Con il Titolo III del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, composto di una disposizione unica (art. 33), la prestazione professionale dei servizi di pagamento al dettaglio viene scorporata dal quadro giuridico del Titolo V per assumere una rilevanza giuridica autonoma all’interno del nuovo Titolo V-ter. Il legislatore tralascia opportunamente di imbattersi in altre architetture normative, «teoricamente possibili, ma impervie, che avrebbero di fatto reso più difficile l’individuazione della disciplina specificamente applicabile agli Istituti di Pagamento», così da inserire, come precisa la relazione illustrativa, gli IP nel più ampio genus degli intermediari finanziari non bancari. Come si evince dalla legge n. 88/2008, risulta chiaro che le forme del controllo sugli Istituti di pagamento sono strutturate sulla base di criteri che ripercorrono l’impostazione bancaria e finanziaria relativa alla riserva di attività, all’uopo prevedendosi la definizione di specifici requisiti di accesso al sistema e l’intervento della Banca d’Italia, quale autorità di settore. La disposizione dell’art. 32 della legge n. 88/2008, pur distinguendo l’attività degli Istituti di Pagamento rispetto alla tradizionale attività bancaria, inserisce tale operatore nell’ordinamento finanziario interno, potendo gli IP concedere credito (ex art. 16, 3° co., direttiva 2007/64/CE) e svolgere una funzione monetaria (essendo il loro compito quello di effettuare la raccolta a vista in funzione della gestione di mezzi di pagamento). L’impostazione generale di questa nuova sezione del testo unico è il frutto di una scelta che rispecchia la differente natura delle disposizioni con cui si snoda il recepimento della direttiva e – conseguentemente – il loro diverso grado di incidenza e complessità tecnica nonché le differenti esigenze di coordinamento di questi nuovi intermediari che vanno ad aggiungersi al catalogo di quelli già presenti ed ex novo disciplinati dal t.u.l.b. D’altro canto, anche la collocazione del nuovo corpus normativo, dopo il Titolo V, dedicato agli intermediari finanziari non bancari, ed il Titolo V-bis, che disciplina gli Istituti di moneta elettronica, ha un valore segnaletico.
Commento sub artt. da 114-sexies a 114-undecies d.lgs. n. 385/1993 / Scipione, Luigi. - II:(2013), pp. 1250-1268.
Commento sub artt. da 114-sexies a 114-undecies d.lgs. n. 385/1993
SCIPIONE Luigi
2013
Abstract
Con il Titolo III del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, composto di una disposizione unica (art. 33), la prestazione professionale dei servizi di pagamento al dettaglio viene scorporata dal quadro giuridico del Titolo V per assumere una rilevanza giuridica autonoma all’interno del nuovo Titolo V-ter. Il legislatore tralascia opportunamente di imbattersi in altre architetture normative, «teoricamente possibili, ma impervie, che avrebbero di fatto reso più difficile l’individuazione della disciplina specificamente applicabile agli Istituti di Pagamento», così da inserire, come precisa la relazione illustrativa, gli IP nel più ampio genus degli intermediari finanziari non bancari. Come si evince dalla legge n. 88/2008, risulta chiaro che le forme del controllo sugli Istituti di pagamento sono strutturate sulla base di criteri che ripercorrono l’impostazione bancaria e finanziaria relativa alla riserva di attività, all’uopo prevedendosi la definizione di specifici requisiti di accesso al sistema e l’intervento della Banca d’Italia, quale autorità di settore. La disposizione dell’art. 32 della legge n. 88/2008, pur distinguendo l’attività degli Istituti di Pagamento rispetto alla tradizionale attività bancaria, inserisce tale operatore nell’ordinamento finanziario interno, potendo gli IP concedere credito (ex art. 16, 3° co., direttiva 2007/64/CE) e svolgere una funzione monetaria (essendo il loro compito quello di effettuare la raccolta a vista in funzione della gestione di mezzi di pagamento). L’impostazione generale di questa nuova sezione del testo unico è il frutto di una scelta che rispecchia la differente natura delle disposizioni con cui si snoda il recepimento della direttiva e – conseguentemente – il loro diverso grado di incidenza e complessità tecnica nonché le differenti esigenze di coordinamento di questi nuovi intermediari che vanno ad aggiungersi al catalogo di quelli già presenti ed ex novo disciplinati dal t.u.l.b. D’altro canto, anche la collocazione del nuovo corpus normativo, dopo il Titolo V, dedicato agli intermediari finanziari non bancari, ed il Titolo V-bis, che disciplina gli Istituti di moneta elettronica, ha un valore segnaletico.File | Dimensione | Formato | |
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