La soluzione ideata dalla Cassazione appare interessante poiché individua, per la prima volta, in materia di responsabilità del medico, la peculiare figura del danno da perdita delle chances di miglioramento della qualità e delle aspettative di vita del paziente. L'omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, sul quale sia possibile intervenire soltanto con un intervento c.d. palliativo, determinando un ritardo della possibilità di esecuzione di tale intervento, cagiona al paziente un danno alla persona risarcibile. Questi, nelle more, non potendo usufruire di tale intervento, ha dovuto sopportare le conseguenze del processo morboso e, in particolare, il dolore, mentre la tempestiva esecuzione dell'intervento palliativo avrebbe potuto alleviare le sue sofferenze, sia pure senza risolvere il processo morboso. Quando sia stata fornita la prova, anche in via presuntiva o di calcolo probabilistico, dell'esistenza di una chance di consecuzione di un vantaggio, la perdita di tale chance è risarcibile come danno alla rispettiva situazione giuridica, indipendentemente dalla dimostrazione che la concreta utilizzazione della chance avrebbe presuntivamente o probabilmente determinato il conseguimento del vantaggio. La idoneità della chance a determinare presuntivamente, probabilmente o solo possibilmente il conseguimento del vantaggio è, viceversa, rilevante soltanto ai fini della concreta individuazione e quantificazione del danno, da effettuarsi eventualmente in via equitativa, posto che nel primo caso il valore della chance è certamente maggiore che nel secondo. Sia in tema di responsabilità professionale, sia nei molteplici settori nei quali la giurisprudenza ha elaborato questo tipo di danno, la perdita delle chances di realizzare un profitto o di evitare una perdita assurge a modello generale di danno, certo e in sé risarcibile, che può consistere in un danno emergente presente e/o futuro, in un lucro cessante presente e/o futuro o in entrambi. La commisurazione della riparazione al danno effettivamente causato induce a considerare questa figura come espressione della regola di equivalenza tra entità del risarcimento e gravità del danno e, quindi, della generale funzione di compensation della responsabilità civile.
Il danno da perdita delle chances di miglioramento della qualità e delle aspettative di vita del paziente / Feola, Maria. - In: LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA. - ISSN 1593-7305. - STAMPA. - 3:(2009), pp. 284-302.
Il danno da perdita delle chances di miglioramento della qualità e delle aspettative di vita del paziente
FEOLA, MARIA
2009
Abstract
La soluzione ideata dalla Cassazione appare interessante poiché individua, per la prima volta, in materia di responsabilità del medico, la peculiare figura del danno da perdita delle chances di miglioramento della qualità e delle aspettative di vita del paziente. L'omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, sul quale sia possibile intervenire soltanto con un intervento c.d. palliativo, determinando un ritardo della possibilità di esecuzione di tale intervento, cagiona al paziente un danno alla persona risarcibile. Questi, nelle more, non potendo usufruire di tale intervento, ha dovuto sopportare le conseguenze del processo morboso e, in particolare, il dolore, mentre la tempestiva esecuzione dell'intervento palliativo avrebbe potuto alleviare le sue sofferenze, sia pure senza risolvere il processo morboso. Quando sia stata fornita la prova, anche in via presuntiva o di calcolo probabilistico, dell'esistenza di una chance di consecuzione di un vantaggio, la perdita di tale chance è risarcibile come danno alla rispettiva situazione giuridica, indipendentemente dalla dimostrazione che la concreta utilizzazione della chance avrebbe presuntivamente o probabilmente determinato il conseguimento del vantaggio. La idoneità della chance a determinare presuntivamente, probabilmente o solo possibilmente il conseguimento del vantaggio è, viceversa, rilevante soltanto ai fini della concreta individuazione e quantificazione del danno, da effettuarsi eventualmente in via equitativa, posto che nel primo caso il valore della chance è certamente maggiore che nel secondo. Sia in tema di responsabilità professionale, sia nei molteplici settori nei quali la giurisprudenza ha elaborato questo tipo di danno, la perdita delle chances di realizzare un profitto o di evitare una perdita assurge a modello generale di danno, certo e in sé risarcibile, che può consistere in un danno emergente presente e/o futuro, in un lucro cessante presente e/o futuro o in entrambi. La commisurazione della riparazione al danno effettivamente causato induce a considerare questa figura come espressione della regola di equivalenza tra entità del risarcimento e gravità del danno e, quindi, della generale funzione di compensation della responsabilità civile.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.