Il diritto a un equo processo, celebrato in tempi ragionevoli, costituisce un principio fondamentale della cultura giuridica occidentale la cui applicazione all’interno dell’ordinamento dell’Unione è stata sancita già prima del riconoscimento alla Carta dei diritti fondamentali del medesimo valore giuridico dei Trattati. Ciononostante, negli ultimi vent’anni, la Corte di giustizia è stata chiamata sempre con maggior frequenza a pronunciarsi sulla violazione del délai raisonnable da parte dei propri organi giurisdizionali. Gli approcci utilizzati per porre rimedio all’inosservanza del termine ragionevole non sono stati, tuttavia, sempre univoci. L’occasione di un chiarimento si è presentata con le sentenze rese in Grande Chambre nel novembre 2013 che hanno individuato nell’azione in responsabilità ex art. 268 e 340, par. 2 TFUE il rimedio generalmente esperibile in caso di violazione dell’art. 47 della Carta. Partendo da tali premesse, nel presente volume, oltre ad un inquadramento dei criteri attraverso cui determinare, nel particolare contesto dell’ordinamento dell’Unione, il délai raisonnable si è proceduto ad una valutazione critica dei rimedi elaborati dalla Corte e della loro rispondenza alle garanzie dell’equo processo.
Il délai raisonnable nel contenzioso dell'Unione europea / Maffeo, Adriano. - (2016), pp. -181.
Il délai raisonnable nel contenzioso dell'Unione europea
MAFFEO, Adriano
2016
Abstract
Il diritto a un equo processo, celebrato in tempi ragionevoli, costituisce un principio fondamentale della cultura giuridica occidentale la cui applicazione all’interno dell’ordinamento dell’Unione è stata sancita già prima del riconoscimento alla Carta dei diritti fondamentali del medesimo valore giuridico dei Trattati. Ciononostante, negli ultimi vent’anni, la Corte di giustizia è stata chiamata sempre con maggior frequenza a pronunciarsi sulla violazione del délai raisonnable da parte dei propri organi giurisdizionali. Gli approcci utilizzati per porre rimedio all’inosservanza del termine ragionevole non sono stati, tuttavia, sempre univoci. L’occasione di un chiarimento si è presentata con le sentenze rese in Grande Chambre nel novembre 2013 che hanno individuato nell’azione in responsabilità ex art. 268 e 340, par. 2 TFUE il rimedio generalmente esperibile in caso di violazione dell’art. 47 della Carta. Partendo da tali premesse, nel presente volume, oltre ad un inquadramento dei criteri attraverso cui determinare, nel particolare contesto dell’ordinamento dell’Unione, il délai raisonnable si è proceduto ad una valutazione critica dei rimedi elaborati dalla Corte e della loro rispondenza alle garanzie dell’equo processo.File | Dimensione | Formato | |
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