In sede di recepimento della Mifid, il comma 4 dell'art. 19 del TUF è stato modificato in modo che l’autorizzazione alle banche a svolgere l’attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione sia rilasciata dalla Banca d’Italia dopo aver sentito la Consob. Più di una considerazione può, tuttavia, essere svolta con riferimento allo snodarsi della procedura, non essendo chiaro quale sia, con riguardo precipuo alla disposizione in commento, il rapporto che intercorre tra l’autorizzazione della Banca d’Italia e il parere che deve essere rilasciato dalla Consob.
Commento sub art. 3, comma 4, lett. f), d.lgs. 164 del 2007 / Scipione, Luigi. - (2010), pp. 123-126.
Commento sub art. 3, comma 4, lett. f), d.lgs. 164 del 2007
Scipione luigi
2010
Abstract
In sede di recepimento della Mifid, il comma 4 dell'art. 19 del TUF è stato modificato in modo che l’autorizzazione alle banche a svolgere l’attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione sia rilasciata dalla Banca d’Italia dopo aver sentito la Consob. Più di una considerazione può, tuttavia, essere svolta con riferimento allo snodarsi della procedura, non essendo chiaro quale sia, con riguardo precipuo alla disposizione in commento, il rapporto che intercorre tra l’autorizzazione della Banca d’Italia e il parere che deve essere rilasciato dalla Consob.File | Dimensione | Formato | |
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