Il titolo 2.2 dei Digesta giustinianei, dedicato all’editto quod quisque iuris, si compone in tutto di quattro frammenti tratti dai commentari ad edictum di Ulpiano, Paolo e Gaio. Il testo edittale, ricostruito da Lenel (EP.3 tit. II, § 8, p. 58 s.), sancisce quel principio di equità (già palesato nella protheoria ulpianea, nella quale si afferma che questo editto ‘summa habet aequitatem, et sine cuiusquam indignatione iusta’), secondo il quale deve farsi valere contro di sé quello stesso diritto, novum ius, che è stato stabilito ed applicato ad altri (D. 2.2.1, Ulp. 3 ad ed.). Presupposto è che il magistratus nell’esercizio della sua giurisdizione statuit novum ius con pravità d’intenzione, dolo malo, recando danno a chi subisce (pati) quel novum ius. Probabilmente la regula aurea ‘Non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a te’, è da intendersi nel senso che il pretore nell’esercizio della sua iurisdictio doveva osservare un’uguaglianza-aequitas tra il proprio diritto e quello altrui. Fonti: D. 2.2.1 pr.-1 (Ulp. 3 ad ed.) [L. 217]; D. 2.2.4 (Gai. 1 ad ed. prov.) [L. 58]; SHA. Alex Sev. 51.6-8.
Tra regula aurea ed editto quod quisque iuris / Tuccillo, Fabiana. - (2014). (Intervento presentato al convegno Regulae iuris y principios generales. Argumentación jurídica y rationes decidendi entre Europa y América Latina tenutosi a Facoltà di diritto dell’Universidad de Buenos Aires (Argentina) nel 15.4.2014).
Tra regula aurea ed editto quod quisque iuris
TUCCILLO, FABIANA
2014
Abstract
Il titolo 2.2 dei Digesta giustinianei, dedicato all’editto quod quisque iuris, si compone in tutto di quattro frammenti tratti dai commentari ad edictum di Ulpiano, Paolo e Gaio. Il testo edittale, ricostruito da Lenel (EP.3 tit. II, § 8, p. 58 s.), sancisce quel principio di equità (già palesato nella protheoria ulpianea, nella quale si afferma che questo editto ‘summa habet aequitatem, et sine cuiusquam indignatione iusta’), secondo il quale deve farsi valere contro di sé quello stesso diritto, novum ius, che è stato stabilito ed applicato ad altri (D. 2.2.1, Ulp. 3 ad ed.). Presupposto è che il magistratus nell’esercizio della sua giurisdizione statuit novum ius con pravità d’intenzione, dolo malo, recando danno a chi subisce (pati) quel novum ius. Probabilmente la regula aurea ‘Non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a te’, è da intendersi nel senso che il pretore nell’esercizio della sua iurisdictio doveva osservare un’uguaglianza-aequitas tra il proprio diritto e quello altrui. Fonti: D. 2.2.1 pr.-1 (Ulp. 3 ad ed.) [L. 217]; D. 2.2.4 (Gai. 1 ad ed. prov.) [L. 58]; SHA. Alex Sev. 51.6-8.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.