In attesa delle Sezioni Unite, la Sezione tributaria della Cassazione consegna all’interprete più che una “sentenza-trattato” una “sentenza breviario”, che tenta di dare risposta alle principali e in gran parte inedite questioni sorte in relazione al nuovo art. 21- bis d.lgs. 74/2000, “compulsato” dalla necessità di adeguare l’ordinamento giuridico interno al principio sovranazionale del ne bis in idem sanzionatorio. Vale a dire: applicabilità retroattiva della norma; nozione di “fatto materiale”; parificabilità quoad effectum della assoluzione per mancata prova alla assoluzione per accertata insussistenza del fatto; estensione della incidenza del giudicato penale rispetto ai themata decidenda nel giudizio tributario (solo sulle sanzioni amministrative o anche sulla debenza del tributo?); natura (perentoria o no?) del termine per il deposito della sentenza penale irrevocabile nel giudizio tributario di cassazione; compatibilità dell’art. 21-bis col diritto unionale e costituzionale. Questioni tutte irradiantesi dalla più grave questione di fondo, vale a dire quale sia l’esatta natura del vincolo promanante dal giudicato penale assolutorio, oggi valorizzato dal conditor quale mezzo di fissazione del fatto nel processo tributario, per ragioni di politica legislativa contingenti e del tutto diverse da quelle che informarono la scelta autoritaria e inquisitoria dell’art. 28 c.p.p. 1930 (all’insegna della c.d. unità della giurisdizione) e quella “compromissoria” sottesa agli artt. 651-654 c.p.p. 1988.

Il c.d. giudicato penale sui fatti: prime applicazioni dell’art. 21- bis  d.lgs. n. 74 del 2000 nel processo tributario / Stella, Marcello. - In: DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA. - ISSN 0012-3447. - (2025), pp. 2038-2071.

Il c.d. giudicato penale sui fatti: prime applicazioni dell’art. 21- bis  d.lgs. n. 74 del 2000 nel processo tributario

Marcello Stella
2025

Abstract

In attesa delle Sezioni Unite, la Sezione tributaria della Cassazione consegna all’interprete più che una “sentenza-trattato” una “sentenza breviario”, che tenta di dare risposta alle principali e in gran parte inedite questioni sorte in relazione al nuovo art. 21- bis d.lgs. 74/2000, “compulsato” dalla necessità di adeguare l’ordinamento giuridico interno al principio sovranazionale del ne bis in idem sanzionatorio. Vale a dire: applicabilità retroattiva della norma; nozione di “fatto materiale”; parificabilità quoad effectum della assoluzione per mancata prova alla assoluzione per accertata insussistenza del fatto; estensione della incidenza del giudicato penale rispetto ai themata decidenda nel giudizio tributario (solo sulle sanzioni amministrative o anche sulla debenza del tributo?); natura (perentoria o no?) del termine per il deposito della sentenza penale irrevocabile nel giudizio tributario di cassazione; compatibilità dell’art. 21-bis col diritto unionale e costituzionale. Questioni tutte irradiantesi dalla più grave questione di fondo, vale a dire quale sia l’esatta natura del vincolo promanante dal giudicato penale assolutorio, oggi valorizzato dal conditor quale mezzo di fissazione del fatto nel processo tributario, per ragioni di politica legislativa contingenti e del tutto diverse da quelle che informarono la scelta autoritaria e inquisitoria dell’art. 28 c.p.p. 1930 (all’insegna della c.d. unità della giurisdizione) e quella “compromissoria” sottesa agli artt. 651-654 c.p.p. 1988.
2025
Il c.d. giudicato penale sui fatti: prime applicazioni dell’art. 21- bis  d.lgs. n. 74 del 2000 nel processo tributario / Stella, Marcello. - In: DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA. - ISSN 0012-3447. - (2025), pp. 2038-2071.
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