La pronuncia della Corte dell'11/12/03, C-322/01, offre spunti di riflessione non trascurabili in ragione delle peculiarità della normativa che regola la circolazione intracomunitaria dei medicinali ad uso umano. Il giudice a quo nell'ordinanza di rinvio pregiudiziale domanda alla Corte di pronunciarsi sulla compatibilità della normativa nazionale tedesca - che riserva la vendita di alcuni medicinali alle farmacie e ne vieta il commercio per corrispondenza - con disposizioni comunitarie in tema di libera circolazione delle merci ed in particolare con i divieti dell'articolo 28 e le deroghe dell'articolo 30 CE. La fattispecie oggetto di giudizio nazionale è inerente ad un commercio di farmaci transfrontaliero realizzato via internet. La Corte statuisce per l'incompatibilità con l'art. 28 delle disposizioni tedesche che vietano la vendita per corrispondenza e dichiara che l'esigenza di tutelare la salute dei consumatori ex art. 30 giustifica tali norme nazionali solo ove si tratti di medicinali soggetti a prescrizione medica. Analogamente afferma la valenza della deroga ex art. 30 per quanto attiene alla pubblicità relativa alla vendita esclusivamente con riguardo ai medicinali soggetti all'obbligo di prescrizione. In materia di compravendita di farmaci si registra una regolamentazione CE non del tutto liberalizzata ed armonizzata (punto 102 della sentenza), in ragione delle resistenze mostrate dagli Stati membri ad abdicare alle esigenze, fortemente sentite a livello nazionale, di tutela della salute, che si traducono nell'adozione di misure normative che mirano a prevenire i rischi per la vita delle persone connessi alla somministrazione dei farmaci. A ben vedere la normativa sul commercio elettronico non induce, ad avviso della Corte, ad una sostanziale rilettura delle norme CE sulla libera circolazione delle merci. Ci si chiede, tuttavia se la normativa in materia di e-commerce sia del tutto priva di incidenza sulla prassi applicativa del commercio intracomunitario. Il giudice comunitario mostra, infatti, nella pronuncia una attenta e favorevole considerazione della commercializzazione via internet allorché afferma, al punto 73 della sentenza, che il commercio elettronico rende necessario esaminare la legge nazionale in un contesto più ampio rispetto a quello considerato in presenza di mezzi tradizionali di vendita. Pertanto amplia il contesto in base al quale operare il test di proporzionalità atto a verificare la liceità delle misure statali. Va aggiunto che si rinviene in alcuni passaggi della sentenza la individuazione da parte della Corte di vantaggi apportati dall'e-commerce in termini, ad esempio, di qualità della consulenza farmacologia offerta al consumatore.

E-commerce e libertà di circolazione delle merci: Libera circolazione delle merci e commercio elettronico: brevi osservazioni a margine della sentenza della CGCE dell'11/12/03, C-322/01, in materia di vendita via internet di medicinali per uso umano”, Seminario di diritto internazionale e comunitario “E-Commerce in Europa, la regolamentazione della società dell'informazione tra mercato interno e rapporti fra ordinamenti”, coordinato dalla Prof.ssa Laura Picchio Forlati e dal Dr. Bernardo Cortese, Università di Padova, 17 marzo 2005 / Savy, Daniela. - (2005). (Intervento presentato al convegno Seminario di diritto internazionale e comunitario: E-Commerce in Europa, la regolamentazione della società dell'informazione tra mercato interno e rapporti fra ordinamenti tenutosi a Padova nel 17 marzo 2005).

E-commerce e libertà di circolazione delle merci: Libera circolazione delle merci e commercio elettronico: brevi osservazioni a margine della sentenza della CGCE dell'11/12/03, C-322/01, in materia di vendita via internet di medicinali per uso umano”, Seminario di diritto internazionale e comunitario “E-Commerce in Europa, la regolamentazione della società dell'informazione tra mercato interno e rapporti fra ordinamenti”, coordinato dalla Prof.ssa Laura Picchio Forlati e dal Dr. Bernardo Cortese, Università di Padova, 17 marzo 2005.

SAVY, DANIELA
2005

Abstract

La pronuncia della Corte dell'11/12/03, C-322/01, offre spunti di riflessione non trascurabili in ragione delle peculiarità della normativa che regola la circolazione intracomunitaria dei medicinali ad uso umano. Il giudice a quo nell'ordinanza di rinvio pregiudiziale domanda alla Corte di pronunciarsi sulla compatibilità della normativa nazionale tedesca - che riserva la vendita di alcuni medicinali alle farmacie e ne vieta il commercio per corrispondenza - con disposizioni comunitarie in tema di libera circolazione delle merci ed in particolare con i divieti dell'articolo 28 e le deroghe dell'articolo 30 CE. La fattispecie oggetto di giudizio nazionale è inerente ad un commercio di farmaci transfrontaliero realizzato via internet. La Corte statuisce per l'incompatibilità con l'art. 28 delle disposizioni tedesche che vietano la vendita per corrispondenza e dichiara che l'esigenza di tutelare la salute dei consumatori ex art. 30 giustifica tali norme nazionali solo ove si tratti di medicinali soggetti a prescrizione medica. Analogamente afferma la valenza della deroga ex art. 30 per quanto attiene alla pubblicità relativa alla vendita esclusivamente con riguardo ai medicinali soggetti all'obbligo di prescrizione. In materia di compravendita di farmaci si registra una regolamentazione CE non del tutto liberalizzata ed armonizzata (punto 102 della sentenza), in ragione delle resistenze mostrate dagli Stati membri ad abdicare alle esigenze, fortemente sentite a livello nazionale, di tutela della salute, che si traducono nell'adozione di misure normative che mirano a prevenire i rischi per la vita delle persone connessi alla somministrazione dei farmaci. A ben vedere la normativa sul commercio elettronico non induce, ad avviso della Corte, ad una sostanziale rilettura delle norme CE sulla libera circolazione delle merci. Ci si chiede, tuttavia se la normativa in materia di e-commerce sia del tutto priva di incidenza sulla prassi applicativa del commercio intracomunitario. Il giudice comunitario mostra, infatti, nella pronuncia una attenta e favorevole considerazione della commercializzazione via internet allorché afferma, al punto 73 della sentenza, che il commercio elettronico rende necessario esaminare la legge nazionale in un contesto più ampio rispetto a quello considerato in presenza di mezzi tradizionali di vendita. Pertanto amplia il contesto in base al quale operare il test di proporzionalità atto a verificare la liceità delle misure statali. Va aggiunto che si rinviene in alcuni passaggi della sentenza la individuazione da parte della Corte di vantaggi apportati dall'e-commerce in termini, ad esempio, di qualità della consulenza farmacologia offerta al consumatore.
2005
E-commerce e libertà di circolazione delle merci: Libera circolazione delle merci e commercio elettronico: brevi osservazioni a margine della sentenza della CGCE dell'11/12/03, C-322/01, in materia di vendita via internet di medicinali per uso umano”, Seminario di diritto internazionale e comunitario “E-Commerce in Europa, la regolamentazione della società dell'informazione tra mercato interno e rapporti fra ordinamenti”, coordinato dalla Prof.ssa Laura Picchio Forlati e dal Dr. Bernardo Cortese, Università di Padova, 17 marzo 2005 / Savy, Daniela. - (2005). (Intervento presentato al convegno Seminario di diritto internazionale e comunitario: E-Commerce in Europa, la regolamentazione della società dell'informazione tra mercato interno e rapporti fra ordinamenti tenutosi a Padova nel 17 marzo 2005).
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