I frammenti traditi in D. 48.3.12 pr. (Call. 5 de cogn.) e D. 49.16.6.7 (Men. 3 de re milit.) citano due rescritti dell'imperatore Adriano che mostrano una particolare indulgenza nel punire i soldati che si macchiavano di reati sotto l'effetto del vino. Tale attenuazione si basa sul presupposto che i soldati ubriachi agissero in preda all'impetus e non per perseguire specifici scopi criminali. Inoltre, l'esercito imperiale poteva reimpiegare tali soldati (dopo averli puniti) poiché l'ubriachezza non li rendeva permanentemente incapaci di servire Roma.
Per vinum: stato di ebbrezza e sanzioni militari / Manni, Alessandro. - Unico:(2020), pp. 195-223.
Per vinum: stato di ebbrezza e sanzioni militari
Manni, Alessandro
2020
Abstract
I frammenti traditi in D. 48.3.12 pr. (Call. 5 de cogn.) e D. 49.16.6.7 (Men. 3 de re milit.) citano due rescritti dell'imperatore Adriano che mostrano una particolare indulgenza nel punire i soldati che si macchiavano di reati sotto l'effetto del vino. Tale attenuazione si basa sul presupposto che i soldati ubriachi agissero in preda all'impetus e non per perseguire specifici scopi criminali. Inoltre, l'esercito imperiale poteva reimpiegare tali soldati (dopo averli puniti) poiché l'ubriachezza non li rendeva permanentemente incapaci di servire Roma.| File | Dimensione | Formato | |
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