La Suprema Corte con la recente sentenza n. 14012 del 26 maggio 2025, uniformandosi al suo unico precedente in materia (ord., 09 marzo 2025, n. 6269), ha confermato l’applicabilità ai giudizi pendenti delle nuove casistiche di impugnabilità dell’estratto di ruolo e delle cartelle di pagamento che si assumono invalidamente notificate previste all’art. 12, comma 4 bis, D.P.R. n. 602/1973, come modificato dall’art. 12, D.Lgs. n. 110/2024. Nel dar seguito a tale indirizzo interpretativo, la pronuncia “si spinge oltre”, perché offre una lettura estensiva della novella riconducendo nell’alveo delle ipotesi di pregiudizio che legittimano l’impugnabilità dell’estratto di ruolo anche quello diretto “ad evitare ovvero a revocare la declaratoria di fallimento” ritenuto assimilabile a quello che affiora “nell’ambito delle procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019” indicato espressamente alla lett. d) del comma 4 bis post modifica. La sentenza stabilisce anche un altro importante principio in tema di legittimazione processuale della società cancellata dal registro imprese nella vigenza dell’art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 175/2014 in quanto riconosce la legittimazione “supplettiva” dell’ex liquidatore anche nella peculiare ipotesi di società cancellata, poi dichiarata fallita, in caso di “inerzia” del curatore.
L'interesse dinamico ad agire avverso l'estratto di ruolo ex art. 12, comma 4 bis, d.P.R. n. 602/1973: tra applicazione retroattiva e interpretazione estensiva del pregiudizio post riforma del D.Lgs. n. 110/2024 / Iaccarino, Maria Palma. - In: TAX NEWS. - ISSN 2612-5196. - (2025), pp. 1-7.
L'interesse dinamico ad agire avverso l'estratto di ruolo ex art. 12, comma 4 bis, d.P.R. n. 602/1973: tra applicazione retroattiva e interpretazione estensiva del pregiudizio post riforma del D.Lgs. n. 110/2024
maria palma iaccarino
2025
Abstract
La Suprema Corte con la recente sentenza n. 14012 del 26 maggio 2025, uniformandosi al suo unico precedente in materia (ord., 09 marzo 2025, n. 6269), ha confermato l’applicabilità ai giudizi pendenti delle nuove casistiche di impugnabilità dell’estratto di ruolo e delle cartelle di pagamento che si assumono invalidamente notificate previste all’art. 12, comma 4 bis, D.P.R. n. 602/1973, come modificato dall’art. 12, D.Lgs. n. 110/2024. Nel dar seguito a tale indirizzo interpretativo, la pronuncia “si spinge oltre”, perché offre una lettura estensiva della novella riconducendo nell’alveo delle ipotesi di pregiudizio che legittimano l’impugnabilità dell’estratto di ruolo anche quello diretto “ad evitare ovvero a revocare la declaratoria di fallimento” ritenuto assimilabile a quello che affiora “nell’ambito delle procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019” indicato espressamente alla lett. d) del comma 4 bis post modifica. La sentenza stabilisce anche un altro importante principio in tema di legittimazione processuale della società cancellata dal registro imprese nella vigenza dell’art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 175/2014 in quanto riconosce la legittimazione “supplettiva” dell’ex liquidatore anche nella peculiare ipotesi di società cancellata, poi dichiarata fallita, in caso di “inerzia” del curatore.| File | Dimensione | Formato | |
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