Un recente istituto di derivazione comunitaria – l’”avvalimento” – consente ad un operatore economico di partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici, pur senza essere direttamente dotato di taluni requisiti di idoneità richiesti dalla stazione appaltante. Lo stesso operatore economico, infatti, può dimostrare di disporre della capacità tecnica ed economica di altro soggetto, con la conseguenza che egli è in grado di realizzare un’opera o svolgere un servizio, che normalmente non potrebbe eseguire. Si tratta, com’è evidente, di forme di cooperazione tra imprese per certi versi nuove, che mirano ad aumentare la concorrenza e a consentire l’accesso di imprese di minore dimensione agli appalti di lavori, forniture e servizi, che hanno un valore più elevato rispetto a quelli da esse normalmente assunti. Il tema è, indubbiamente, interdisciplinare. Nella voce «Avvalimento: profili di diritto civile ed amministrativo», premessi alcuni riferimenti al recente riconoscimento, prima giurisprudenziale e poi normativo, dell’”avvalimento”, si affronta il tema della natura giuridica del rapporto che intercorre tra l’impresa ausiliata e quella ausiliaria; si esamina, più in particolare, il delicato problema del rapporto tra autonomia privata, da una parte, e dimostrazione dei requisiti nell’ambito della partecipazione ad una gara per l’affidamento di appalti pubblici ed esecuzione della prestazione, dall’altra, con l’esame critico delle opinioni dottrinali e delle decisioni giurisprudenziali rese in materia. L’indagine, poi, approfondisce il tema della responsabilità di carattere civile, che deriva a carico degli operatori economici nei confronti della stazione appaltante, una volta che essi siano ricorsi all’avvalimento. Viene dunque evidenziata, con soluzione per molti versi originale, la “matrice strettamente privatistica” del fenomeno. Con l’avvalimento, infatti, si afferma, per così dire, un modello atipico di integrazione tra le attività di più imprese, che può divenire uno dei presupposti essenziali della partecipazione alle gare pubbliche e dell’esecuzione delle relative prestazioni. Nella maggior parte dei casi, tale integrazione deriva da un contratto di diritto privato: lo stesso contratto, in cui le posizioni e gli interessi delle parti sono contrapposti, assume, dunque, una funzione di importanza pari a quella dei tradizionali modelli di cooperazione, ovverosia il modello associativo e quello dei contratti con comunione di scopo, inteso sia in senso lato che in senso stretto. Vengono in rilievo, in definitiva, nuove forme di collaborazione nel settore degli appalti pubblici, senza la creazione di una struttura di impresa comune e senza molti dei vincoli che derivano dalla adesione ad un consorzio o ad una rete di imprese.
L'avvalimento: profili di diritto civile ed amministrativo / DI MARTINO, Gaetano. - (2013), pp. 381-441.
L'avvalimento: profili di diritto civile ed amministrativo
DI MARTINO, GAETANO
2013
Abstract
Un recente istituto di derivazione comunitaria – l’”avvalimento” – consente ad un operatore economico di partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici, pur senza essere direttamente dotato di taluni requisiti di idoneità richiesti dalla stazione appaltante. Lo stesso operatore economico, infatti, può dimostrare di disporre della capacità tecnica ed economica di altro soggetto, con la conseguenza che egli è in grado di realizzare un’opera o svolgere un servizio, che normalmente non potrebbe eseguire. Si tratta, com’è evidente, di forme di cooperazione tra imprese per certi versi nuove, che mirano ad aumentare la concorrenza e a consentire l’accesso di imprese di minore dimensione agli appalti di lavori, forniture e servizi, che hanno un valore più elevato rispetto a quelli da esse normalmente assunti. Il tema è, indubbiamente, interdisciplinare. Nella voce «Avvalimento: profili di diritto civile ed amministrativo», premessi alcuni riferimenti al recente riconoscimento, prima giurisprudenziale e poi normativo, dell’”avvalimento”, si affronta il tema della natura giuridica del rapporto che intercorre tra l’impresa ausiliata e quella ausiliaria; si esamina, più in particolare, il delicato problema del rapporto tra autonomia privata, da una parte, e dimostrazione dei requisiti nell’ambito della partecipazione ad una gara per l’affidamento di appalti pubblici ed esecuzione della prestazione, dall’altra, con l’esame critico delle opinioni dottrinali e delle decisioni giurisprudenziali rese in materia. L’indagine, poi, approfondisce il tema della responsabilità di carattere civile, che deriva a carico degli operatori economici nei confronti della stazione appaltante, una volta che essi siano ricorsi all’avvalimento. Viene dunque evidenziata, con soluzione per molti versi originale, la “matrice strettamente privatistica” del fenomeno. Con l’avvalimento, infatti, si afferma, per così dire, un modello atipico di integrazione tra le attività di più imprese, che può divenire uno dei presupposti essenziali della partecipazione alle gare pubbliche e dell’esecuzione delle relative prestazioni. Nella maggior parte dei casi, tale integrazione deriva da un contratto di diritto privato: lo stesso contratto, in cui le posizioni e gli interessi delle parti sono contrapposti, assume, dunque, una funzione di importanza pari a quella dei tradizionali modelli di cooperazione, ovverosia il modello associativo e quello dei contratti con comunione di scopo, inteso sia in senso lato che in senso stretto. Vengono in rilievo, in definitiva, nuove forme di collaborazione nel settore degli appalti pubblici, senza la creazione di una struttura di impresa comune e senza molti dei vincoli che derivano dalla adesione ad un consorzio o ad una rete di imprese.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


