La speciale "cauzione" prestata, ai sensi dell'art. 47, D.P.R 28 gennaio 1988, n.43, costituisce un contratto autonomo di garanzia, la cui caratteristica distintiva rispetto alla fideiussione è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà; ne consegue che il garante è tenuto a pagare il creditore senza possibilità di opporre eccezioni spettanti al debitore principale e nemmeno è necessario il previo accertamento dell'inadempimento, attenendo esso al rapporto principale e salva, per il garante, la sola exceptio doli ove egli riesca a provare in modo certo ed incontestato la parziale inesistenza del credito che ha dato luogo all'escussione.
Garanzie autonome e disciplina delle eccezioni opponibili / Botta, Consiglia. - In: NOTARIATO. - ISSN 1591-2019. - STAMPA. - 2(2009), pp. 137-147.
Garanzie autonome e disciplina delle eccezioni opponibili
BOTTA, CONSIGLIA
2009
Abstract
La speciale "cauzione" prestata, ai sensi dell'art. 47, D.P.R 28 gennaio 1988, n.43, costituisce un contratto autonomo di garanzia, la cui caratteristica distintiva rispetto alla fideiussione è l'assenza dell'elemento dell'accessorietà; ne consegue che il garante è tenuto a pagare il creditore senza possibilità di opporre eccezioni spettanti al debitore principale e nemmeno è necessario il previo accertamento dell'inadempimento, attenendo esso al rapporto principale e salva, per il garante, la sola exceptio doli ove egli riesca a provare in modo certo ed incontestato la parziale inesistenza del credito che ha dato luogo all'escussione.File | Dimensione | Formato | |
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