Esaminato il principio dell'effettività della tutela sotto il profilo della durata ragionevole del processo, l'analisi si sofferma sul concetto di "nozione definitiva" ai fini dell'applicazione del termine decadenziale per la domanda di equa riparazione previsto dall'art. 4 l. n. 89 del 2001 (Legge Pinto) in caso di durata irragionevole. Viene operato un confronto tra processo civile e processo amministrativo, sotto il profilo della cumulabilità di giudizio di cognizione e di esecuzione ai fini della verifica della ragionevolezza, o meno, della durata del processo. A tale riguardo, viene sottoposto a critica l'orientamento seguito dalla Corte di Cassazione relativamente al giudizio amministrativo (secondo cui giudizio di cognizione dinanzi al g.a. e quello di ottemperanza non costituirebbero fasi di un unico iter procedimentale ai fini della domanda di equa riparazione), attraverso l'analisi delle peculiarità di quest'ultimo.
La durata ragionevole del processo amministrativo: giudizio di cognizione e giudizio di ottemperanza come fasi distinte o congiuntamente valutabili? Considerazioni alla luce delle peculiarità del giudizio di ottemperanza rispetto all’esecuzione civile / Mari, Giuseppina. - In: IL FORO AMMINISTRATIVO CDS. - ISSN 1722-2400. - STAMPA. - (2009), pp. 35-68.
La durata ragionevole del processo amministrativo: giudizio di cognizione e giudizio di ottemperanza come fasi distinte o congiuntamente valutabili? Considerazioni alla luce delle peculiarità del giudizio di ottemperanza rispetto all’esecuzione civile
MARI, GIUSEPPINA
2009
Abstract
Esaminato il principio dell'effettività della tutela sotto il profilo della durata ragionevole del processo, l'analisi si sofferma sul concetto di "nozione definitiva" ai fini dell'applicazione del termine decadenziale per la domanda di equa riparazione previsto dall'art. 4 l. n. 89 del 2001 (Legge Pinto) in caso di durata irragionevole. Viene operato un confronto tra processo civile e processo amministrativo, sotto il profilo della cumulabilità di giudizio di cognizione e di esecuzione ai fini della verifica della ragionevolezza, o meno, della durata del processo. A tale riguardo, viene sottoposto a critica l'orientamento seguito dalla Corte di Cassazione relativamente al giudizio amministrativo (secondo cui giudizio di cognizione dinanzi al g.a. e quello di ottemperanza non costituirebbero fasi di un unico iter procedimentale ai fini della domanda di equa riparazione), attraverso l'analisi delle peculiarità di quest'ultimo.File | Dimensione | Formato | |
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