Testimonianze giurisprudenziali e costituzioni imperiali, provenienti quasi esclusivamente dalla Compilazione giustinianea, parlano di vendite effettuate 'donationis causa', mettendo in circolazione – nonostante l’"antagonismo" tra vendita e donazione – una terminologia che può definirsi tecnica (o quasi). Le fonti in parola sono relative a vendite consensuali che, diremmo oggi, dissimulano o semplicemente attuano una donazione indiretta, a contratti onerosi "misti", perfino a donazioni modali. Ma in diritto romano il quadro è decisamente più mosso. Anteriormente alla riforma costantiniana, la donazione è una causa che può attuarsi con il compimento di qualsiasi atto a contenuto patrimoniale. La vendita consensuale compiuta 'donationis causa' rappresenta pertanto il tentativo riuscito di piegare talune fattispecie connotate da una precisa tipicità causale ('emptio veditio', 'locatio conductio' e 'societas') alle esigenze della 'causa donationis'. Ciò certamente non senza qualche difficoltà. Si pone fra gli altri, in caso di consegna del bene venduto, il problema di quale debba essere la ragione giustificatrice dell’usucapione, se, cioè, il compratore vanti un titolo 'pro emptore' oppure 'pro donato', circostanza quest’ultima determinante con riguardo alla tematica, particolarmente avvertita nella giurisprudenza del principato, delle donazioni tra i coniugi. Gli sviluppi nel tardoantico in tema di donazione e compravendita imprimono evidentemente alla problematica una fisionomia per altro verso complessa. Le pronunce imperali sulla 'venditio' effettuata 'viliore pretio', 'sine quantitate' oppure 'pretio non numerato' rivelano una pressione sulle cancellerie imperiali nella duplice direzione della ‘rescissione’ e ‘risoluzione’ del contratto, cui corrisponde tuttavia un atteggiamento piuttosto rigido nell’indicare, in assenza di 'circumpscriptio' o 'violentia', come unico rimedio l’azione contrattuale per il recupero del prezzo. La romanistica, anche in tempi recenti, ha proposto identificazioni della 'venditio donationis causa' che possono ora essere lette alla luce di una riconsiderazione globale delle testimonianze a noi pervenute. In particolare vengono all’esame i testi concernenti la 'venditio nummo uno', quella che le fonti qualificano 'imaginaria' ed infine la celebre costruzione aristoniana del 'negotium mixtum cum donatione'.

Venditio donationis causa / Salomone, Annamaria. - STAMPA. - (2012).

Venditio donationis causa

SALOMONE, ANNAMARIA
2012

Abstract

Testimonianze giurisprudenziali e costituzioni imperiali, provenienti quasi esclusivamente dalla Compilazione giustinianea, parlano di vendite effettuate 'donationis causa', mettendo in circolazione – nonostante l’"antagonismo" tra vendita e donazione – una terminologia che può definirsi tecnica (o quasi). Le fonti in parola sono relative a vendite consensuali che, diremmo oggi, dissimulano o semplicemente attuano una donazione indiretta, a contratti onerosi "misti", perfino a donazioni modali. Ma in diritto romano il quadro è decisamente più mosso. Anteriormente alla riforma costantiniana, la donazione è una causa che può attuarsi con il compimento di qualsiasi atto a contenuto patrimoniale. La vendita consensuale compiuta 'donationis causa' rappresenta pertanto il tentativo riuscito di piegare talune fattispecie connotate da una precisa tipicità causale ('emptio veditio', 'locatio conductio' e 'societas') alle esigenze della 'causa donationis'. Ciò certamente non senza qualche difficoltà. Si pone fra gli altri, in caso di consegna del bene venduto, il problema di quale debba essere la ragione giustificatrice dell’usucapione, se, cioè, il compratore vanti un titolo 'pro emptore' oppure 'pro donato', circostanza quest’ultima determinante con riguardo alla tematica, particolarmente avvertita nella giurisprudenza del principato, delle donazioni tra i coniugi. Gli sviluppi nel tardoantico in tema di donazione e compravendita imprimono evidentemente alla problematica una fisionomia per altro verso complessa. Le pronunce imperali sulla 'venditio' effettuata 'viliore pretio', 'sine quantitate' oppure 'pretio non numerato' rivelano una pressione sulle cancellerie imperiali nella duplice direzione della ‘rescissione’ e ‘risoluzione’ del contratto, cui corrisponde tuttavia un atteggiamento piuttosto rigido nell’indicare, in assenza di 'circumpscriptio' o 'violentia', come unico rimedio l’azione contrattuale per il recupero del prezzo. La romanistica, anche in tempi recenti, ha proposto identificazioni della 'venditio donationis causa' che possono ora essere lette alla luce di una riconsiderazione globale delle testimonianze a noi pervenute. In particolare vengono all’esame i testi concernenti la 'venditio nummo uno', quella che le fonti qualificano 'imaginaria' ed infine la celebre costruzione aristoniana del 'negotium mixtum cum donatione'.
2012
9788834839126
Venditio donationis causa / Salomone, Annamaria. - STAMPA. - (2012).
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