ABSTRACT: L'istituto della kafala ha evidenziato nuove problematiche giuridiche in Italia a seguito della ratifica, nel 2016, della Convenzione de L'Aja sulla protezione dei minori che, stralciando le norme dedicate alla stessa, ha lasciato un pericoloso vuoto normativo. Essa è, come noto, un istituto a tutela dell'infanzia che può assumere diversi significati e finalità nei differenti contesti sociali. Indispensabile partire quindi da una premessa di carattere storico, antropologico, sociologico, prima ancora che giuridico della kafala nei Paesi di origine per evidenziare le difficoltà - e le possibili soluzioni - del suo accostamento all'istituto dell'adozione sia per i cittadini italiani che per i ricongiungimenti familiari in contesti di immigrazione. Il problema giuridico è legato al delicato bilanciamento tra il diritto alla protezione dell'infanzia e il rispetto dell'ordine pubblico. Occorre inoltre valutare la compresenza di molteplici fattori, inter alia, che tale istituto è strettamente collegato al diritto di libertà religiosa poiché fondato su un precetto coranico. L'utilizzazione di figure giuridiche speciali di adozione, così come avvenuto in passato in Italia, rischia di favorire pericolosi fenomeni discriminatori in base all'appartenenza religiosa dei soggetti e imporrebbe al minore una tutela giuridica 'affievolita' sulla base delle scelte religiose dei suoi genitori. La semplice parificazione alla nostra adozione non tutelerebbe il soggetto nel Paese di origine che non riconosce tale possibilità di filiazione 'artificiale'. Le organizzazioni dei diritti umani, inoltre, sempre più spesso denunciano una distorsione di tale istituto, utilizzato impropriamente come strumento di sfruttamento del lavoro minorile. L'unica soluzione possibile è dunque quella fondata, non soltanto sull'adozione di una chiara normativa italiana, ma sulla previsione di accordi bilaterali in grado di garantire il supremo interesse del minore, fondati sulla reale comprensione e sul rispetto dei significati e degli obiettivi che kafala e adozione intendono perseguire nei rispettivi ordinamenti.
Kafala islamica e protezione dei minori in Italia dopo la ratifica della Convenzione dell'Aja / Carobene, Germana. - uno:(2017), pp. 197-224.
Kafala islamica e protezione dei minori in Italia dopo la ratifica della Convenzione dell'Aja
CAROBENE, GERMANA
2017
Abstract
ABSTRACT: L'istituto della kafala ha evidenziato nuove problematiche giuridiche in Italia a seguito della ratifica, nel 2016, della Convenzione de L'Aja sulla protezione dei minori che, stralciando le norme dedicate alla stessa, ha lasciato un pericoloso vuoto normativo. Essa è, come noto, un istituto a tutela dell'infanzia che può assumere diversi significati e finalità nei differenti contesti sociali. Indispensabile partire quindi da una premessa di carattere storico, antropologico, sociologico, prima ancora che giuridico della kafala nei Paesi di origine per evidenziare le difficoltà - e le possibili soluzioni - del suo accostamento all'istituto dell'adozione sia per i cittadini italiani che per i ricongiungimenti familiari in contesti di immigrazione. Il problema giuridico è legato al delicato bilanciamento tra il diritto alla protezione dell'infanzia e il rispetto dell'ordine pubblico. Occorre inoltre valutare la compresenza di molteplici fattori, inter alia, che tale istituto è strettamente collegato al diritto di libertà religiosa poiché fondato su un precetto coranico. L'utilizzazione di figure giuridiche speciali di adozione, così come avvenuto in passato in Italia, rischia di favorire pericolosi fenomeni discriminatori in base all'appartenenza religiosa dei soggetti e imporrebbe al minore una tutela giuridica 'affievolita' sulla base delle scelte religiose dei suoi genitori. La semplice parificazione alla nostra adozione non tutelerebbe il soggetto nel Paese di origine che non riconosce tale possibilità di filiazione 'artificiale'. Le organizzazioni dei diritti umani, inoltre, sempre più spesso denunciano una distorsione di tale istituto, utilizzato impropriamente come strumento di sfruttamento del lavoro minorile. L'unica soluzione possibile è dunque quella fondata, non soltanto sull'adozione di una chiara normativa italiana, ma sulla previsione di accordi bilaterali in grado di garantire il supremo interesse del minore, fondati sulla reale comprensione e sul rispetto dei significati e degli obiettivi che kafala e adozione intendono perseguire nei rispettivi ordinamenti.File | Dimensione | Formato | |
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