All’interno del codice di procedura penale si rinvengano forme differenziate di sequestro, i cui connotati tipici ne hanno determinato la diversa configurazione legislativa, con la collocazione del sequestro probatorio tra i mezzi di ricerca della prova (titolo III del libro III); del sequestro conservativo e di quello preventivo tra le misure cautelari reali (titolo II del libro IV). Queste classificazioni si spiegano in ragione della caratterizzazione in senso processuale del sequestro probatorio, in virtù dell’identificazione dello scopo nell’accertamento dei fatti (art. 253, co.1 c.p.p.), scopo incompatibile con fini di cautela sostanziale o di prevenzione. In astratto, tuttavia, l’apprensione della res e l’imposizione del vincolo si prestano a pretestuose protrazioni dell’indisponibilità della cosa a danno dell’avente diritto. Le prassi applicative, orientate ad un abuso sostanziale dell’istituto, sono determinate dalla contrazione degli spazi difensivi sia sul fronte della verifica dei presupposti delle misure ablative, sia sul piano del sindacato giurisdizionale. A ciò si aggiunga che non essendovi un richiamo espresso alle disposizioni generali del capo I del titolo I del libro IV, soltanto alle misure coercitive personali si applica la previsione secondo cui «nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza» (art. 273, co.1 c.p.p.).
Le misure cautelari reali / Iasevoli, Clelia. - (2023), pp. 463-487.
Le misure cautelari reali
Clelia Iasevoli
2023
Abstract
All’interno del codice di procedura penale si rinvengano forme differenziate di sequestro, i cui connotati tipici ne hanno determinato la diversa configurazione legislativa, con la collocazione del sequestro probatorio tra i mezzi di ricerca della prova (titolo III del libro III); del sequestro conservativo e di quello preventivo tra le misure cautelari reali (titolo II del libro IV). Queste classificazioni si spiegano in ragione della caratterizzazione in senso processuale del sequestro probatorio, in virtù dell’identificazione dello scopo nell’accertamento dei fatti (art. 253, co.1 c.p.p.), scopo incompatibile con fini di cautela sostanziale o di prevenzione. In astratto, tuttavia, l’apprensione della res e l’imposizione del vincolo si prestano a pretestuose protrazioni dell’indisponibilità della cosa a danno dell’avente diritto. Le prassi applicative, orientate ad un abuso sostanziale dell’istituto, sono determinate dalla contrazione degli spazi difensivi sia sul fronte della verifica dei presupposti delle misure ablative, sia sul piano del sindacato giurisdizionale. A ciò si aggiunga che non essendovi un richiamo espresso alle disposizioni generali del capo I del titolo I del libro IV, soltanto alle misure coercitive personali si applica la previsione secondo cui «nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza» (art. 273, co.1 c.p.p.).I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


