La traduzione del celeberrimo saggio di Heinrich Stoll Abschied von der Lehre von der positiven Vertragsverletzung offre l’occasione per una riflessione sulla struttura del rapporto obbligatorio e sui modelli di responsabilità civile nei principali diritti continentali, nel tentativo di porre in evidenza alcuni dei passaggi più problematici che il tema dell’obbligazione e della sua struttura complessa pone oggi all’attenzione della scienza giuridica. L’indagine ricostruisce, con metodo comparativo, alcuni temi paradigmatici: la teoria delle violazioni positive del contratto e la nascita della dottrina degli obblighi di protezione; la “connessione” funzionale delle obbligazioni di sécurité e delle Schutzpflichten alla prestazione e la questione degli obblighi di protezione “puri” o “isolati”; l’ambigua nozione di “contatto sociale” (kraft sozialen Kontaktes) e la sua contrapposizione all’idea di “contatto negoziale” (geschäftliche Kontakte di cui al § 311 BGB); le ragioni della riforma del diritto delle obbligazioni in Germania, anche in considerazione dei limiti del sistema di responsabilità delittuale e delle discordanti normative in tema di responsabilità degli ausiliari “nell’adempimento” e “nell’attività” (§§ 278 e 831 BGB); la responsabilità da affidamento derivante da status professionale, ma nell’ambito di una disciplina uniforme degli ausiliari del debitore (art. 1228 c.c.), ecc. Rilevata la “specificità” della culpa in contrahendo e valutata la possibilità di un suo possibile inquadramento nell’area della responsabilità contrattuale, si esplorano i temi delle prestazioni “non dovute”, ma tipicamente previste dalla legge (ad es., adempimento del terzo, gestione di affari altrui, contratto nullo ma eseguito, delegazione di pagamento, obbligazioni naturali ecc.), come fonte di obblighi di protezione fondati sulla regola di buona fede/correttezza. Da qui la possibile ricostruzione dei “rapporti di cortesia” all’interno di un paradigma relazionale. Dal confronto tra le esperienze francese e tedesca emerge una contrapposizione tra due diverse concezioni (la prima pluralistica, la seconda unitaria) dell’obbligazione. L’esperienza francese si caratterizza per il carattere “accessorio”, strumentale e rimediale delle obbligazioni di sécurité e per un collegamento sistematico con le regole della responsabilità delittuale. Il dato della accessorietà è confermato dallo stesso lessico utilizzato dalla scienza giuridica d’oltralpe: l’essere “di mezzi” o “di risultato” è una nozione che pertiene essenzialmente alla prestazione e che l’obbligazione di sécurité acquisisce proprio in virtù del fenomeno di connessione funzionale, pur potendo esprimere una qualificazione diversa rispetto alla prestazione alla quale è collegata. Così, ad una prestazione (ad es., sanitaria) che rappresenta l’oggetto di un’obbligazione “di mezzi” può risultare collegata un’obbligazione di sécurité che è “di risultato”, la cui violazione dà luogo ad un regime di responsabilità ben più rigoroso di quello che discende dall’inadempimento dell’obbligo di prestazione. A differenza dell’esperienza tedesca, che proprio a seguito del contributo di Heinrich Stoll inizierà a individuare nell’ambito dell’obbligazione intesa come rapporto complesso obblighi (recte, doveri) di protezione autonomi rispetto alla prestazione; e a differenza di una parte della giurisprudenza italiana che, proprio sulla base della ricezione di queste acquisizioni, tende oggi ad allinearsi all’esperienza germanica; nell’esperienza francese, malgrado il termine prestation sia talvolta usato per indicare il contenuto e/o l’oggetto dell’obbligazione strictement contractuelle, la dottrina e la giurisprudenza dominanti non procederanno mai ad una nitida scomposizione della prestazione dalla sécurité all’interno di un medesimo rapporto obbligatorio, ma preferiranno discorrere di obbligazioni di sécurité che sono connesse alle altre obbligazioni strictement contractuelles, le quali sole conferiscono al creditore “toute son utilité économique”. Pur comparendo saltuariamente nella letteratura giuridica, il termine prestation non assume mai il senso di una contrapposizione dogmatica con la sécurité all’interno di un unico rapporto obbligatorio a struttura complessa. Invece di sezionare l’oggetto di un unitario rapporto obbligatorio al fine di discernere l’obbligo (e l’interesse) di prestazione da quelli di protezione, l’obbligazione di sécurité, che è obbligazione ex lege, conserva una sua autonomia strutturale rispetto alle altre obbligazioni “strettamente contrattuali” alle quali è funzionalmente connessa. Un altro aspetto che viene posto in evidenza è quello del carattere rimediale del sistema delle obbligazioni di sécurité, nel senso di attribuire un rimedio contrattuale (anche se soltanto) risarcitorio, rispetto al rimedio delittuale, ma caratterizzato da un certo regime di imputazione della responsabilità, in presenza di determinate condizioni – scrutinate sulla base del principio del non-cumul –, al fine di tutelare uno specifico assetto di interessi. Emblematici, sul punto, l’opera della giurisprudenza d’oltralpe nell’individuare, in origine, un’obbligazione di sécurité “di risultato” e lo sfavore della dottrina verso la prolifération giurisprudenziale delle obbligazioni di sécurité-moyens, testimoniato dalle recenti proposte di riforma ispirate al regime del concorso o alla “decontrattualizzazione” delle obbligazioni “di mezzi”, al fine di garantire al “contraente” e al terzo una medesima tutela giuridica fondata su regole di responsabilità oggettiva, ora contrattuale, ora delittuale. Ma anche in Germania e in Italia la teoria degli obblighi di protezione e, più in generale, il fenomeno di “contrattualizzazione” della responsabilità civile hanno contribuito a realizzare una più intensa tutela della vittima, rispetto a quella che sarebbe conseguita sulla base dell’applicazione delle regole di diritto comune in tema di responsabilità delittuale per colpa. Anzi, un’autorevole dottrina tedesca ha individuato la medesima «funzione della teoria dei ‘doveri di protezione’» proprio nel rendere applicabile il § 278 BGB in luogo del § 831, al fine di escludere la prova liberatoria prevista da quest’ultimo testo. La teoria delle Schutzpflichten e l’estensione degli effetti di protezione anche nei riguardi di terzi, poi, hanno consentito di tutelare interessi non protetti ai sensi della responsabilità delittuale (ad es., danni meramente economici, danni da culpa in contrahendo e da contratti nulli, danni da inesatte informazioni, ecc.), sulla base della convinzione che debba essere proprio il contratto – e non la responsabilità delittuale – il tipico strumento di salvaguardia degli interessi patrimoniali. Anche in Italia l’importazione della dottrina degli obblighi di protezione e della controversa idea di “contatto sociale qualificato” ha consentito, quanto meno in specifici settori, di prevedere una tutela rafforzata per la vittima. L’allegazione di un inadempimento solo “astrattamente idoneo a causare il danno lamentato” inverte, nella sostanza, l’onere della prova della causalità, dovendo il debitore «dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante». Nel diritto tedesco, in presenza di un ridimesionamento degli obblighi di protezione “autonomi” a quelli che discendono da ähnliche geschäftliche Kontakte (e non da un mero “contatto sociale”), si pone oggi il problema della partizione tra leistungsbezogene Nebenpflichten e nicht leistungsbezogene Nebenpflichten (§ 241, commi 1 e 2) al fine di individuare il tipo di rimedio esigibile. In presenza dell’impraticabilità del solo approccio dogmatico-tassonomico, si suggerisce di adottare un metodo ispirato alla scelta del rimedio (risarcitorio o in forma specifica) in concreto esigibile. Constatata la rispondenza delle diverse soluzioni dottrinali e giurisprudenziali alle esigenze storiche ed alle caratteristiche sistematiche di ciascun diritto, si sottolinea il fenomeno dell’“equivalenza” e della “simmetria” dei regimi di imputazione della responsabilità in ambito delittuale e contrattuale, che spinge a un superamento della partizione e all’unificazione dei modelli di responsabilità in un itinerario che conduce dalla colpa alla strict liability.
OBBLIGAZIONE - PRESTAZIONE - PROTEZIONE / PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Antonino. - 5:(2016), pp. 205-251.
OBBLIGAZIONE - PRESTAZIONE - PROTEZIONE
PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, ANTONINO
2016
Abstract
La traduzione del celeberrimo saggio di Heinrich Stoll Abschied von der Lehre von der positiven Vertragsverletzung offre l’occasione per una riflessione sulla struttura del rapporto obbligatorio e sui modelli di responsabilità civile nei principali diritti continentali, nel tentativo di porre in evidenza alcuni dei passaggi più problematici che il tema dell’obbligazione e della sua struttura complessa pone oggi all’attenzione della scienza giuridica. L’indagine ricostruisce, con metodo comparativo, alcuni temi paradigmatici: la teoria delle violazioni positive del contratto e la nascita della dottrina degli obblighi di protezione; la “connessione” funzionale delle obbligazioni di sécurité e delle Schutzpflichten alla prestazione e la questione degli obblighi di protezione “puri” o “isolati”; l’ambigua nozione di “contatto sociale” (kraft sozialen Kontaktes) e la sua contrapposizione all’idea di “contatto negoziale” (geschäftliche Kontakte di cui al § 311 BGB); le ragioni della riforma del diritto delle obbligazioni in Germania, anche in considerazione dei limiti del sistema di responsabilità delittuale e delle discordanti normative in tema di responsabilità degli ausiliari “nell’adempimento” e “nell’attività” (§§ 278 e 831 BGB); la responsabilità da affidamento derivante da status professionale, ma nell’ambito di una disciplina uniforme degli ausiliari del debitore (art. 1228 c.c.), ecc. Rilevata la “specificità” della culpa in contrahendo e valutata la possibilità di un suo possibile inquadramento nell’area della responsabilità contrattuale, si esplorano i temi delle prestazioni “non dovute”, ma tipicamente previste dalla legge (ad es., adempimento del terzo, gestione di affari altrui, contratto nullo ma eseguito, delegazione di pagamento, obbligazioni naturali ecc.), come fonte di obblighi di protezione fondati sulla regola di buona fede/correttezza. Da qui la possibile ricostruzione dei “rapporti di cortesia” all’interno di un paradigma relazionale. Dal confronto tra le esperienze francese e tedesca emerge una contrapposizione tra due diverse concezioni (la prima pluralistica, la seconda unitaria) dell’obbligazione. L’esperienza francese si caratterizza per il carattere “accessorio”, strumentale e rimediale delle obbligazioni di sécurité e per un collegamento sistematico con le regole della responsabilità delittuale. Il dato della accessorietà è confermato dallo stesso lessico utilizzato dalla scienza giuridica d’oltralpe: l’essere “di mezzi” o “di risultato” è una nozione che pertiene essenzialmente alla prestazione e che l’obbligazione di sécurité acquisisce proprio in virtù del fenomeno di connessione funzionale, pur potendo esprimere una qualificazione diversa rispetto alla prestazione alla quale è collegata. Così, ad una prestazione (ad es., sanitaria) che rappresenta l’oggetto di un’obbligazione “di mezzi” può risultare collegata un’obbligazione di sécurité che è “di risultato”, la cui violazione dà luogo ad un regime di responsabilità ben più rigoroso di quello che discende dall’inadempimento dell’obbligo di prestazione. A differenza dell’esperienza tedesca, che proprio a seguito del contributo di Heinrich Stoll inizierà a individuare nell’ambito dell’obbligazione intesa come rapporto complesso obblighi (recte, doveri) di protezione autonomi rispetto alla prestazione; e a differenza di una parte della giurisprudenza italiana che, proprio sulla base della ricezione di queste acquisizioni, tende oggi ad allinearsi all’esperienza germanica; nell’esperienza francese, malgrado il termine prestation sia talvolta usato per indicare il contenuto e/o l’oggetto dell’obbligazione strictement contractuelle, la dottrina e la giurisprudenza dominanti non procederanno mai ad una nitida scomposizione della prestazione dalla sécurité all’interno di un medesimo rapporto obbligatorio, ma preferiranno discorrere di obbligazioni di sécurité che sono connesse alle altre obbligazioni strictement contractuelles, le quali sole conferiscono al creditore “toute son utilité économique”. Pur comparendo saltuariamente nella letteratura giuridica, il termine prestation non assume mai il senso di una contrapposizione dogmatica con la sécurité all’interno di un unico rapporto obbligatorio a struttura complessa. Invece di sezionare l’oggetto di un unitario rapporto obbligatorio al fine di discernere l’obbligo (e l’interesse) di prestazione da quelli di protezione, l’obbligazione di sécurité, che è obbligazione ex lege, conserva una sua autonomia strutturale rispetto alle altre obbligazioni “strettamente contrattuali” alle quali è funzionalmente connessa. Un altro aspetto che viene posto in evidenza è quello del carattere rimediale del sistema delle obbligazioni di sécurité, nel senso di attribuire un rimedio contrattuale (anche se soltanto) risarcitorio, rispetto al rimedio delittuale, ma caratterizzato da un certo regime di imputazione della responsabilità, in presenza di determinate condizioni – scrutinate sulla base del principio del non-cumul –, al fine di tutelare uno specifico assetto di interessi. Emblematici, sul punto, l’opera della giurisprudenza d’oltralpe nell’individuare, in origine, un’obbligazione di sécurité “di risultato” e lo sfavore della dottrina verso la prolifération giurisprudenziale delle obbligazioni di sécurité-moyens, testimoniato dalle recenti proposte di riforma ispirate al regime del concorso o alla “decontrattualizzazione” delle obbligazioni “di mezzi”, al fine di garantire al “contraente” e al terzo una medesima tutela giuridica fondata su regole di responsabilità oggettiva, ora contrattuale, ora delittuale. Ma anche in Germania e in Italia la teoria degli obblighi di protezione e, più in generale, il fenomeno di “contrattualizzazione” della responsabilità civile hanno contribuito a realizzare una più intensa tutela della vittima, rispetto a quella che sarebbe conseguita sulla base dell’applicazione delle regole di diritto comune in tema di responsabilità delittuale per colpa. Anzi, un’autorevole dottrina tedesca ha individuato la medesima «funzione della teoria dei ‘doveri di protezione’» proprio nel rendere applicabile il § 278 BGB in luogo del § 831, al fine di escludere la prova liberatoria prevista da quest’ultimo testo. La teoria delle Schutzpflichten e l’estensione degli effetti di protezione anche nei riguardi di terzi, poi, hanno consentito di tutelare interessi non protetti ai sensi della responsabilità delittuale (ad es., danni meramente economici, danni da culpa in contrahendo e da contratti nulli, danni da inesatte informazioni, ecc.), sulla base della convinzione che debba essere proprio il contratto – e non la responsabilità delittuale – il tipico strumento di salvaguardia degli interessi patrimoniali. Anche in Italia l’importazione della dottrina degli obblighi di protezione e della controversa idea di “contatto sociale qualificato” ha consentito, quanto meno in specifici settori, di prevedere una tutela rafforzata per la vittima. L’allegazione di un inadempimento solo “astrattamente idoneo a causare il danno lamentato” inverte, nella sostanza, l’onere della prova della causalità, dovendo il debitore «dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante». Nel diritto tedesco, in presenza di un ridimesionamento degli obblighi di protezione “autonomi” a quelli che discendono da ähnliche geschäftliche Kontakte (e non da un mero “contatto sociale”), si pone oggi il problema della partizione tra leistungsbezogene Nebenpflichten e nicht leistungsbezogene Nebenpflichten (§ 241, commi 1 e 2) al fine di individuare il tipo di rimedio esigibile. In presenza dell’impraticabilità del solo approccio dogmatico-tassonomico, si suggerisce di adottare un metodo ispirato alla scelta del rimedio (risarcitorio o in forma specifica) in concreto esigibile. Constatata la rispondenza delle diverse soluzioni dottrinali e giurisprudenziali alle esigenze storiche ed alle caratteristiche sistematiche di ciascun diritto, si sottolinea il fenomeno dell’“equivalenza” e della “simmetria” dei regimi di imputazione della responsabilità in ambito delittuale e contrattuale, che spinge a un superamento della partizione e all’unificazione dei modelli di responsabilità in un itinerario che conduce dalla colpa alla strict liability.File | Dimensione | Formato | |
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