La Corte di cassazione, con la sentenza n. 26519/2017, chiarisce che l'atto di pignoramento presso terzi, quale atto processuale di parte, non è di per sé sorretto da pubblica fidefacienza, poiché è necessario distinguere, nel novero delle attività dell'agente della riscossione, quelle che ne sono prive, come la stesura degli atti, da quelle che ne sono coperte, come l'attività di notifica. La Suprema Corte, di conseguenza, tratteggia i limiti d'imprescindibile necessità della querela di falso in senso ragionevolmente restrittivo. La parentesi di cognizione civile sarà, al più, necessaria solo per contrastare le risultanze della relata di notifica, quando il contribuente intenda dubitare dei dati positivi attestati dall'organo notificatore, non quando, invece, il contribuente deduca che un atto gli sia pervenuto manchevole di un allegato, o comunque di una sua parte, ed il concessionario assuma, invece, l'esatto contrario. Il risvolto processuale vede la lite ancorata sul piano processuale tributario, senza sconfinamento di giurisdizione.
I limiti della pubblica fidefacenza degli atti del concessionario per la riscossione / Russo, F. - In: CORRIERE TRIBUTARIO. - ISSN 1590-8100. - 4(2018), pp. 311-318.
I limiti della pubblica fidefacenza degli atti del concessionario per la riscossione
RUSSO F
2018
Abstract
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 26519/2017, chiarisce che l'atto di pignoramento presso terzi, quale atto processuale di parte, non è di per sé sorretto da pubblica fidefacienza, poiché è necessario distinguere, nel novero delle attività dell'agente della riscossione, quelle che ne sono prive, come la stesura degli atti, da quelle che ne sono coperte, come l'attività di notifica. La Suprema Corte, di conseguenza, tratteggia i limiti d'imprescindibile necessità della querela di falso in senso ragionevolmente restrittivo. La parentesi di cognizione civile sarà, al più, necessaria solo per contrastare le risultanze della relata di notifica, quando il contribuente intenda dubitare dei dati positivi attestati dall'organo notificatore, non quando, invece, il contribuente deduca che un atto gli sia pervenuto manchevole di un allegato, o comunque di una sua parte, ed il concessionario assuma, invece, l'esatto contrario. Il risvolto processuale vede la lite ancorata sul piano processuale tributario, senza sconfinamento di giurisdizione.| File | Dimensione | Formato | |
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