Sulla scia dell’insegnamento di Rodolfo Sacco, si ricostruisce il c.d. contratto preliminare di donazione come donazione obbligatoria di dare. In tale atto, il dato della spontaneità deve sussistere al momento ed in funzione dell’assunzione della promessa di donare, la quale è seguita da un atto di adempimento traslativo non donativo, perché dovuto. Nel caso di inadempimento dell’obbligo a contrarre, la parte non inadempiente potrà ottenere la sentenza (ex art. 2932 c.c.) che produca gli effetti del contratto non concluso. Soltanto la promessa di donazione dovrà osservare, sotto pena di nullità, il rigore della forma legale solenne, non già per relationem ex art. 1351 in quanto preliminare, ma ex art. 782 in quanto donazione (definitiva) obbligatoria. Al contrario, il successivo atto traslativo, in quanto mero modus adquirendi, dovrà osservare la forma ordinariamente prescritta e, quindi, quella scritta ex art. 1350 soltanto in caso di trasferimenti immobiliari.
Dal contratto preliminare di donazione alla donazione obbligatoria di dare / PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Antonino. - II:(2024), pp. 1351-1368.
Dal contratto preliminare di donazione alla donazione obbligatoria di dare
PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, ANTONINO
2024
Abstract
Sulla scia dell’insegnamento di Rodolfo Sacco, si ricostruisce il c.d. contratto preliminare di donazione come donazione obbligatoria di dare. In tale atto, il dato della spontaneità deve sussistere al momento ed in funzione dell’assunzione della promessa di donare, la quale è seguita da un atto di adempimento traslativo non donativo, perché dovuto. Nel caso di inadempimento dell’obbligo a contrarre, la parte non inadempiente potrà ottenere la sentenza (ex art. 2932 c.c.) che produca gli effetti del contratto non concluso. Soltanto la promessa di donazione dovrà osservare, sotto pena di nullità, il rigore della forma legale solenne, non già per relationem ex art. 1351 in quanto preliminare, ma ex art. 782 in quanto donazione (definitiva) obbligatoria. Al contrario, il successivo atto traslativo, in quanto mero modus adquirendi, dovrà osservare la forma ordinariamente prescritta e, quindi, quella scritta ex art. 1350 soltanto in caso di trasferimenti immobiliari.File | Dimensione | Formato | |
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