Se la Costituzione pone al centro la tutela della persona e del suo libero sviluppo, la partecipazione alla vita politica, di là dalla diversità e pluralità delle forme organizzative, non può che essere sottoposta al rispetto del principio democratico che non può essere arbitrariamente configurato quale regime esclusivo, ex art. 49, dei tradizionali partiti politici. I problemi da risolvere vanno individuati nella portata del significato di attuazione della Costituzione dopo settant’anni dalla sua emanazione e nel riuscire ad attenersi alla norma positiva, costituzionale e ordinaria, per cogliere i valori del pluralismo e garantire il rispetto del giudizio di meritevolezza costituzionale anche nell’esercizio dei poteri di autonomia collettiva espresso dagli stessi partiti sì che la complessità delle nuove forme di partecipazione alla vita politica non può sottrarsi al rispetto del metodo democratico che costituisce l’unica ragione giustificativa del concorso - di qualsiasi “forma” di entità politica - alla determinazione della politica nazionale.
Sulla legittimità dell'espulsione di membri di un'organizzazione politica non riconducibile ai tradizionali partiti / Perlingieri, Carolina. - (2017). (Intervento presentato al convegno I partiti tenutosi a Dipartimento di Scienze aziendali e giuridiche (DISCAG) dell'Università della Calabria nel 29 maggio 2017).
Sulla legittimità dell'espulsione di membri di un'organizzazione politica non riconducibile ai tradizionali partiti
PERLINGIERI, CAROLINA
2017
Abstract
Se la Costituzione pone al centro la tutela della persona e del suo libero sviluppo, la partecipazione alla vita politica, di là dalla diversità e pluralità delle forme organizzative, non può che essere sottoposta al rispetto del principio democratico che non può essere arbitrariamente configurato quale regime esclusivo, ex art. 49, dei tradizionali partiti politici. I problemi da risolvere vanno individuati nella portata del significato di attuazione della Costituzione dopo settant’anni dalla sua emanazione e nel riuscire ad attenersi alla norma positiva, costituzionale e ordinaria, per cogliere i valori del pluralismo e garantire il rispetto del giudizio di meritevolezza costituzionale anche nell’esercizio dei poteri di autonomia collettiva espresso dagli stessi partiti sì che la complessità delle nuove forme di partecipazione alla vita politica non può sottrarsi al rispetto del metodo democratico che costituisce l’unica ragione giustificativa del concorso - di qualsiasi “forma” di entità politica - alla determinazione della politica nazionale.File | Dimensione | Formato | |
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