I criteri ai quali ispirarsi per esprimere un giudizio sul contenuto di un atto normativo si identificano a) nella valutazione della qualità del processo formativo della legge e b) nella sua attitudine a conseguire le finalità poste a fondamento della sua emanazione. Quanto al criterio concernente la qualità dell’iter formativo della legge, spetta al legislatore acquisire un’approfondita conoscenza della materia su cui legiferare e assumere piena consapevolezza dei bisogni, dei disagi e delle aspirazioni dei destinatari delle norme da elaborare. Ciò premesso, la qualità del processo formativo della disciplina legislativa in materia di procreazione medicalmente assistita (l. 19 febbraio 2004, n. 40) desta perplessità, sia sotto il profilo del suo iter genetico, perché su punti nodali della legge non si è tenuto conto del parere degli esperti, sia sotto il profilo delle modalità di coinvolgimento dei destinatari della legge nelle fasi preparatorie. In ordine, invece, al secondo criterio (id est idoneità della legge a conseguire gli obiettivi prefigurati), è necessario accertare se la legge sulla procreazione medicalmente assistita sia in grado di porre fine sia al far west in materia di procreazione assistita medicalmente sia al fenomeno del c.d. turismo procreativo di coppie straniere nel nostro Paese e di verificare, altresí, se tale legge abbia contribuito alla realizzazione di un opportuno bilanciamento tra i valori riconducibili alla coppia, specie alla donna, e quelli del nascituro. In particolare, con riferimento alla prima finalità, si sottolinea che la legge, se da un lato potrà determinare l’effetto di arginare il ‘flusso turistico procreativo’ delle coppie straniere verso l’Italia, dall’altro, in virtù del suo rigore, provocherà il fenomeno inverso, ossia l’emigazione di coppie italiane verso Paesi con legislazioni sulla Procreazione assistita medicalmente piú permissive. Perplessità inoltre riguardano il bilanciamento fra i valori riconducibili alla donna e quelli riferibili all’embrione, considerato il possibile ‘sbilanciamento’ ai danni della salute della donna e la connessa violazione dell’art. 32 cost. In conclusione, al fine di un giudizio strettamente giuridico, la legge appare certamente migliorabile e bisognosa di essere emendata da alcune incongruenze agevolmente eliminabili in via ermeneutica ed applicativa, ossia mediante una serena e meditata interpretazione degli indici normativi. Inoltre, di là dalla ‘perfettibilità’, le sorti della legge si rivelano affidate soprattutto ai tempestivi atti cc.dd. di normazione secondaria del Ministro della Salute, del Ministro della Giustizia e delle Regioni.
Prime note sulla disciplina legislativa della procreazione medicalmente assistita / Donisi, Carmine. - STAMPA. - (2005), pp. 63-72.
Prime note sulla disciplina legislativa della procreazione medicalmente assistita
DONISI, CARMINE
2005
Abstract
I criteri ai quali ispirarsi per esprimere un giudizio sul contenuto di un atto normativo si identificano a) nella valutazione della qualità del processo formativo della legge e b) nella sua attitudine a conseguire le finalità poste a fondamento della sua emanazione. Quanto al criterio concernente la qualità dell’iter formativo della legge, spetta al legislatore acquisire un’approfondita conoscenza della materia su cui legiferare e assumere piena consapevolezza dei bisogni, dei disagi e delle aspirazioni dei destinatari delle norme da elaborare. Ciò premesso, la qualità del processo formativo della disciplina legislativa in materia di procreazione medicalmente assistita (l. 19 febbraio 2004, n. 40) desta perplessità, sia sotto il profilo del suo iter genetico, perché su punti nodali della legge non si è tenuto conto del parere degli esperti, sia sotto il profilo delle modalità di coinvolgimento dei destinatari della legge nelle fasi preparatorie. In ordine, invece, al secondo criterio (id est idoneità della legge a conseguire gli obiettivi prefigurati), è necessario accertare se la legge sulla procreazione medicalmente assistita sia in grado di porre fine sia al far west in materia di procreazione assistita medicalmente sia al fenomeno del c.d. turismo procreativo di coppie straniere nel nostro Paese e di verificare, altresí, se tale legge abbia contribuito alla realizzazione di un opportuno bilanciamento tra i valori riconducibili alla coppia, specie alla donna, e quelli del nascituro. In particolare, con riferimento alla prima finalità, si sottolinea che la legge, se da un lato potrà determinare l’effetto di arginare il ‘flusso turistico procreativo’ delle coppie straniere verso l’Italia, dall’altro, in virtù del suo rigore, provocherà il fenomeno inverso, ossia l’emigazione di coppie italiane verso Paesi con legislazioni sulla Procreazione assistita medicalmente piú permissive. Perplessità inoltre riguardano il bilanciamento fra i valori riconducibili alla donna e quelli riferibili all’embrione, considerato il possibile ‘sbilanciamento’ ai danni della salute della donna e la connessa violazione dell’art. 32 cost. In conclusione, al fine di un giudizio strettamente giuridico, la legge appare certamente migliorabile e bisognosa di essere emendata da alcune incongruenze agevolmente eliminabili in via ermeneutica ed applicativa, ossia mediante una serena e meditata interpretazione degli indici normativi. Inoltre, di là dalla ‘perfettibilità’, le sorti della legge si rivelano affidate soprattutto ai tempestivi atti cc.dd. di normazione secondaria del Ministro della Salute, del Ministro della Giustizia e delle Regioni.File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
PDF -Prime note disciplina procreazione assistita.pdf
non disponibili
Tipologia:
Documento in Post-print
Licenza:
Accesso privato/ristretto
Dimensione
1.6 MB
Formato
Adobe PDF
|
1.6 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.