con la conseguente nullità degli atti dispositivi); talaltra i vincoli riguardano specifiche situazioni soggettive (specie esistenziali) che l’ordinamento si fa carico di preservare (es. divieto di cessione del credito alimentare). Raramente è prevista l’annullabilità del divieto, con i corollari meno stringenti che si connettono a tale categoria. In un’ottica opposta si pone la sanzione del mero risarcimento del danno. Il vincolo al trasferimento è assunto negozialmente da una parte al fine di soddisfare un interesse personale e proprio della controparte: ricorrendo un interesse apprezzabile, il vincolo è meritevole di tutela, ma senza riflessi sulla libera circolazione dei beni, che rimane un’esigenza prevalente. Il vincolo ha effetto tra le sole parti e non è opponibile al terzo cessionario (c.d. efficacia obbligatoria del vincolo); la violazione di un siffatto vincolo integra mero inadempimento di un’obbligazione negativa, con il conseguente obbligo del promittente debitore al risarcimento del danno per inadempimento (ex art. 1218 c.c.). Una tutela intermedia è realizzata con la previsione della inefficacia in senso stretto dell’atto dispositivo in violazione del vincolo. Sono in gioco interessi connessi a situazioni soggettive che l’ordinamento intende tutelare, senza esautorare (definitivamente) la circolazione giuridica del singolo bene (es. le molte prelazioni legali disposte in favore di singole categorie sociali, con il connesso diritto di riscatto). L’atto dispositivo in violazione del divieto è valido ma non produce effetti, talvolta tra le parti e verso i terzi, più spesso solo nei confronti del soggetto tutelato, nel senso che non è allo stesso opponibile (c.d. efficacia reale del vincolo). Di regola i vincoli che incidono sulla mera efficacia dell’atto dispositivo hanno una durata limitata: decorso il termine di tutela, l’atto dispositivo (già valido) sortisce i suoi normali effetti negoziali ed è opponibile ai terzi; se tra le parti aveva già prodotto effetti, questi si consolidano definitivamente. Tali tecniche di tutela hanno una valenza storicizzata: con il mutare dei valori, un interesse alla indisponibilità può essere tutelato in modo più intenso o meno forte rispetto alla esigenza della circolazione giuridica e del mercato e così essere presidiato da una tecnica di tutela più incisiva della circolazione o meno pervasiva della stessa.
I vincoli al trasferimento dei diritti / Bocchini, Fernando. - STAMPA. - I:(2007), pp. 5-66.
I vincoli al trasferimento dei diritti
BOCCHINI, FERNANDO
2007
Abstract
Con il lavoro si intende verificare e valutare complessivamente le ipotesi nelle quali, in forza della legge o in virtù dell’autonomia privata, si determinano limiti alla circolazione giuridica dei beni, sia in funzione della natura e della destinazione del bene oggetto di disposizione, sia nella prospettiva della qualità e della posizione soggettiva degli autori dell’atto dispositivo. Il dilemma è tra la tutela degli interessi realizzati dai vincoli al trasferimento e la protezione di quelli connessi alla circolazione dei beni, che, quand’anche non considerata un principio di ordine pubblico, è certamente una esigenza economica strutturale di una economia di mercato. Attraverso l’analisi delle figure più significative di vincoli di origine legale e di derivazione negoziale emergono regimi dei vincoli al trasferimento dei diritti essenzialmente riconducibili a tre fondamentali atteggiamenti. La categoria più incisiva di sanzione per violazione del vincolo è la nullità dell’atto dispositivo. Ciò avviene quando il vincolo alla disposizione sottende interessi così ontologicamente connessi a beni o a soggetti da involgere valori fondamentali dell’ordinamento, perciò indisponibili da parte dei privati. Talvolta sono in gioco interessi della collettività (es. divieto di alienazione di immobili abusivi, con la conseguente nullità degli atti dispositivi); talaltra i vincoli riguardano specifiche situazioni soggettive (specie esistenziali) che l’ordinamento si fa carico di preservare (es. divieto di cessione del credito alimentare). Raramente è prevista l’annullabilità del divieto, con i corollari meno stringenti che si connettono a tale categoria. In un’ottica opposta si pone la sanzione del mero risarcimento del danno. Il vincolo al trasferimento è assunto negozialmente da una parte al fine di soddisfare un interesse personale e proprio della controparte: ricorrendo un interesse apprezzabile, il vincolo è meritevole di tutela, ma senza riflessi sulla libera circolazione dei beni, che rimane un’esigenza prevalente. Il vincolo ha effetto tra le sole parti e non è opponibile al terzo cessionario (c.d. efficacia obbligatoria del vincolo); la violazione di un siffatto vincolo integra mero inadempimento di un’obbligazione negativa, con il conseguente obbligo del promittente debitore al risarcimento del danno per inadempimento (ex art. 1218 c.c.). Una tutela intermedia è realizzata con la previsione della inefficacia in senso stretto dell’atto dispositivo in violazione del vincolo. Sono in gioco interessi connessi a situazioni soggettive che l’ordinamento intende tutelare, senza esautorare (definitivamente) la circolazione giuridica del singolo bene (es. le molte prelazioni legali disposte in favore di singole categorie sociali, con il connesso diritto di riscatto). L’atto dispositivo in violazione del divieto è valido ma non produce effetti, talvolta tra le parti e verso i terzi, più spesso solo nei confronti del soggetto tutelato, nel senso che non è allo stesso opponibile (c.d. efficacia reale del vincolo). Di regola i vincoli che incidono sulla mera efficacia dell’atto dispositivo hanno una durata limitata: decorso il termine di tutela, l’atto dispositivo (già valido) sortisce i suoi normali effetti negoziali ed è opponibile ai terzi; se tra le parti aveva già prodotto effetti, questi si consolidano definitivamente. Tali tecniche di tutela hanno una valenza storicizzata: con il mutare dei valori, un interesse alla indisponibilità può essere tutelato in modo più intenso o meno forte rispetto alla esigenza della circolazione giuridica e del mercato e così essere presidiato da una tecnica di tutela più incisiva della circolazione o meno pervasiva della stessa.| File | Dimensione | Formato | |
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