Il principio di legalità processuale implica, ai fini dell’effettività del suo contenuto di garanzia sul versante della fattispecie processuale, i corollari della tipicità, della determinatezza e, in talune situazioni, della tassatività. Basti pensare alla tassatività delle nullità, delle misure cautelari e del procedimento cautelare. Altrettanto non può ritenersi per la legalità della prova. Se è vero che l’art. 187 c.p.p. delimita l’oggetto della prova, ponendo un argine alla discrezionalità del giudice; l’art. 189 c.p.p., invece, ammette la prova atipica, sia pure a determinate condizioni. Il giudice, però, non può fondare la decisione su qualsiasi elemento di cui venga a conoscenza, secondo una concezione per così dire onnivora del libero convincimento. La giurisprudenza di legittimità ha un orientamento piuttosto largheggiante in tema di prove utilizzabili e tende spesso a qualificare come prova atipica quella che sarebbe in realtà una prova irrituale o vietata dalla legge, facendone venir meno l’inutilizzabilità. Quanto alla tipicità essa coincide con il concetto di fattispecie ovvero il complesso di tutti i requisiti necessari al prodursi della conseguenza giuridica. Il punto di raccordo è costituito dalla norma processuale che descrive i contorni della condotta rilevante per il diritto, dovendo presentare certe caratteristiche di tempo, di luogo, di forma. Il soggetto sceglie di instaurare una certa situazione secondo la disposizione perché vi è un rapporto di necessarietà tra la condotta – mezzo – e lo scopo funzionale, che si raggiunge attraverso la conformità. Ora, per ciascun atto giuridico la fattispecie astratta ricollega all’integrazione dello schema legale la produzione di determinate conseguenze sul piano del diritto. Possono però aversi atti validi, ma inefficaci ovvero atti invalidi non del tutto inefficaci.

Il principio di legalità processuale / Iasevoli, Clelia. - (2024). (Intervento presentato al convegno Le forme del procedere nel sistema multilivello dei diritti tenutosi a aula A1, Via Nuova Marina, n. 33, Dipartimento di Giurisprudenza nel 6 novembre 2024).

Il principio di legalità processuale

Clelia Iasevoli
2024

Abstract

Il principio di legalità processuale implica, ai fini dell’effettività del suo contenuto di garanzia sul versante della fattispecie processuale, i corollari della tipicità, della determinatezza e, in talune situazioni, della tassatività. Basti pensare alla tassatività delle nullità, delle misure cautelari e del procedimento cautelare. Altrettanto non può ritenersi per la legalità della prova. Se è vero che l’art. 187 c.p.p. delimita l’oggetto della prova, ponendo un argine alla discrezionalità del giudice; l’art. 189 c.p.p., invece, ammette la prova atipica, sia pure a determinate condizioni. Il giudice, però, non può fondare la decisione su qualsiasi elemento di cui venga a conoscenza, secondo una concezione per così dire onnivora del libero convincimento. La giurisprudenza di legittimità ha un orientamento piuttosto largheggiante in tema di prove utilizzabili e tende spesso a qualificare come prova atipica quella che sarebbe in realtà una prova irrituale o vietata dalla legge, facendone venir meno l’inutilizzabilità. Quanto alla tipicità essa coincide con il concetto di fattispecie ovvero il complesso di tutti i requisiti necessari al prodursi della conseguenza giuridica. Il punto di raccordo è costituito dalla norma processuale che descrive i contorni della condotta rilevante per il diritto, dovendo presentare certe caratteristiche di tempo, di luogo, di forma. Il soggetto sceglie di instaurare una certa situazione secondo la disposizione perché vi è un rapporto di necessarietà tra la condotta – mezzo – e lo scopo funzionale, che si raggiunge attraverso la conformità. Ora, per ciascun atto giuridico la fattispecie astratta ricollega all’integrazione dello schema legale la produzione di determinate conseguenze sul piano del diritto. Possono però aversi atti validi, ma inefficaci ovvero atti invalidi non del tutto inefficaci.
2024
Il principio di legalità processuale / Iasevoli, Clelia. - (2024). (Intervento presentato al convegno Le forme del procedere nel sistema multilivello dei diritti tenutosi a aula A1, Via Nuova Marina, n. 33, Dipartimento di Giurisprudenza nel 6 novembre 2024).
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