Una ricostruzione critica del novello orientamento della Terza Sezione civile della Cassazione in materia di responsabilità da inadempimento... extra-contrattuale della struttura sanitaria che, operando un’indebita confusione tra le discipline dell’inadempimento (ex art. 1218 c.c.) e della responsabilità delittuale per colpa (art. 2043 c.c.), fa gravare sul creditore, ma limitatamente alle obbligazioni di "facere professionale", la prova dell’inadempimento e del rapporto di causalità materiale con il danno-evento, accollando a questi il rischio della causa incerta e/o ignota. Tale indirizzo, censurato anche dagli Autori che qualificano l’obbligazione sanitaria come obbligazione “di mezzi” o con “risultato indeterminato”, frantuma l’unitarietà del diritto delle obbligazioni e duplica la disciplina dell’inadempimento. Rappresenta un regresso rispetto alla stessa giurisprudenza sulle prestazioni cc.dd. routinarie e, oltre a violare gli artt. 1218 e 2697 c.c., disattende la recente riforma della responsabilità sanitaria (L. n. 24 del 2017) la quale ha inteso collocare in ambito extracontrattuale la sola responsabilità dell’ausiliare del debitore, ma in ambito contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria pubblica o privata, concedendo anzi al creditore danneggiato un’azione diretta nei riguardi dell’assicuratore del debitore. Il palese contrasto con i “principi di diritto” dettati dalle Sezioni Unite esige che, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., la questione sia rimessa alle Sezioni Unite.
Inadempimento, causalità, onere della prova nella responsabilità contrattuale sanitaria / PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Antonino. - (2020), pp. 311-338.
Inadempimento, causalità, onere della prova nella responsabilità contrattuale sanitaria
PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, ANTONINO
2020
Abstract
Una ricostruzione critica del novello orientamento della Terza Sezione civile della Cassazione in materia di responsabilità da inadempimento... extra-contrattuale della struttura sanitaria che, operando un’indebita confusione tra le discipline dell’inadempimento (ex art. 1218 c.c.) e della responsabilità delittuale per colpa (art. 2043 c.c.), fa gravare sul creditore, ma limitatamente alle obbligazioni di "facere professionale", la prova dell’inadempimento e del rapporto di causalità materiale con il danno-evento, accollando a questi il rischio della causa incerta e/o ignota. Tale indirizzo, censurato anche dagli Autori che qualificano l’obbligazione sanitaria come obbligazione “di mezzi” o con “risultato indeterminato”, frantuma l’unitarietà del diritto delle obbligazioni e duplica la disciplina dell’inadempimento. Rappresenta un regresso rispetto alla stessa giurisprudenza sulle prestazioni cc.dd. routinarie e, oltre a violare gli artt. 1218 e 2697 c.c., disattende la recente riforma della responsabilità sanitaria (L. n. 24 del 2017) la quale ha inteso collocare in ambito extracontrattuale la sola responsabilità dell’ausiliare del debitore, ma in ambito contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria pubblica o privata, concedendo anzi al creditore danneggiato un’azione diretta nei riguardi dell’assicuratore del debitore. Il palese contrasto con i “principi di diritto” dettati dalle Sezioni Unite esige che, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., la questione sia rimessa alle Sezioni Unite.| File | Dimensione | Formato | |
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