Un’indagine sull’obbligazione come rapporto complesso, la quale può avere ad oggetto non soltanto obblighi di prestazione, ma anche obblighi di protezione, pur “autonomi, ma “connessi” ad una prestazione prevista, dalla legge, come non dovuta. La teoria del “contatto sociale qualificato”, oggi smentita in materia di responsabilità sanitaria, ha consentito di “contrattualizzare” la responsabilità in ampi settori del diritto civile e di quello amministrativo. Ma la giurisprudenza ha anche effettuato un’opera di “de-contrattualizzazione”, sulla base del principio del concorso, degli obblighi di protezione pur in presenza di un contratto. Ciò pone in evidenza le significative interferenze strutturali e funzionali esistenti tra le due specie della responsabilità civile. Un significato paradigmatico assume, in proposito, la vicenda della responsabilità precontrattuale, allo stato, oggetto di reiterate incertezze giurisprudenziali. Se si accoglie l’idea che la partizione tra le due specie della responsabilità civile debba ispirarsi alla preesistenza o meno di una “relazione giuridicamente rilevante”, alla responsabilità extracontrattuale si contrappone non più la responsabilità contrattuale, bensì una «responsabilità per la violazione di obblighi derivanti da un rapporto obbligatorio» che ha la sua fonte ora nel contratto, ora direttamente nella legge.
Prestazioni non dovute, "contatto sociale" e obblighi di protezione "autonomi" / Feola, Maria. - tomo I:(2024), pp. 609-637.
Prestazioni non dovute, "contatto sociale" e obblighi di protezione "autonomi"
FEOLA, MARIA
2024
Abstract
Un’indagine sull’obbligazione come rapporto complesso, la quale può avere ad oggetto non soltanto obblighi di prestazione, ma anche obblighi di protezione, pur “autonomi, ma “connessi” ad una prestazione prevista, dalla legge, come non dovuta. La teoria del “contatto sociale qualificato”, oggi smentita in materia di responsabilità sanitaria, ha consentito di “contrattualizzare” la responsabilità in ampi settori del diritto civile e di quello amministrativo. Ma la giurisprudenza ha anche effettuato un’opera di “de-contrattualizzazione”, sulla base del principio del concorso, degli obblighi di protezione pur in presenza di un contratto. Ciò pone in evidenza le significative interferenze strutturali e funzionali esistenti tra le due specie della responsabilità civile. Un significato paradigmatico assume, in proposito, la vicenda della responsabilità precontrattuale, allo stato, oggetto di reiterate incertezze giurisprudenziali. Se si accoglie l’idea che la partizione tra le due specie della responsabilità civile debba ispirarsi alla preesistenza o meno di una “relazione giuridicamente rilevante”, alla responsabilità extracontrattuale si contrappone non più la responsabilità contrattuale, bensì una «responsabilità per la violazione di obblighi derivanti da un rapporto obbligatorio» che ha la sua fonte ora nel contratto, ora direttamente nella legge.File | Dimensione | Formato | |
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