La Cassazione concede ai genitori, ma non al neonato, il risarcimento del danno da lui subito a seguito dell'omissione d'informazioni doverose, poiché l'ordinamento non gli riconoscerebbe un diritto di "non nascere se non sano". Tale soluzione desta perplessità: sia perché perviene a risultati contraddittori, contrapponendo la causalità attiva all'omissione, mentre sussiste il rapporto di causalità tra l'inadempimento dell'obbligazione d'informazione e il danno prenatale subito dal fanciullo; sia perché, nel fondarsi sull'assenza dell'interesse protetto, richiede una valutazione di "non ingiustizia" del danno, che è estranea all'ambito della responsabilità contrattuale; sia perché lascia il fanciullo handicappato senza alcuna tutela nei casi di abbandono, di cattiva amministrazione o di premorienza dei genitori. I danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal minore sono risarcibili come conseguenza immediata e diretta (art. 1223 c.c.) dell'inadempimento del medico, al pari di tutte le altre ipotesi nelle quali la non esecuzione di un contratto arreca danni risarcibili nei confronti di terzi, siano essi considerati "protetti" o no dal contratto.
Essere o non essere: la Corte di Cassazione e il danno prenatale / Feola, Maria. - In: DANNO E RESPONSABILITÀ. - ISSN 1125-8918. - STAMPA. - 4:(2005), pp. 379-400.
Essere o non essere: la Corte di Cassazione e il danno prenatale
FEOLA, MARIA
2005
Abstract
La Cassazione concede ai genitori, ma non al neonato, il risarcimento del danno da lui subito a seguito dell'omissione d'informazioni doverose, poiché l'ordinamento non gli riconoscerebbe un diritto di "non nascere se non sano". Tale soluzione desta perplessità: sia perché perviene a risultati contraddittori, contrapponendo la causalità attiva all'omissione, mentre sussiste il rapporto di causalità tra l'inadempimento dell'obbligazione d'informazione e il danno prenatale subito dal fanciullo; sia perché, nel fondarsi sull'assenza dell'interesse protetto, richiede una valutazione di "non ingiustizia" del danno, che è estranea all'ambito della responsabilità contrattuale; sia perché lascia il fanciullo handicappato senza alcuna tutela nei casi di abbandono, di cattiva amministrazione o di premorienza dei genitori. I danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal minore sono risarcibili come conseguenza immediata e diretta (art. 1223 c.c.) dell'inadempimento del medico, al pari di tutte le altre ipotesi nelle quali la non esecuzione di un contratto arreca danni risarcibili nei confronti di terzi, siano essi considerati "protetti" o no dal contratto.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.