Una ricostruzione critica dell’attuale orientamento giurisprudenziale in tema di responsabilità contrattuale sanitaria. La Terza Sezione della Cassazione, non osservando i dicta di due importanti sentenze delle Sezioni unite, e senza rimettere la questione ai sensi dell'art. 374, comma 3, c.p.c., opera un’indebita confusione tra le discipline dell’inadempimento (ex art. 1218 c.c.) e della responsabilità delittuale per colpa (art. 2043 c.c.) e fa gravare sul creditore, pur limitatamente alle obbligazioni di facere professionale, la prova dell’“inadempimento” e del rapporto di causalità materiale con il danno-evento, accollando a questi il rischio della causa incerta e/o ignota. Tale orientamento, censurato dalla quasi totalità della dottrina, frantuma l’unitarietà del diritto delle obbligazioni e duplica la disciplina dell’inadempimento. Oltre a violare gli artt. 1218 e 2697 c.c., disattende la stessa riforma della responsabilità sanitaria (l. n. 24 del 2017) la quale ha inteso collocare in ambito extracontrattuale la sola responsabilità dell’ausiliare del debitore, ma in ambito contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria pubblica o privata, concedendo anzi al creditore danneggiato un’azione diretta nei riguardi dell’assicuratore del debitore.
LA RESPONSABILITA' CONTRATTUALE SANITARIA NEL SISTEMA DEL DIRITTO DELLE OBBLIGAZIONI / PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Antonino. - III:(2022), pp. 1310-1332.
LA RESPONSABILITA' CONTRATTUALE SANITARIA NEL SISTEMA DEL DIRITTO DELLE OBBLIGAZIONI
PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, ANTONINO
2022
Abstract
Una ricostruzione critica dell’attuale orientamento giurisprudenziale in tema di responsabilità contrattuale sanitaria. La Terza Sezione della Cassazione, non osservando i dicta di due importanti sentenze delle Sezioni unite, e senza rimettere la questione ai sensi dell'art. 374, comma 3, c.p.c., opera un’indebita confusione tra le discipline dell’inadempimento (ex art. 1218 c.c.) e della responsabilità delittuale per colpa (art. 2043 c.c.) e fa gravare sul creditore, pur limitatamente alle obbligazioni di facere professionale, la prova dell’“inadempimento” e del rapporto di causalità materiale con il danno-evento, accollando a questi il rischio della causa incerta e/o ignota. Tale orientamento, censurato dalla quasi totalità della dottrina, frantuma l’unitarietà del diritto delle obbligazioni e duplica la disciplina dell’inadempimento. Oltre a violare gli artt. 1218 e 2697 c.c., disattende la stessa riforma della responsabilità sanitaria (l. n. 24 del 2017) la quale ha inteso collocare in ambito extracontrattuale la sola responsabilità dell’ausiliare del debitore, ma in ambito contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria pubblica o privata, concedendo anzi al creditore danneggiato un’azione diretta nei riguardi dell’assicuratore del debitore.File | Dimensione | Formato | |
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