All'esigenza di provvedere all'assistenza delle persone con disabilità dopo la morte dei genitori (il c.d. “dopo di noi”) si è aggiunta quella di progettare azioni e interventi di supporto ai medesimi soggetti nel corso della vita dei genitori (il c.d. “durante di noi”). Le problematiche connesse a tali tipi di interventi sono molteplici, ma possono concentrarsi attorno a due poli: da un lato, l’individuazione dei bisogni e delle attitudini di ciascun individuo al fine di predisporre misure di protezione e promozione personalizzate; dall’altro, il reperimento delle risorse, sia pubbliche che private. Il contributo prende le mosse dall'esame delle novità e delle criticità della legge n. 112/2016, che prevede strumenti come il trust e il contratto di affidamento fiduciario, oltre che un fondo per la domiciliarità e la deistituzionalizzazione delle persone con disabilità grave, per poi soffermarsi sul dato empirico del crescente ricorso - soprattutto in determinate aree geografiche della Penisola - allo strumento delle fondazioni di partecipazione per il perseguimento delle finalità del "durante e dopo di noi". Il fenomeno delle fondazioni di partecipazione viene esaminato alla luce delle politiche per la disabilità nel nostro Paese allo scopo di illustrare le ragioni per le quali tale ente appare in grado di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui alla legge n. 112/2016 in modo più compiuto ed efficace rispetto ad altri strumenti di diritto privato contemplati dal medesimo provvedimento normativo. In particolare, le fondazioni di partecipazione, accanto alla immodificabilità dello scopo, presentano una grande flessibilità, andando a coniugare gli elementi propri della fondazione con profili organizzativi della associazione; ciò consente ai fondatori o alle persone da essi designate di conservare il controllo sulla attività dell'ente, con la possibilità, tra l'altro, di adattare le azioni alle esigenze della persona con disabilità in vista di una personalizzazione anche diacronica degli interventi. Altro aspetto fondamentale è poi rappresentato dalla possibilità per le fondazioni di partecipazione di annoverare tra i propri fondatori gli enti pubblici presenti sul territorio ovvero di sviluppare con essi, e con altri enti non profit con finalità analoghe, sinergie e collaborazioni.
Le fondazioni di partecipazione per il “durante e dopo di noi” / Grillo, Luisa; D'Acunto, Luciana. - (2022), pp. 264-273.
Le fondazioni di partecipazione per il “durante e dopo di noi”
Grillo, Luisa;D'Acunto, Luciana
2022
Abstract
All'esigenza di provvedere all'assistenza delle persone con disabilità dopo la morte dei genitori (il c.d. “dopo di noi”) si è aggiunta quella di progettare azioni e interventi di supporto ai medesimi soggetti nel corso della vita dei genitori (il c.d. “durante di noi”). Le problematiche connesse a tali tipi di interventi sono molteplici, ma possono concentrarsi attorno a due poli: da un lato, l’individuazione dei bisogni e delle attitudini di ciascun individuo al fine di predisporre misure di protezione e promozione personalizzate; dall’altro, il reperimento delle risorse, sia pubbliche che private. Il contributo prende le mosse dall'esame delle novità e delle criticità della legge n. 112/2016, che prevede strumenti come il trust e il contratto di affidamento fiduciario, oltre che un fondo per la domiciliarità e la deistituzionalizzazione delle persone con disabilità grave, per poi soffermarsi sul dato empirico del crescente ricorso - soprattutto in determinate aree geografiche della Penisola - allo strumento delle fondazioni di partecipazione per il perseguimento delle finalità del "durante e dopo di noi". Il fenomeno delle fondazioni di partecipazione viene esaminato alla luce delle politiche per la disabilità nel nostro Paese allo scopo di illustrare le ragioni per le quali tale ente appare in grado di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui alla legge n. 112/2016 in modo più compiuto ed efficace rispetto ad altri strumenti di diritto privato contemplati dal medesimo provvedimento normativo. In particolare, le fondazioni di partecipazione, accanto alla immodificabilità dello scopo, presentano una grande flessibilità, andando a coniugare gli elementi propri della fondazione con profili organizzativi della associazione; ciò consente ai fondatori o alle persone da essi designate di conservare il controllo sulla attività dell'ente, con la possibilità, tra l'altro, di adattare le azioni alle esigenze della persona con disabilità in vista di una personalizzazione anche diacronica degli interventi. Altro aspetto fondamentale è poi rappresentato dalla possibilità per le fondazioni di partecipazione di annoverare tra i propri fondatori gli enti pubblici presenti sul territorio ovvero di sviluppare con essi, e con altri enti non profit con finalità analoghe, sinergie e collaborazioni.File | Dimensione | Formato | |
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