L'articolo 21 del regolamento 1/2003 introduce una novità nell’impianto delle indagini antitrust, ossia la facoltà attribuita alla Commissione europea di accedere in altri “locali, terreni e mezzi di trasporto, compreso il domicilio di amministratori, direttori e altri membri del personale delle imprese o associazioni di imprese interessate”, al fine di eseguire accertamenti ispettivi. Gioca un ruolo fondamentale in tale ipotesi il giudice nazionale cui è demandato il potere di autorizzare o meno l’accesso ai sensi dell'art. 21, par. 3. L’articolo in parola attribuisce alla Commissione il potere, previa consultazione dell’AGCM dello Stato in cui si trovano i locali da ispezionare, di disporre gli accertamenti nei suddetti locali specificandone l’oggetto, lo scopo ed i motivi di sospetto fondanti l’indagine in corso. Il giudice nazionale “deve” essere interpellato affinché autorizzi l’accertamento: esso “controlla l'autenticità della decisione della Commissione e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate in considerazione, in particolare, della gravità della presunta infrazione, dell'importanza della prova richiesta, del coinvolgimento dell'impresa interessata e della ragionevole probabilità che i registri e i documenti aziendali relativi all'oggetto degli accertamenti siano detenuti nei locali per i quali è chiesta l'autorizzazione. Il giudice nazionale può chiedere alla Commissione, direttamente o attraverso l'AGCM dello Stato membro una spiegazione dettagliata degli elementi che sono necessari per permetterle di verificare la proporzionalità delle misure coercitive previste”. E’ precluso al giudice, tuttavia, il sindacato sulla necessità dell’indagine in loco, come pure gli è preclusa la visione del fascicolo d’ufficio della Commissione. Il controllo di legittimità della decisione della Commissione spetta, ex art. 263 TFUE, alla Corte ed al Tribunale. Sia tale provvedimento di chiusura che quello che autorizza le ispezioni dovrebbero essere impugnabili quanto meno dal destinatario dell’ispezione. La Commissione nel richiedere l’autorizzazione all’ingresso e all’ispezione del domicilio privato di soggetti legati all’impresa incontra un duplice limite rappresentato da un lato, dal rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dall’ordinamento dell'Unione e dalla CEDU, dall’altro, dai principi costituzionali dello Stato membro in cui è sito il domicilio in questione. La legge comunitaria 2008 all’art. 38 ha provveduto con attuazione diretta a recepire l’art. 21 reg. 1/2003, affermando che nei casi di accertamenti disposti dalla Commissione europea l’esecuzione delle decisioni è autorizzata dal procuratore della Repubblica. Si evidenziano profili di criticità attinenti alla tutela dei diritti fondamentali in relazione a tale competenza del PM ed alla applicazione al caso di specie delle norme del codice di procedura penale relative alla ricerca dei mezzi di prova.

Diritti fondamentali e intervento preventivo dei giudici nazionali in sede di ispezioni in altri locali da parte della Commissione UE: in particolare l’accesso ai domicili privati ed il controllo sugli atti del procedimento d’ispezione / Savy, Daniela. - (2012). (Intervento presentato al convegno EU Competittion Law and the Effectiveness of judicial protection in the European Union and in the Italian Legal Order tenutosi a Roma Corte suprema di Cassazione nel 25 maggio 2012).

Diritti fondamentali e intervento preventivo dei giudici nazionali in sede di ispezioni in altri locali da parte della Commissione UE: in particolare l’accesso ai domicili privati ed il controllo sugli atti del procedimento d’ispezione

SAVY, DANIELA
2012

Abstract

L'articolo 21 del regolamento 1/2003 introduce una novità nell’impianto delle indagini antitrust, ossia la facoltà attribuita alla Commissione europea di accedere in altri “locali, terreni e mezzi di trasporto, compreso il domicilio di amministratori, direttori e altri membri del personale delle imprese o associazioni di imprese interessate”, al fine di eseguire accertamenti ispettivi. Gioca un ruolo fondamentale in tale ipotesi il giudice nazionale cui è demandato il potere di autorizzare o meno l’accesso ai sensi dell'art. 21, par. 3. L’articolo in parola attribuisce alla Commissione il potere, previa consultazione dell’AGCM dello Stato in cui si trovano i locali da ispezionare, di disporre gli accertamenti nei suddetti locali specificandone l’oggetto, lo scopo ed i motivi di sospetto fondanti l’indagine in corso. Il giudice nazionale “deve” essere interpellato affinché autorizzi l’accertamento: esso “controlla l'autenticità della decisione della Commissione e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate in considerazione, in particolare, della gravità della presunta infrazione, dell'importanza della prova richiesta, del coinvolgimento dell'impresa interessata e della ragionevole probabilità che i registri e i documenti aziendali relativi all'oggetto degli accertamenti siano detenuti nei locali per i quali è chiesta l'autorizzazione. Il giudice nazionale può chiedere alla Commissione, direttamente o attraverso l'AGCM dello Stato membro una spiegazione dettagliata degli elementi che sono necessari per permetterle di verificare la proporzionalità delle misure coercitive previste”. E’ precluso al giudice, tuttavia, il sindacato sulla necessità dell’indagine in loco, come pure gli è preclusa la visione del fascicolo d’ufficio della Commissione. Il controllo di legittimità della decisione della Commissione spetta, ex art. 263 TFUE, alla Corte ed al Tribunale. Sia tale provvedimento di chiusura che quello che autorizza le ispezioni dovrebbero essere impugnabili quanto meno dal destinatario dell’ispezione. La Commissione nel richiedere l’autorizzazione all’ingresso e all’ispezione del domicilio privato di soggetti legati all’impresa incontra un duplice limite rappresentato da un lato, dal rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dall’ordinamento dell'Unione e dalla CEDU, dall’altro, dai principi costituzionali dello Stato membro in cui è sito il domicilio in questione. La legge comunitaria 2008 all’art. 38 ha provveduto con attuazione diretta a recepire l’art. 21 reg. 1/2003, affermando che nei casi di accertamenti disposti dalla Commissione europea l’esecuzione delle decisioni è autorizzata dal procuratore della Repubblica. Si evidenziano profili di criticità attinenti alla tutela dei diritti fondamentali in relazione a tale competenza del PM ed alla applicazione al caso di specie delle norme del codice di procedura penale relative alla ricerca dei mezzi di prova.
2012
Diritti fondamentali e intervento preventivo dei giudici nazionali in sede di ispezioni in altri locali da parte della Commissione UE: in particolare l’accesso ai domicili privati ed il controllo sugli atti del procedimento d’ispezione / Savy, Daniela. - (2012). (Intervento presentato al convegno EU Competittion Law and the Effectiveness of judicial protection in the European Union and in the Italian Legal Order tenutosi a Roma Corte suprema di Cassazione nel 25 maggio 2012).
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