Una ricostruzione dei temi dell’inadempimento e della responsabilità contrattuale che, muovendo dal pensiero di Emilio Betti, pone in evidenza il contributo della migliore dottrina nella soluzione di questo difficile problema che a tutt'oggi ruota attorno alla summa divisio tra obbligazioni "di mezzi" e obbligazioni "di risultato": dal ruolo assunto dalle nozioni di buona fede e di correttezza nella configurazione della fattispecie dell’inadempimento, alla funzione degli obblighi di protezione, alla critica dell’“apparente antinomia” tra gli artt. 1218 e 1176 c.c. e del concetto di impossibilità soggettiva, all’individuazione dei limiti della diligenza nell’adempimento nei diversi tipi di cooperazione dovuta, alla “relativizzazione” della nozione di impossibilità oggettiva sulla base del concreto rapporto obbligatorio e della sua fonte. Le critiche mosse da Giuseppe Osti nel 1954 appaiono il frutto di una incomprensione del pensiero bettiano, che invece è volto a contestare con decisione il principio della colpa ed a teorizzare un modello oggettivo di imputazione nel campo della responsabilità da inadempimento. Da qui l’individuazione degli elementi di convergenza nel pensiero della più autorevole dottrina, che poi sono stati oggetto di ricezione da parte della giurisprudenza delle Sezioni Unite. Il superamento della partizione tra obbligazioni “di mezzi” e “di risultato” induce a prospettare una disciplina unitaria dell’inadempimento che consente di applicare i principi di “prossimità o di vicinanza della prova” e di “presunzione della persistenza del diritto” anche in tema di adempimento inesatto. Così, l'interpretazione unitaria dell'art. 1453 c.c. consente di affermare che il creditore che agisce per l’adempimento, per la risoluzione e/o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte contrattuale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi ad allegare l’inadempimento della controparte, mentre sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del rapporto obbligatorio, costituito dall’avvenuto esatto adempimento o dall'impossibilità sopravvenuta della prestazione dovuta a causa a lui non imputabile.

L'inadempimento / PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Antonino; Feola, Maria. - (2020), pp. 273-309.

L'inadempimento

PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, ANTONINO;FEOLA, MARIA
2020

Abstract

Una ricostruzione dei temi dell’inadempimento e della responsabilità contrattuale che, muovendo dal pensiero di Emilio Betti, pone in evidenza il contributo della migliore dottrina nella soluzione di questo difficile problema che a tutt'oggi ruota attorno alla summa divisio tra obbligazioni "di mezzi" e obbligazioni "di risultato": dal ruolo assunto dalle nozioni di buona fede e di correttezza nella configurazione della fattispecie dell’inadempimento, alla funzione degli obblighi di protezione, alla critica dell’“apparente antinomia” tra gli artt. 1218 e 1176 c.c. e del concetto di impossibilità soggettiva, all’individuazione dei limiti della diligenza nell’adempimento nei diversi tipi di cooperazione dovuta, alla “relativizzazione” della nozione di impossibilità oggettiva sulla base del concreto rapporto obbligatorio e della sua fonte. Le critiche mosse da Giuseppe Osti nel 1954 appaiono il frutto di una incomprensione del pensiero bettiano, che invece è volto a contestare con decisione il principio della colpa ed a teorizzare un modello oggettivo di imputazione nel campo della responsabilità da inadempimento. Da qui l’individuazione degli elementi di convergenza nel pensiero della più autorevole dottrina, che poi sono stati oggetto di ricezione da parte della giurisprudenza delle Sezioni Unite. Il superamento della partizione tra obbligazioni “di mezzi” e “di risultato” induce a prospettare una disciplina unitaria dell’inadempimento che consente di applicare i principi di “prossimità o di vicinanza della prova” e di “presunzione della persistenza del diritto” anche in tema di adempimento inesatto. Così, l'interpretazione unitaria dell'art. 1453 c.c. consente di affermare che il creditore che agisce per l’adempimento, per la risoluzione e/o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte contrattuale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi ad allegare l’inadempimento della controparte, mentre sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del rapporto obbligatorio, costituito dall’avvenuto esatto adempimento o dall'impossibilità sopravvenuta della prestazione dovuta a causa a lui non imputabile.
2020
978-88-495-4303-2
L'inadempimento / PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Antonino; Feola, Maria. - (2020), pp. 273-309.
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
PROCIDA - FEOLA DIR. OBBL. COPERTINA.pdf

accesso aperto

Descrizione: COPERTINA DEL VOLUME
Tipologia: Documento in Post-print
Licenza: Dominio pubblico
Dimensione 1.63 MB
Formato Adobe PDF
1.63 MB Adobe PDF Visualizza/Apri
PROCIDA - FEOLA DIR. OBBL. INDICE SOMMARIO.pdf

accesso aperto

Descrizione: INDICE-SOMMARIO
Tipologia: Documento in Post-print
Licenza: Dominio pubblico
Dimensione 1.31 MB
Formato Adobe PDF
1.31 MB Adobe PDF Visualizza/Apri

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11588/819933
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact