Il concetto di capacità giuridica è stato oggetto di molteplici indirizzi dottrinali: capacità giuridica identificata con la soggettività o al contrario la capacità giuridica distinta dalla soggettività in quanto la soggettività è diritto inviolabile riconosciuto e garantito dalla costituzione per la tutela del valore uomo, mentre la capacità giuridica è mero strumento tecnico di carattere neutro per descrivere l’idoneità alla imputazione delle situazioni giuridiche. Inoltre dal binomio capacitàsoggettività va anche distinta la personalità, quale valore fondamentale dell’ordinamento giuridico. Resta ancora irrisolto il problema del ruolo del concepito nel nostro ordinamento giuridico sebbene la dottrina e la giurisprudenza si siano più volte pronunciate. Collegato al tema dei valori fondamentali è altresì il discorso sul superamento della dicotomia capacità giuridica-capacità di agire la quale è nata ed opera nell’ambito delle situazioni giuridiche soggettive patrimoniali e non appare lecita la sua trasposizione nel campo delle situazioni giuridiche c.d. esistenziali dal momento che mentre per le prime è ancora giustificato isolare il momento della mera titolarità del diritto (c.d. godimento) da quello dell’attuazione (c.d. esercizio), lo stesso non accade per le seconde. Se taluni diritti più di altri sono concepiti ai fini dello sviluppo della persona umana, non ha alcun valore riconoscere astrattamente uno di questi senza concedere anche la possibilità di esercitarlo. Pertanto il problema è individuare il momento a partire dal quale il minore potrebbe affermare la propria personalità. Anche il tema degli atti di disposizione del corpo nonché quello dei diritti tipici della personalità (diritto al nome, allo pseudonimo e all’immagine) sono affrontati secondo un’interpretazione storica, sistematica e assiologia così da sostituire gli interessi pubblici originariamente sottesi con i valori fondamentali della Carta costituzionale. A tal fine sono esaminati una serie di profili applicativi.
Sub art. 1 in G. Perlingieri (a cura di) Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza, I, Napoli / Perlingieri, Carolina. - I:(2010), pp. 253-260.
Sub art. 1 in G. Perlingieri (a cura di) Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza, I, Napoli
PERLINGIERI, CAROLINA
2010
Abstract
Il concetto di capacità giuridica è stato oggetto di molteplici indirizzi dottrinali: capacità giuridica identificata con la soggettività o al contrario la capacità giuridica distinta dalla soggettività in quanto la soggettività è diritto inviolabile riconosciuto e garantito dalla costituzione per la tutela del valore uomo, mentre la capacità giuridica è mero strumento tecnico di carattere neutro per descrivere l’idoneità alla imputazione delle situazioni giuridiche. Inoltre dal binomio capacitàsoggettività va anche distinta la personalità, quale valore fondamentale dell’ordinamento giuridico. Resta ancora irrisolto il problema del ruolo del concepito nel nostro ordinamento giuridico sebbene la dottrina e la giurisprudenza si siano più volte pronunciate. Collegato al tema dei valori fondamentali è altresì il discorso sul superamento della dicotomia capacità giuridica-capacità di agire la quale è nata ed opera nell’ambito delle situazioni giuridiche soggettive patrimoniali e non appare lecita la sua trasposizione nel campo delle situazioni giuridiche c.d. esistenziali dal momento che mentre per le prime è ancora giustificato isolare il momento della mera titolarità del diritto (c.d. godimento) da quello dell’attuazione (c.d. esercizio), lo stesso non accade per le seconde. Se taluni diritti più di altri sono concepiti ai fini dello sviluppo della persona umana, non ha alcun valore riconoscere astrattamente uno di questi senza concedere anche la possibilità di esercitarlo. Pertanto il problema è individuare il momento a partire dal quale il minore potrebbe affermare la propria personalità. Anche il tema degli atti di disposizione del corpo nonché quello dei diritti tipici della personalità (diritto al nome, allo pseudonimo e all’immagine) sono affrontati secondo un’interpretazione storica, sistematica e assiologia così da sostituire gli interessi pubblici originariamente sottesi con i valori fondamentali della Carta costituzionale. A tal fine sono esaminati una serie di profili applicativi.File | Dimensione | Formato | |
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