L'art.140 bis del Codice del consumo attribuisce alle Associazioni di cui al comma 1 dell'art.139 nonché ad associazioni e comitati che siano adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere, la legittimaziona ad agire a tutela degli interessi colettivi dei consumatori e degli utenti chiedendo al Tribunale l'accertamento del diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti. il legislatore italiano ha scelto di adottare il meccanismo del c.d. opt in, consistente nella necessità per il consumatore o utente che voglia giovarsi della procedura colettiva e degli effetti della sentenza in essa pronunciata di una espressa manifestazione di volontà (adesione). Il meccanismo dell'adesione all'azione collettiva consentirebbe di realizzare un processo che, almeno nelle intenzioni, possa essere più snello in quanto celebrato tra due sole parti (l'associazione proponente e l'impresa convenuta), ma di estendere,poi, gli effetti della sentenza nei confronti di tutti coloro che abbiano aderito alla procedura e che, dunque, pur senza divenire parti del giudizio, acquistano, in virtù del loro atto di adesione, la qualità di destinatari degli effetti della sentenza che conclude il procedimento

L'adesione all'azione collettiva / Majello, Paola. - STAMPA. - LE NUOVE LEGGI CIVILI:(2008), pp. 78-106.

L'adesione all'azione collettiva

MAJELLO, PAOLA
2008

Abstract

L'art.140 bis del Codice del consumo attribuisce alle Associazioni di cui al comma 1 dell'art.139 nonché ad associazioni e comitati che siano adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere, la legittimaziona ad agire a tutela degli interessi colettivi dei consumatori e degli utenti chiedendo al Tribunale l'accertamento del diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti. il legislatore italiano ha scelto di adottare il meccanismo del c.d. opt in, consistente nella necessità per il consumatore o utente che voglia giovarsi della procedura colettiva e degli effetti della sentenza in essa pronunciata di una espressa manifestazione di volontà (adesione). Il meccanismo dell'adesione all'azione collettiva consentirebbe di realizzare un processo che, almeno nelle intenzioni, possa essere più snello in quanto celebrato tra due sole parti (l'associazione proponente e l'impresa convenuta), ma di estendere,poi, gli effetti della sentenza nei confronti di tutti coloro che abbiano aderito alla procedura e che, dunque, pur senza divenire parti del giudizio, acquistano, in virtù del loro atto di adesione, la qualità di destinatari degli effetti della sentenza che conclude il procedimento
2008
9788814147449
L'adesione all'azione collettiva / Majello, Paola. - STAMPA. - LE NUOVE LEGGI CIVILI:(2008), pp. 78-106.
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